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x''') Contratto collettivo 9 gennaio 2025 1)
Terzo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2022-2024

1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 16 gennaio 2025, n. 3.

Premessa

(1) A seguito delle trattative tra le organizzazioni sindacali e l’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, le parti convengono sul presente accordo stralcio.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente Contratto collettivo provinciale (CCP) si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, e educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto)

(1) Il presente contratto costituisce il terzo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il triennio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Esso rimane comunque in vigore fino a quando sarà sostituito dal successivo contratto collettivo provinciale.

(2) Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

CAPO II
Modifiche all’Allegato 4, Capo II “Tutela e sostegno della maternità e della paternità” del Testo unico del 23 aprile 2003

Art. 3 (Modifica all’articolo 20 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di definizioni)

(1) La lettera b), del comma 1 dell’articolo 20 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 è così sostituita:

“b) per “congedo di paternità alternativo”, l’astensione dal lavoro del dipendente, fruito in alternativa al congedo di maternità;

b1) per “congedo di paternità obbligatorio” l’astensione di cui all’articolo 22 del presente contratto;”

(2) Il comma 1 dell’articolo 20 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 è integrato con la seguente lettera d):

“d) in caso di genitori dello stesso sesso per “madre” nonché per “padre” si intende genitore.”

Art. 4 (Modifica all’articolo 22 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di congedo di paternità)

(1) L’articolo 22 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 viene sostituito come segue:

“Art. 22 (Congedo di paternità alternativo o obbligatorio)

1. Ai dipendenti che hanno diritto al congedo di paternità alternativo o obbligatorio ai sensi della legge statale si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 21.

2. Ai sensi della normativa statale vigente, il padre si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi. In caso di parto plurimo la durata del congedo di paternità obbligatorio è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita, ovvero successivi all’ingresso in famiglia per le adozioni nazionali, all’ingresso in Italia per le adozioni internazionali, all’affidamento o al collocamento temporaneo.

4. La fruizione del congedo di paternità obbligatorio può essere frazionata in giorni ma non può essere frazionata in ore.

5. Il congedo di paternità obbligatorio deve essere richiesto con un preavviso di cinque giorni di calendario. Il/la dirigente può, caso per caso, concedere un termine di preavviso inferiore.

6. Regolamentazioni più favorevoli previste dalla legislazione statale sono da applicarsi con le decorrenze ivi indicate.”

Art. 5 (Modifica all’articolo 23 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di congedo parentale)

(1) L’articolo 23 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 viene così sostituito:

“Art. 23 (Congedo parentale)

1. Per ogni figlio/a, entro i primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di undici mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete come segue:

a) alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui all’articolo 21, per un periodo di tre mesi non trasferibili al padre;

b) al padre, dalla nascita del/la figlio/a, per un periodo di tre mesi non trasferibili alla madre;

c) alla madre o al padre, a loro discrezione, per un ulteriore periodo di complessivamente non superiore a cinque mesi;

d) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo parentale non ancora utilizzato.

e) per ogni figlio/a con handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del figlio/a, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni, inclusi i periodi fruiti ai sensi delle lettere da a) a d), a condizioni che il figlio/la figlia non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dalle autorità sanitarie la presenza del genitore.

2. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

3. Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento e può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

4. Ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria e/o su base giornaliera e/o per un periodo di tempo continuativo più lungo. La fruizione su base oraria è regolata dal successivo art. 24.

5. Ogni periodo di congedo parentale è comprensivo anche di eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all’interno dello stesso. Tale modalità di computo trova applicazione ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dalla ripresa dell’attività lavorativa o da assenze ad altro titolo del dipendente o della dipendente.

6. Ai fini dell’esercizio del diritto del congedo parentale, il genitore è tenuto a preavvisare per iscritto la competente amministrazione scolastica con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario.

7. Il termine di cui al comma 6 non deve essere rispettato in caso di oggettiva impossibilità e, comunque, il/la dirigente può, caso per caso, concedere un termine di preavviso inferiore. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

8. Il congedo parentale può essere fruito da entrambi i genitori anche contemporaneamente.”

Art. 6 (Modifica all’articolo 24 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di frazionabilità del congedo parentale e preavviso)

(1) L’articolo 24 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 viene così sostituito:

"Art. 24 (Congedo parentale su base oraria)

1. La fruizione del congedo parentale su base oraria in singole giornate è consentita in misura minima di un’ora di insegnamento al giorno e non oltre la metà dell’orario individuale di insegnamento giornaliero previsto. Nel calcolo di tale limite gli eventuali decimali sono arrotondati all’unità inferiore. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare per iscritto la scuola con un anticipo di due giorni di calendario.

