Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
(1) Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione la legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8, e viene abrogata la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40.
(2) I relativi stanziamenti conservati tra i residui passivi degli esercizi finanziari 1972 e 1973, rispettivamente per lire 215 milioni e per lire 1.065 milioni decadono e sono trasportati fra le economie di esercizio in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario corrente.