(1) Spetta all'Agenzia provinciale per l'ambiente l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche, di educazione ed informazione nonché di controllo previste dalle seguenti disposizioni:
- legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela del suolo da inquinamenti, e relative norme regolamentari;
- legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela dell'ambiente contro l'inquinamento prodotto dal rumore, e relative norme regolamentari;
- legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, modificata dalle leggi provinciali 13 settembre 1973, n. 46, 7 gennaio 1977, n. 9, 27 dicembre 1979, n. 22, 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela dell'ambiente contro l'inquinamento dell'aria, e relative norme regolamentari;
- legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, modificata dalle leggi provinciali 25 gennaio 1984, n. 3 e 27 ottobre 1988, n. 41, sulla tutela delle acque da inquinamenti, e relative norme regolamentari;
- legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, sulla valutazione dell'impatto ambientale, modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6;
- 11)
- legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, modificata con legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14, concernente l'istituzione del Laboratorio biologico provinciale.12)
(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente esercita altresì ogni altra funzione tecnico-scientifica, di educazione ed informazione nonché di controllo, disciplinata dalla vigente normativa in materia di tutela, controllo e prevenzione dall'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, di tutela, prevenzione e controllo dell'igiene del suolo, di smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed idrosolubili, nonché in materia degli anabolizzanti, delle droghe, dei cosmetici, degli ormoni, dei pesticidi, dei medicinali di ogni carattere e dei metalli pesanti in tutte le matrici biologiche, organiche ed inorganiche, in materia dell'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, nonché in materia di gas tossici.13)
(3) Le autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati, previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono adottati sentito il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente. La Giunta provinciale può delegare l'adozione degli atti e provvedimenti di cui sopra all'Agenzia provinciale per l'ambiente stessa.
(4) Restano ferme le attribuzioni di controllo e amministrative spettanti, in base alla vigente legislazione, al servizio sanitario provinciale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari e di igiene e sanità pubblica nonché del Centro sperimentale agricolo "Laimburg".
(5) La Giunta provinciale determina gli indirizzi a carattere programmatico ed individua i criteri di coordinamento nelle materie di tutela dell'ambiente e del lavoro nonché della medicina del lavoro, che evitino sovrapposizioni di funzioni e garantiscano la migliore collaborazione - segnatamente nel campo della ricerca, degli studi, delle sperimentazioni e dell'azione formativa ed informativa - fra l'Agenzia provinciale per l'ambiente, la Ripartizione sanità, le unità sanitarie locali, il Centro di sperimentazione Laimburg, il museo per le scienze naturali, altri enti pubblici nonché l'Accademia Europea di Bolzano.