Pubblicato nel B.U. 9 febbraio 1999, n. 8.
(1) Con decorrenza dal 1° del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto la Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione del personale con sede di servizio al di fuori del Comune di Bolzano un buono pasto giornaliero per l'importo di lire 7.000. Al personale con sede di servizio nel Comune di Bolzano nella parte orografica destra del torrente Talvera la Provincia mette a disposizione un buono pasto giornaliero di lire 6.000.
(2) L'utilizzo del buono pasto di cui al comma 1 è subordinato all'emissione da parte dell'esercizio alberghiero incaricato di una ricevuta fiscale comprovante un costo non inferiore a lire 2.000 a carico del singolo dipendente in caso di utilizzo del singolo buono pasto ai sensi del comma 1.
(3) Il buono pasto di cui al comma 1 non spetta al personale che fruisce del servizio mensa per ragioni di servizio a titolo gratuito o che può fruire di un servizio sostitutivo presso la sede di servizio. Il buono pasto spetta in caso di un orario di lavoro giornaliero con rientro pomeridiano. Il buono pasto deve essere utilizzato tra le ore 12.00 e le ore 15.00.
(4) Le parti si impegnano a riaprire la contrattazione sull'importo dei buoni pasto decorso un anno dall'applicazione degli importi di cui al comma 1, salva la possibilità di concordare una diversa disciplina in sede di contrattazione di comparto.