(1) In conformità con gli indirizzi dell’Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l’arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.
(1/bis) Il sistema di validazione e certificazione delle competenze è gestito dalle direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale in collaborazione con le scuole professionali provinciali. 22)
(2) La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze.
(3) Le competenze validabili e certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7.
(4) La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base di un esame. 23)
(5) Le direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale sono preposte al rilascio di documenti di validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 24)
(6) Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi, salvo i casi di esenzione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 25)
(7) In conformità agli indirizzi dell’Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia istituisce il Repertorio provinciale dei titoli di formazione professionale e delle qualificazioni professionali e ne definisce i criteri, i termini e le modalità di istituzione, implementazione e aggiornamento. 26)
(8) La Giunta provinciale provvede, inoltre, alla progressiva armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio provinciale e al raccordo con le banche dati nazionali. 27)