Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
(1) Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 1 i Comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, costituiti ai sensi di legge, le cui opere ed impianti da realizzare, nonché i mezzi da utilizzare siano previsti nel programma di cui al precedente articolo 1.
(2) Dalle provvidenze di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono esclusi i contributi per l'acquisizione dei mezzi di cui al seguente articolo 3.