(1) A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato ad ogni Intendenza Scolastica competente è messo a disposizione un apposito fondo annuale nella misura del 32% delle indennità di funzione spettanti per l'anno scolastico di riferimento ai rispettivi dirigenti scolastici, esclusa la tredicesima.
(2) La misura della retribuzione di risultato viene stabilita dal/la competente Intendente scolastico/a, secondo i criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 23 del CCP 16 maggio 2003. Ulteriori criteri sono definiti a livello di contrattazione decentrata.
(3) Nel caso di una valutazione positiva al singolo dirigente scolastico spetta una retribuzione di risultato non inferiore al 24% dell'indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata.
(4) Nel rispetto del fondo messo a disposizione di cui al comma 1, l'importo massimo della retribuzione di risultato annuale, non può superare il 40% dell'indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata.
(5) Ai dirigenti scolastici che non sono in possesso di un attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, dall'importo lordo della retribuzione di risultato del corrispondente anno è detratto l'importo annuo lordo dell'indennità di bilinguismo riferito al diploma di laurea.
(6) Ai dirigenti scolastici in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il personale con diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, dall'importo lordo della retribuzione di risultato del corrispondente anno è detratta la differenza tra l'importo annuo lordo dell'indennità di bilinguismo riferito al diploma di laurea e l'importo annuo lordo dell'indennità di bilinguismo riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.