(1) La struttura organizzativa ed i singoli uffici dell'Agenzia provinciale per l'ambiente vengono determinati ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10con regolamento di esecuzione.
(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale ed è posta sotto la vigilanza della stessa.
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(6) Per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia provinciale per l'ambiente si provvede con appositi fondi stanziati nel bilancio provinciale.