(1) L’articolo 18 del Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario del Servizio sanitario provinciale del 17 febbraio 2009 nonché l’articolo 13 del Contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio Sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, e successive modifiche, sono così sostituiti:
„1. I dirigenti sanitari e le dirigenti sanitarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato possono optare per il rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda sanitaria, allorché non scelgano di esercitare l'attività extramoenia, ovvero, scelgano di esercitarla all’interno dell’Azienda stessa.
Al personale che opta per l’esclusività del rapporto di lavoro spetta un’indennità specifica che è corrisposta nelle modalità di cui al comma 2.
2. Sono determinati i seguenti importi annui lordi:
a) dirigenti sanitari e dirigenti sanitarie con incarico di direzione di struttura complessa: 23.461,08 euro
b) dirigenti sanitari e dirigenti sanitarie inquadrati/inquadrate nella fascia funzionale A, con esperienza professionale nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
• superiore a 15 anni: 17.599,13 euro;
• tra 5 e 15 anni: 12.913,35 euro;
• sino a 5 anni: 3.199,37 euro.
c) dirigenti sanitari e dirigenti sanitarie inquadrati/inquadrate nella fascia funzionale B:
• durante il 1° anno di servizio: 554,40 euro;
• dal 2° anno di servizio in poi: 3.199,37 euro.
3. Gli importi lordi, così come sopra definiti, sono comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità di esclusività è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento del trattamento fondamentale, che non è soggetto agli incrementi contrattuali generali, e non viene presa in considerazione per la determinazione dell’indennità di risultato e per le ore straordinarie.
4. Ai dirigenti sanitari ed alle dirigenti sanitarie, assunti/assunte dal 1° gennaio 2024, che hanno conseguito la specializzazione nella disciplina di inquadramento, viene riconosciuta, ai soli fini della progressione dell’indennità di esclusività, un’anzianità convenzionale nella misura del 50 per cento del periodo della formazione fino ad un massimo di tre anni, ad esclusione di eventuali periodi di servizio svolti in fascia A.
5. Ai dirigenti sanitari e alle dirigenti sanitarie assunti/assunte dal 1. Gennaio 2024, esclusivamente ai fini del calcolo della progressione dell’indennità di esclusività ai sensi del comma 2 lettera b) si tiene conto anche dell'esperienza professionale maturata in qualità di dirigente sanitario/dirigente sanitaria dopo il conseguimento della specializzazione, presso strutture sanitarie pubbliche o a gestione privata facenti parte del servizio sanitario pubblico sulla base di convenzioni con i soggetti erogatori in Italia, in Paesi dell'Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito, purché riconosciuto.”
(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2024.