Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
(1) Per il finanziamento di un programma destinato a realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, ad acquistare e ad apportare aree per l'organizzazione dei servizi e per le discariche controllate, ad acquistare mezzi per la raccolta, nonché a provvedere a quant'altro necessario per la razionale organizzazione e gestione dei servizi, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, sono autorizzate:.
(2) Il programma di cui al primo comma deve precisare, in base all'urgenza della realizzazione dei servizi, la graduatoria di priorità, per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge.