(1) Il primo comma dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:
“1. Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa per il personale con prole senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio/a, da usufruire entro il sedicesimo anno di vita del/la bambino/a e precisamente in non più di due soluzioni per ogni figlio/a. In caso di parto plurimo, l’aspettativa per il personale con prole ha una durata massima di un anno per ogni figlio/a oltre al/la primo/a.”
(2) Il terzo comma dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:
“3. L’aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità di cui all’articolo 21 o di congedo di paternità di cui all’articolo 22. Il periodo rimanente dell’aspettativa può essere fruito, su domanda, entro il sedicesimo anno di vita del/la bambino/a e nel rispetto dei commi 1 e 2. Tale periodo non viene considerato come soluzione a sé stante ai sensi del comma 1.”
(3) Il quarto comma dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:
“4. L’aspettativa può essere conclusa anticipatamente, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano, comunque, il rientro effettivo in servizio con decorrenza dal giorno di lavoro indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. La conclusione anticipata comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo dell’aspettativa.”
(4) Il comma 7 dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:
“7. Il personale di cui al comma 1, può optare, purché non escluso dal lavoro a tempo parziale, per un rapporto di lavoro a tempo parziale; in ogni caso, detto rapporto, nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell’orario di lavoro a tempo pieno, deve avere una durata per un intero anno scolastico. In tale caso, la parte residua degli oneri di cui al comma 6, è a carico dell’amministrazione. Se il limite massimo dell’aspettativa è esaurito, per la parte rimanente del relativo anno scolastico e fino al 31 agosto, il personale è collocato d’ufficio e nella stessa misura, in rapporto a tempo ordinario. Non costituisce soluzione a sé stante la fruizione dell’aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale, all’interno di una soluzione precedentemente richiesta di aspettativa per il personale con prole.”
(5) Dopo il comma 7 viene inserito il nuovo comma 7bis dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:
“7bis. Il personale in aspettativa con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale fruisce dei congedi retribuiti e non retribuiti ai sensi della vigente normativa prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Detto personale può fruire del congedo parentale esclusivamente per non più di una soluzione e per un periodo non inferiore a due settimane. Non è consentita la fruizione del congedo parentale ai sensi dell’Art. 24.”
(6) Dopo il comma 7bis viene inserito il nuovo comma 7ter dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:
“7ter. Il congedo di maternità di cui all’articolo 21, il congedo di paternità di cui all’articolo 22 o un congedo parentale di un periodo non inferiore a due settimane comportano la conclusione dell’aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale. La retribuzione durante il congedo di maternità o di paternità o un congedo parentale di cui al comma precedente avviene in base al contratto di lavoro vigente, senza tener conto della riduzione oraria connessa all’aspettativa. Nel caso in cui il personale torni in servizio prima della fine dell’anno scolastico in corso, gli obblighi di servizio e la retribuzione tornano a basarsi sul numero di ore previsto nell’ambito dell’aspettativa con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale, dal giorno di rientro in servizio sino alla fine dell’anno scolastico stesso. Il periodo di aspettativa per personale con prole non goduto a seguito della fruizione dei congedi di cui al presente comma può essere fruito a domanda in un momento successivo entro il sedicesimo anno di vita del figlio.”
(7) Il comma 8 dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:
“8. Il presente articolo trova applicazione anche per l’adozione, per l’affidamento preadottivo e per l’affidamento temporaneo. L’aspettativa per personale con prole può essere fruita entro i primi sedici anni dall’ingresso del/la minore nel nucleo familiare, e comunque entro il raggiungimento della maggiore età.„
(8) Il comma nove dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:
“9. La concessione dell’aspettativa per il personale con prole e dell’aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente articolo è subordinata al rispetto di un termine di preavviso di 45 giorni di calendario, se comprende almeno un intero anno scolastico e negli altri casi 30 giorni di calendario. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato non è tenuto al rispetto del preavviso.”
(9) Il comma dieci dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:
„10. Il presente articolo si applica anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a sette mesi consecutivi, con un’anzianità di servizio di almeno tre anni e che sia inserito o abbia titolo ad essere inserito nelle graduatorie provinciali o nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto.”
(10) Dopo il comma 10 viene inserito il nuovo comma 11 dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:
“11. Nel caso in cui l’aspettativa del personale a tempo determinato si concluda al 31 agosto con la scadenza del contratto individuale, la parte restante dell’aspettativa può essere fruita a domanda entro il sedicesimo anno del figlio/della figlia. Tale periodo non viene computato come soluzione a sè stante ai sensi del comma 1.”
(11) Dopo il comma 11 viene inserito il nuovo comma 12 dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:
(12) In caso di patologie gravi che limitano in misura determinante la possibilità di assistenza ai minori, l’aspettativa per il personale con prole, è sospesa, con decorrenza dal terzo mese dall'accertamento della patologia, a domanda e previa presentazione di adeguata attestazione medica. La sospensione non comporta la perdita del periodo residuo.”