2. Il congedo parentale su base oraria, se pianificato per periodi di durata non inferiore a quattro settimane, può essere fruito anche in forma di riduzione stabile dell’orario di insegnamento settimanale individuale. Tale riduzione non può superare il 50% e ha una misura minima da concordare con il/la dirigente scolastico/a in relazione al numero di ore per classe. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare per iscritto la scuola con un anticipo non inferiore a sette giorni di calendario. Il congedo di cui al presente comma può essere interrotto, previo rispetto dei termini di preavviso previsti, per fruire del congedo parentale di cui all’art. 23.

3. Per calcolare il numero di giorni di congedo parentale fruito in ore una giornata lavorativa equivale a 4 ore di insegnamento per gli insegnanti della scuola secondaria, gli insegnanti di religione cattolica nella scuola primaria e gli insegnanti di seconda lingua nella scuola primaria e rispettivamente a 4,4 ore d’insegnamento per gli insegnanti della scuola primaria. Per i docenti con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo avviene in proporzione al tempo parziale.

4. Le giornate festive o comunque libere dal lavoro nonché le giornate di assenza retribuibili non sono considerate ai fini del computo del periodo del congedo su base oraria e sono retribuite in misura piena.

5. La retribuzione è calcolata con la percentuale prevista per il congedo parentale per la quota di riduzione oraria e nella misura intera per la quota di ore restanti.

6. Il congedo parentale ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di altri congedi o riposi giornalieri ex artt. 39 e 40 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 oppure dei riposi orari per assistenza ai figli disabili ex art. 33 del citato decreto legislativo 151/2001.”

Art. 7 (Modifica all’articolo 25 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di interruzione del congedo parentale in caso di malattia)

(1) L’articolo 25 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 viene così sostituito:

“Art. 25 (Interruzione del congedo parentale in caso di malattia)

1. In caso di malattia del genitore, il congedo parentale è interrotto, su richiesta debitamente documentata.

2. Il congedo parentale non goduto a causa di malattia viene concesso su domanda dell’avente diritto.”

Art. 8 (Modifica all’articolo 26 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico)

(1) L’articolo 26 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 viene così sostituito:

“Art. 26 (Trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico)

1. I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 23 sono retribuiti per i primi 8 mesi nella misura del trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa, facendo salve le maggiori retribuzioni di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo. Ulteriori tre mesi sono retribuiti al 20% della retribuzione fissa e continuativa e al 30% della retribuzione fissa e continuativa per la parte fruita dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente articolo.

2. Per i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal primo gennaio 2023 da genitori per i quali il congedo di maternità o paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022, un mese nei primi tre mesi di fruizione è retribuito, retroattivamente dal primo gennaio 2023, all’80% della retribuzione fissa e continuativa. La retribuzione di cui al presente comma è aumentata dall’80% al 100% per i genitori per i quali il congedo di maternità o paternità sia terminato successivamente all’entrata in vigore del presente articolo. Il mese retribuito all’80% o al 100% può essere ripartito tra i due genitori o richiesto solo da uno di essi.

3. Un secondo ulteriore mese nei primi tre di fruizione è retribuito retroattivamente dal 01/01/2024 all’80% della retribuzione fissa e continuativa, per i congedi parentali fruiti da genitori per i quali il congedo di maternità o paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023. Il mese indennizzato all’80% può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto di essi.

4. Percentuali retributive più favorevoli previste dalla legislazione statale sono da applicarsi con le decorrenze ivi indicate.

5. In caso di parto plurimo, la retribuzione ed il diritto al congedo parentale spetta, nei già menzionati limiti, per ogni figlio/a.

6. In caso di adozione e di affidamento il trattamento economico di cui al primo comma è dovuto, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall'ingresso del/la figlio/a in famiglia fino al compimento della maggiore età.

7. A partire dal 13/08/2022 i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, non comportano alcuna riduzione della tredicesima mensilità e neanche una riduzione delle ferie.

8. Qualora vi sia un solo genitore, allo stesso compete il 30 per cento della retribuzione fissa e continuativa per tutto il periodo del congedo parentale.”

Art. 9 (Modifica all’articolo 27 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di riposi giornalieri)

(1) Il comma secondo dell’articolo 27 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“2. Se nella famiglia sono presenti due figli/le di età inferiore a dieci anni e la madre non è lavoratrice dipendente o autonoma, è riconosciuto al padre un riposo giornaliero retribuito di un’ora per ogni figlio/a oltre il/la secondo/a, da fruire entro il primo anno di vita del/la relativo/a figlio/a.”

