(1) Ai dirigenti scolastici è corrisposta per la durata dell'incarico dirigenziale, la retribuzione di posizione mensile, per 12 mensilità, corrispondente alla differenza tra:
- a) il trattamento lordo annuale inclusa la tredicesima mensilità connesso con la posizione dell' ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi del contratto collettivo vigente per il personale del comparto dell'Amministrazione provinciale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione provinciale di cui al successivo comma 3, e
- b) la retribuzione lorda annuale statale, comprensiva della tredicesima mensilità, di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e b), inclusa, fino al 31/08/2006, l'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non spettante.
Qualora l'importo di tale differenza risultasse negativo, lo stesso non viene portato in detrazione.
(1/bis) A decorrere dal 1 gennaio 2021 il trattamento economico lordo annuale di cui al comma 1, lettera a) comprende anche la quota 2 dell’indennità di bilinguismo prevista e stabilita dalle norme vigenti per il personale del comparto dell’Amministrazione provinciale. 3)
(2) Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo ai sensi del contratto collettivo provinciale si applica la disciplina relativa alla progressione professionale prevista dal vigente contratto collettivo intercompartimentale, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito in data 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del CCP 16 aprile 1998.
(3) Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale l'Intendente scolastico/a competente attribuisce, a ogni singolo/a dirigente scolastico/a, l'indennità di funzione provinciale prevista per il personale dirigente provinciale, mediante l'applicazione, a decorrere dal 01/09/2006, dei coefficienti da un minimo di 0,6 ad un massimo di 1,5, secondo le modalità stabilite dal vigente contratto collettivo provinciale per il personale dirigenziale. Detto coefficiente è determinato in base ai criteri come da allegato C del CCP del 16 maggio 2003 e dai commi 4 e 5.
(4) In deroga a quanto stabilito nell'allegato C, lettera a) del CCP del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003, a decorrere dal 01/09/2006 è attribuito il coefficiente iniziale 1,1 alle scuole con un numero di alunne e alunni da 700 a 899, mentre è attribuito il coefficiente iniziale 1,2 alle scuole con un numero di alunne e alunni di 900 e più.
(5) In deroga a quanto stabilito nell'allegato C, lettera b) del CCP del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003, a decorrere dal 01/09/2006 è attribuito il coefficiente iniziale 1,0 alle scuole con un numero di personale da 90 a 104, il coefficiente iniziale 1,1 alle scuole con un numero di personale da 105 a 119 ed il coefficiente iniziale 1,2 alle scuole con un numero di personale di 120 e più. Non può essere comunque superato il coefficiente 1,5.
(6) Ai dirigenti scolastici cui viene affidata la reggenza di un istituto scolastico, spetta la relativa indennità di funzione provinciale nella misura del 50%. I docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza sono esonerati dall'insegnamento.