Pubblicata nel B.U. 28 novembre 2006, n. 48.
(1)È vietata sul territorio provinciale la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.