(1) Su base volontaria ed a titolo gratuito, il personale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, può cedere, in tutto o in parte, le giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali (esse sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni), di cui lo stesso deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 ad un altro/un’altra rappresentante del suddetto ambito di personale che:
- abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori e/o al/alla coniuge, al compagno/alla compagna convivente, regolarmente registrato/registrata presso l’anagrafe che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti;
- per gravi motivi di salute ne necessiti per sé stesso e per posticipare, nei limiti del possibile, l’applicazione delle decurtazioni stipendiali stabilite dall’articolo 30 CCI d.d. 12/02/2008
(2) Il suddetto personale che si trova nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 può presentare specifica richiesta all’Azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
(3) L’Azienda, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del/della richiedente.
(4) Il personale che intende aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizza per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
(5) Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutto il personale offerente.
(6) Nel caso in cui il numero di giorni di ferie offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti i/tutte le richiedenti.
(7) Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie allo stesso spettanti, nonché delle assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
(8) Una volta acquisite, le ferie rimangono nella disponibilità del/della richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.
(9) Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del/della richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.