(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale del comparto dell’Amministrazione provinciale.
(2) Con il presente contratto vengono individuate le categorie di personale cui viene attribuita l’indennità di missione giornaliera prevista dal contratto collettivo intercompartimentale e stabilite le modalità per la determinazione della relativa misura.
(3) Esso disciplina, inoltre, l’indennità per l’accompagnamento degli alunni e delle alunne.
(1) L’indennità di missione giornaliera prevista dall’articolo 3 dell’allegato 1 del C.C.I. 12.2.2008, come sostituito con C.C.I. 09.04.08 è attribuita con decorrenza 1.4.2008 alle seguenti categorie di personale:
(2) L’indennità di missione giornaliera è attribuita nell’ambito dell’anno solare ai sensi delle seguenti disposizioni :
(3) L’indennità di cui al comma 2 è attribuita anche al personale, da individuarsi dal direttore della Ripartizione Personale, previo confronto con i sindacati, che svolge la propria attività lavorativa prevalentemente al di fuori della ordinaria sede di servizio.
(4) Nei giorni non lavorativi l’indennità di cui al comma 2 spetta comunque nella misura di 12,00€
(5) L’indennità di cui al presente articolo non spetta in caso di missione per la partecipazione a corsi di aggiornamenti e di formazione. Non spetta, inoltre, per la partecipazione a convegni o manifestazioni affini, nonché per visite a fiere ed eventi ed iniziative similari.
(1) A decorrere dal 01.04.2008, al personale docente ed equiparato, per l’effettuazione delle iniziative extra- e parascolastiche, a partire dalla quarta ora di missione compete indennità oraria nella misura di 2,80 €.
(2) La frazione di ora di almeno 30 minuti è considerata ora intera.