(1) Per il biennio 2007-2008 valgono le seguenti regole per la determinazione dell'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del T.U. dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003:
- a) per l' anno 2007 gli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per il biennio economico 2006-2007 a partire dal 01/01/2007 e dal 01/02/2007 sono attribuiti e conguagliati con le stesse decorrenze mediante detrazione dall'indennità provinciale spettante per lo stesso periodo;
- b) dal 01/01/2008 continua a competere l' indennità provinciale annua lorda prevista dall'allegato 2 al CCP 6 ottobre 2006;
- c) a decorrere dal 01/09/2008 l' indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 1 al presente contratto;
- d) eventuali aumenti del trattamento fondamentale previsti dal prossimo CCNL per l' anno 2008 sono erogati con le relative scadenze e detratti dall'indennità provinciale spettante per lo stesso periodo fino alla sottoscrizione definitiva del nuovo CCP.
(2) Ai fini dell'attribuzione dell'indennità provinciale di cui al comma 1, lettera c) ed il conguaglio di cui alla lettera d) si tiene conto della posizione stipendiale determinata ai sensi dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.
(3) L'indennità provinciale di cui al comma 1, lettera c) è aumentata a partire dalla 3° posizione stipendiale dei seguenti importi annui lordi:
- - 100,00 Euro per un inquadramento statale superiore di una posizione rispetto a quello per l' attribuzione dell'indennità provinciale;
- - 200,00 Euro per un inquadramento statale superiore di due o più posizioni rispetto a quello per l' attribuzione dell'indennità provinciale.
(4) A decorrere dal 1° settembre 2008, al personale docente delle scuole secondarie di 2° grado ed equiparati con un inquadramento statale nella prima posizione stipendiale (anzianità 0-2) e un inquadramento per l'attribuzione dell'indennità provinciale nella seconda oppure terza posizione stipendiale, è corrisposta la rispettiva indennità provinciale prevista per il personale docente delle scuole secondarie di 1° grado.
(5) L'importo annuo lordo di 982,19 euro di cui agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è aumentato con decorrenza 1° giugno 2007, dello 2,30% a 1.004,78 euro e, con decorrenza 1° giugno 2008, di un ulteriore 3,80 per cento a 1.042,97 euro.