Art. 10 (Modifica all’articolo 28 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia congedo straordinario per la malattia del/la figlio/a)

(1) Il primo comma dell’articolo 28 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“1. Per ogni figlio/a in stato di malattia spetta, fino al quattordicesimo anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. In caso di fruizione in ore, una giornata lavorativa equivale a 4 ore di insegnamento per gli insegnanti della scuola secondaria, gli insegnanti di religione cattolica nella scuola primaria e gli insegnanti di seconda lingua nella scuola primaria e rispettivamente a 4,4 ore d’insegnamento per gli insegnanti della scuola primaria; per i docenti con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo avviene in proporzione al tempo parziale. Un’ora di attività funzionale all’insegnamento è computata come mezz’ora di insegnamento. La fruizione in ore è prevista nei casi in cui l’insegnante nel giorno in questione presti comunque servizio per un minimo di 1 ora; esso può essere prestato come insegnamento in classe o come attività funzionale all’insegnamento. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia.”

(2) Il quinto comma dell’articolo 28 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“5. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei bambini adottati, in affidamento preadottivo o temporaneamente affidati entro i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia fino al compimento della maggiore età. Per i figli con disabilità il presente articolo viene applicato fino al raggiungimento della maggiore età.”

Art. 11 (Modifica all’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di aspettativa per il personale con prole)

(1) Il primo comma dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“1. Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa per il personale con prole senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio/a, da usufruire entro il sedicesimo anno di vita del/la bambino/a e precisamente in non più di due soluzioni per ogni figlio/a. In caso di parto plurimo, l’aspettativa per il personale con prole ha una durata massima di un anno per ogni figlio/a oltre al/la primo/a.”

(2) Il terzo comma dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“3. L’aspettativa viene interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità di cui all’articolo 21 o di congedo di paternità di cui all’articolo 22. Il periodo rimanente dell’aspettativa può essere fruito, su domanda, entro il sedicesimo anno di vita del/la bambino/a e nel rispetto dei commi 1 e 2. Tale periodo non viene considerato come soluzione a sé stante ai sensi del comma 1.”

(3) Il quarto comma dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“4. L’aspettativa può essere conclusa anticipatamente, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano, comunque, il rientro effettivo in servizio con decorrenza dal giorno di lavoro indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. La conclusione anticipata comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo dell’aspettativa.”

(4) Il comma 7 dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“7. Il personale di cui al comma 1, può optare, purché non escluso dal lavoro a tempo parziale, per un rapporto di lavoro a tempo parziale; in ogni caso, detto rapporto, nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell’orario di lavoro a tempo pieno, deve avere una durata per un intero anno scolastico. In tale caso, la parte residua degli oneri di cui al comma 6, è a carico dell’amministrazione. Se il limite massimo dell’aspettativa è esaurito, per la parte rimanente del relativo anno scolastico e fino al 31 agosto, il personale è collocato d’ufficio e nella stessa misura, in rapporto a tempo ordinario. Non costituisce soluzione a sé stante la fruizione dell’aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale, all’interno di una soluzione precedentemente richiesta di aspettativa per il personale con prole.”

(5) Dopo il comma 7 viene inserito il nuovo comma 7bis dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:

“7bis. Il personale in aspettativa con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale fruisce dei congedi retribuiti e non retribuiti ai sensi della vigente normativa prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Detto personale può fruire del congedo parentale esclusivamente per non più di una soluzione e per un periodo non inferiore a due settimane. Non è consentita la fruizione del congedo parentale ai sensi dell’Art. 24.”

(6) Dopo il comma 7bis viene inserito il nuovo comma 7ter dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:

“7ter. Il congedo di maternità di cui all’articolo 21, il congedo di paternità di cui all’articolo 22 o un congedo parentale di un periodo non inferiore a due settimane comportano la conclusione dell’aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale. La retribuzione durante il congedo di maternità o di paternità o un congedo parentale di cui al comma precedente avviene in base al contratto di lavoro vigente, senza tener conto della riduzione oraria connessa all’aspettativa. Nel caso in cui il personale torni in servizio prima della fine dell’anno scolastico in corso, gli obblighi di servizio e la retribuzione tornano a basarsi sul numero di ore previsto nell’ambito dell’aspettativa con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale, dal giorno di rientro in servizio sino alla fine dell’anno scolastico stesso. Il periodo di aspettativa per personale con prole non goduto a seguito della fruizione dei congedi di cui al presente comma può essere fruito a domanda in un momento successivo entro il sedicesimo anno di vita del figlio.”

