Pubblicata nel B.U. 28 novembre 2006, n. 48.
(1) Chiunque non rispetti il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.