(1) Si può usufruire dei permessi con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto.
(2) I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annuali. Per il personale docente la durata dei permessi allo studio verrà ridotta in proporzione alle ore settimanali di obbligo di lezione a 38 ore. Al momento dell'effettiva fruizione dei permessi, da questo contingente verrà sottratto soltanto il numero di ore obbligatorie di lezione non effettuate.
(3) I provvedimenti formali di concessione dei permessi sono predisposti dal capo di istituto competente sulla base delle autorizzazioni concesse dall'Intendente scolastico.
(4) Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni e per tutte le attività connesse alla preparazione di esami, ricerche e tesi di laurea o diploma, in quanto tutti finalizzati al conseguimento del titolo di studio legalmente riconosciuto. Di norma tra la fruizione di permessi connessi alla preparazione di esami e l'esame stesso non ci possono essere giorni di servizio effettivo.
(5) Il personale compreso negli elenchi comunica, con congruo anticipo (comunque almeno 10 giorni prima dell'utilizzo), al capo di istituto della sede di servizio il calendario, possibilmente plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede, del tempo richiesto per lo studio e la preparazione degli esami, ricerche e tesi di laurea o diploma.
(6) Nell'arco dell'anno scolastico, le ore di permesso richieste per le attività connesse alla preparazione di esami, ricerche e tesi di laurea o diploma, non possono superare il 50% del tetto massimo fruibile.
(7) Non ha diritto ai permessi il personale che intende conseguire una seconda laurea.
(8) Le ore di permesso non usufruite nel corso di un anno scolastico possono essere fruite in quello successivo, esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e fino alla concessione di nuovi permessi da parte dell'Intendente scolastico competente. Tale opportunità non è concessa ai docenti che, per il nuovo anno scolastico, non abbiano più diritto alla fruizione.