(7) Il comma 8 dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“8. Il presente articolo trova applicazione anche per l’adozione, per l’affidamento preadottivo e per l’affidamento temporaneo. L’aspettativa per personale con prole può essere fruita entro i primi sedici anni dall’ingresso del/la minore nel nucleo familiare, e comunque entro il raggiungimento della maggiore età.„

(8) Il comma nove dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“9. La concessione dell’aspettativa per il personale con prole e dell’aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al presente articolo è subordinata al rispetto di un termine di preavviso di 45 giorni di calendario, se comprende almeno un intero anno scolastico e negli altri casi 30 giorni di calendario. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato non è tenuto al rispetto del preavviso.”

(9) Il comma dieci dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

„10. Il presente articolo si applica anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a sette mesi consecutivi, con un’anzianità di servizio di almeno tre anni e che sia inserito o abbia titolo ad essere inserito nelle graduatorie provinciali o nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto.”

(10) Dopo il comma 10 viene inserito il nuovo comma 11 dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:

“11. Nel caso in cui l’aspettativa del personale a tempo determinato si concluda al 31 agosto con la scadenza del contratto individuale, la parte restante dell’aspettativa può essere fruita a domanda entro il sedicesimo anno del figlio/della figlia. Tale periodo non viene computato come soluzione a sè stante ai sensi del comma 1.”

(11) Dopo il comma 11 viene inserito il nuovo comma 12 dell’articolo 31 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:

(12) In caso di patologie gravi che limitano in misura determinante la possibilità di assistenza ai minori, l’aspettativa per il personale con prole, è sospesa, con decorrenza dal terzo mese dall'accertamento della patologia, a domanda e previa presentazione di adeguata attestazione medica. La sospensione non comporta la perdita del periodo residuo.”

Art. 12 (Modifica all’articolo 32 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole)

(1) L’articolo 32 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 è così sostituito:

“Art. 32 (Cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole)

1. Il congedo parentale di cui all’articolo 23 e l’aspettativa per prole di cui all’articolo 31 non possono superare complessivamente, per entrambi i genitori e per ogni figlio/a il limite massimo di 32 mesi.

2. Il limite massimo di 32 mesi non si applica per il personale che, alla data di entrata in vigore del presente articolo abbia già fruito dei 31 mesi previsti in precedenza. Al personale che residua ancora del godimento del presente istituto viene riconosciuto su richiesta, il mese aggiuntivo.”

Art. 13 (Modifica all’articolo 33 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di permesso per motivi educativi)

(1) Il comma 1 dell’articolo 33 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“1. Un genitore può chiedere un permesso per motivi educativi nella misura di 24 mesi. Tale congedo è alternativo sia all’intero congedo parentale di cui all’art. 23, fatto salvo il periodo di tre mesi riservati all’altro genitore ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), sia all’intera aspettativa per il personale con prole di cui all’art. 31.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 33 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“3. Questo permesso deve essere fruito immediatamente dopo il congedo di maternità ovvero di paternità alternativo, ovvero immediatamente dopo l’eventuale congedo ordinario maturato. Il padre può fruire del permesso già dalla nascita del/la figlio/a.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 33 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“5. Per i primi otto mesi di permesso si applica quanto previsto all´art. 26 commi 2, 3 e 4. Per la restante parte del permesso è corrisposto il trenta per cento della retribuzione fissa e continuativa in godimento.”

(4) Il comma 8 dell’articolo 33 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“8. Il permesso può essere fruito alle stesse condizioni anche in caso di adozione e di affidamento a scopo di adozione dall’ingresso del/la minore nel nucleo familiare e non oltre il raggiungimento della maggiore età.”

(5) Il comma 11 dell’articolo 33 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“11. Il permesso può essere concluso, su domanda, in caso di gravi, comprovati ed imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio, con decorrenza dal giorno lavorativo indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda. La conclusione comporta la perdita del diritto alla fruizione del rimanente periodo del permesso.”

(6) Il comma 13 dell’articolo 33 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“13. Il presente articolo si applica anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sette mesi continuativi, purché tale personale abbia un’anzianità di servizio di almeno tre anni e sia inserito o abbia titolo ad essere inserito nelle graduatorie provinciali o nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto. Nel corso dei 24 mesi di durata prevista, in ciascun anno scolastico il permesso decorre automaticamente dal primo giorno di decorrenza del contratto di lavoro, fatte salve le disposizioni del comma 3, purché anche il nuovo contratto abbia durata non inferiore a sette mesi e termine non antecedente al 30 aprile. I giorni eventualmente decorsi prima della stipula del contratto di lavoro sono comunque computati nel calcolo del limite massimo di congedo. Se l'insegnante non stipula un nuovo contratto di lavoro di durata non inferiore a sette mesi e termine non antecedente al 30 aprile, perde la parte non utilizzata del permesso.”

