(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, salvo l’eccezione stabilita per particolari settori, nelle seguenti forme:
- un orario di lavoro settimanale di 19 ore
- un orario di lavoro settimanale di 23 ore
- un orario di lavoro settimanale di 28 ore
- un orario di lavoro settimanale di 33 ore.
- un particolare orario di lavoro settimanale per la copertura di posti a tempo parziale già predeterminati per esigenze organizzative del rispettivo servizio.
(2) Per oggettive esigenze di servizio l’orario di lavoro definito nel contratto di lavoro individuale previo confronto col personale interessato può essere aumentato. Le ore di lavoro supplementare sono recuperate o compensate tramite l’aumento del carico di lavoro settimanale.
(3) Il lavoro a tempo parziale può essere negato al personale con prole convivente a carico minore degli anni 16 solo in presenza di ostacoli particolarmente gravi per il manteni-mento del servizio.
(4) Le domande per ottenere il rapporto di lavoro a tempo parziale sono da presentare entro il mese di agosto di ciascun anno alla Ripartizione personale, corredate del parere favorevole del Direttore della ripartizione di appartenenza. Si considerano presentate in tempo utile le domande pervenute alla Ripartizione personale entro le ore 12.00 del 31 agosto e quelle inviate entro il giorno medesimo mediante lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
(5) Le domande per ottenere il tempo parziale vengono accolte, in caso di parere favorevole del Direttore di ripartizione preposto, nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili nella ripartizione di appartenenza, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di parere negativo del Direttore di ripartizione, lo stesso non può opporsi alla richiesta di trasferimento del dipendente in un’altra ripartizione. I pareri devono essere motivati.
(6) In caso di parere favorevole del superiore competente e di disponibilità di posti, le domande per ottenere il tempo parziale possono essere provvisoriamente accolte limitatamente al periodo che precede il 1° gennaio dell’anno successivo.
(7) In caso di sufficiente disponibilità di posti in una ripartizione non è richiesto il possesso di uno dei titoli indicati nell’articolo 19.
(8) In caso di un numero insufficiente di posti a tempo parziale nella ripartizione di appartenenza, la domanda è presa in considerazione solamente se giustificata con almeno uno dei criteri di valutazione indicati nell’articolo 19. In tale caso tra il personale a tempo parziale ed il personale della ripartizione richiedente un tale rapporto, viene formata un’apposita graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui all’articolo 19. La graduatoria trova applicazione dal 1° gennaio dell’anno successivo.
(9) Il personale titolare di un posto a tempo pieno conserva durante l’aspettativa per il personale con prole la titolarità del relativo posto a tempo pieno.
(10) Con deliberazione della Giunta Provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali, vengono determinati i contingenti di posti di lavoro a tempo parziale per le ripartizioni e strutture ad esse equiparate. Ne possono essere esclusi i servizi, i quali per motivi organizzativi non possono essere gestiti con lavoro a tempo parziale.