(1) Al personale di cui all'articolo 2 privo dei requisiti di accesso previsti dall'allegato 1 per il corrispondente profilo professionale si continua ad applicare la progressione economica prevista per la qualifica funzionale cui era finora ascritto il profilo professionale di provenienza, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
(2) A partire dal 1° settembre 2004 la progressione economica del personale di cui al comma 1 si sviluppa nel livello retributivo superiore, fermo restando la qualifica funzionale di appartenenza e le scadenze previste, su scatti biennali corrispondenti a quelli spettante al personale inquadrato rispettivamente nella sesta e nell'ottava qualifica funzionale.
(3) Al personale assegnato ai sensi dell'articolo 2 al profilo professionale di collaboratrice pedagogica ed in possesso dei requisiti di accesso stabiliti per il corrispondente profilo nell'allegato 1, compreso il diploma di insegnante di scuola materna, si applica, con decorrenza 1° settembre 2004 o dalla successiva data di assunzione, il trattamento economico e giuridico della sesta qualifica funzionale.
(4) Al personale assegnato ai sensi dell'articolo 2 al profilo professionale di insegnante di scuole dell'infanzia ed in possesso dei requisiti di accesso stabiliti per il corrispondente profilo nell'allegato 1 si applica, con decorrenza 1° settembre 2004 o dalla successiva data di assunzione, il trattamento economico e giuridico corrispondente dell'ottava qualifica funzionale.
(5) Il personale nel profilo professionale “insegnante della scuola di infanzia” che è in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 14 della legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16, o di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) si applica, con decorrenza 1° settembre 2018 o dalla successiva data di assunzione, il trattamento economico e giuridico corrispondente dell’ottava qualifica funzionale, tenendo conto della retribuzione maggiore già maturata in un profilo professionale del personale delle scuole di infanzia. 3)
(6) Al personale di cui ai commi 3, 4 e 5 è comunque garantito, in sede di inquadramento economico, un aumento dello stipendio di livello non inferiore all'otto per cento.
(7) Al personale di cui al comma 1 è assegnata, con decorrenza 1° settembre 2004, l'indennità integrativa speciale rispettivamente della sesta e dell'ottava qualifica funzionale.
(8) Ai fini del compenso per il lavoro straordinario e dell'aumento individuale dello stipendio viene presa in considerazione la qualifica funzionale di appartenenza, mentre ai fini della misura dei premi di produttività è determinante la qualifica funzionale corrispondente all'indennità integrativa speciale percepita nel periodo di riferimento.