(7) Dopo il comma 13 viene inserito il nuovo comma 14 dell’articolo 33 dell’Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, come segue:

14. In caso di patologie gravi che limitano in misura determinante la possibilità di assistenza ai minori, l’aspettativa per il personale con prole, è sospesa, con decorrenza dal terzo mese dall'accertamento della patologia, a domanda e previa presentazione di adeguata attestazione medica. La sospensione non comporta la perdita del periodo residuo.”

CAPO III
Modifiche in materia di indennità di bilinguismo

Art. 14 (Modifica all’articolo 6 del contratto collettivo provinciale del 13 giugno 2013 in materia di indennità di bilinguismo)

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 del contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per l'anno 2009 del 13 giugno 2013, è così sostituito:

“1. L’indennità di bilinguismo annua lorda, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata come segue, con decorrenza 1° luglio 2009:

- indennità di bilinguismo C1 (ex A) 2.821,14 euro

- indennità di bilinguismo B2 (ex B) 2.354,86 euro

- indennità di bilinguismo B1 (ex C) 1.880,76 euro

- indennità di bilinguismo A2 (ex D) 1.642,20 euro.”

Art. 15 (Modifica all’articolo 4 del contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il biennio economico 2005 - 2006 del 6 ottobre 2006 in materia di indennità di bilinguismo)

(1) L’articolo 4 del contratto collettivo provinciale del 6 ottobre 2006 è abrogato.

CAPO IV
Modifiche all’Allegato 4, Capo I “congedi, aspettative, permessi, malattie ed assenze in genere” del Testo unico del 23 aprile 2003

Art. 16 (Modifica all’articolo 4 dell’Allegato 4, Capo I del Testo unico del 23 aprile 2003 in materia di brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1) Il comma 2 dell’articolo 4 dell’Allegato 4, Capo I del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

“2. Il periodo è da recuperare in accordo con il/la dirigente scolastico/a. Per il recupero viene applicata la relazione tra ora di insegnamento e ora funzionale all’insegnamento sulla base del coefficiente 1:1,9 ovvero 1,7. Il periodo di permesso usufruito per visite mediche, per effettuare terapie riabilitative documentate oppure, limitatamente alle attività funzionali all’insegnamento, per i figli entro i primi dodici anni di vita, non è soggetto a recupero.”

CAPO V
Disposizioni finali del contratto

Art. 17 (Disposizioni finali)

(1) L’articolo 10 del contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il biennio economico 2003-2004, del 13 luglio 2004 in merito alle norme integrative ai fini dell’applicazione dell’aspettativa per il personale con prole con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale è abrogato.

(2) L’esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo provinciale può essere sospesa in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

 

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ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionAction Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActionc) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActiond) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActionf) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) Contratto di comparto
ActionActionh) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActioni) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionl) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActionn) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionq) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActions) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionu) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActionc') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActionh') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionn') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActiono') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActionr') Accordo24 novembre 2009
ActionActions') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionu') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionv') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActiona'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActionc'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActione'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActionf'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActioni'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionj'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionk'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionm'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActionn'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActiono'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionp'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionq'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActions'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActiont'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionu'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionv'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActionx'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionb''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActionf''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionh''') Contratto collettivo 28 febbraio 2023
ActionActioni''') Accordo 28 febbraio 2023
ActionActionj''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActionn''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 18 novembre 2024
ActionActionq''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionr''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActiont''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActionu''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024, n. 0000
ActionActionv''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActionw''') Contratto collettivo 18 dicembre 2024, n. 0
ActionActionx''') Contratto collettivo 9 gennaio 2025
ActionActionPremessa
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionModifiche all’Allegato 4, Capo II “Tutela e sostegno della maternità e della paternità” del Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionModifiche in materia di indennità di bilinguismo
ActionActionModifiche all’Allegato 4, Capo I “congedi, aspettative, permessi, malattie ed assenze in genere” del Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionDisposizioni finali del contratto
ActionActionx''') Contratto collettivo 9 gennaio 2025
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
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ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
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