Approvato con deliberazione 4 dicembre 1995, n. 6402; pubblicata nel B.U. 16 gennaio 1996, n. 3.
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.
(1) Ai direttori delle scuole professionali e di musica compete per la durata dell'esercizio delle relative funzioni dirigenziali, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un'apposita indennità di funzione mensile, corrisposta per dodici mensilità e commisurati allo stipendio iniziale mensile dell'ottava qualifica funzionale mediante l'applicazione di un coefficiente da 0,3 a 0,9.
(2) Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabiliti i criteri per la determinazione della relativa indennità che tengano conto del numero degli alunni e dei partecipanti a corsi nonché della eventuale presenza di convitti annessi.
(3) La relativa indennità segue la disciplina stabilita dalla normativa provinciale sull'indennità di funzione spettante al personale provinciale con funzioni dirigenziali.
(1) Dalla data di pubblicazione del presente contratto sono inapplicabili le seguenti disposizioni: