Pubblicata nel B.U. 28 novembre 2006, n. 48.
(1) La presente legge attua ai fini della salvaguardia delle colture agricole da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) l’articolo 26a della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 nella provincia di Bolzano.2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
(1)È vietata sul territorio provinciale la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
(1) Chiunque non rispetti il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.