(1) Previa richiesta alle Aziende competenti per territorio, i pediatri possono attivare forme associative che prevedano:
- - la gestione da parte delle associazioni di locali, attrezzature e personale, forniti dalle Aziende direttamente o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- - l' erogazione dell'assistenza primaria in strutture complesse in sistemi integrati e coordinati con la pediatria di base;
- - la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.
(2) La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal pediatra in particolare:
- - prestazioni diagnostiche;
- - assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
- - assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie.
(3) L'associazione può partecipare allo svolgimento delle attività e compiti previsti dal presente accordo di cui agli articoli 46 e 49.
(4) Ai pediatri espletanti attività di associazionismo medico ai sensi del presente articolo, è dovuto il trattamento economico previsto per i pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo.
(5) Quale forma di partecipazione alle spese conseguenti alla gestione di locali, attrezzature e personale forniti direttamente o indirettamente dalle Aziende, ai pediatri che attuano forme di associazionismo medico come previsto nel presente articolo, dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo l'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1), viene ridotto dell' 1,5 %..
(6) Entro 90 giorni dal recepimento della richiesta, le Aziende sono tenute a fornire all'associazione medica quanto necessario all'espletamento dell'attività stessa.
(7) Le parti concordano che le modalità di attuazione di tale forma di assistenza medica vengano determinate previo accordo tra l'Azienda interessata e le OO.SS. firmatarie del presente accordo.