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q''') Contratto collettivo 18 novembre 2024 1)
Contratto collettivo intercompartimentale chiusura triennio 2019 - 2021

1)
Pubblicato nel supplemento 2 al B.U. 5 dicembre 2024, n. 49.

Sottoscritto in base alla deliberazione della Giunta provinciale del 29/10/2024, n. 938

Premessa

Con deliberazione n. 352 del 14/05/2019 la Giunta provinciale ha stabilito le direttive per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2019-2021 ed ha autorizzato la delegazione pubblica a stipulare accordi stralcio. A seguito della citata deliberazione sono stati siglati gli accordi stralcio “per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021” del 4 dicembre 2019 e del 3 dicembre 2020.

Con seguente deliberazione n. 610 del 16/07/2024 sono state aggiornate le direttive per la chiusura del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021.

Il presente accordo costituisce l’accordo conclusivo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021, comprendente le disposizioni del primo accordo stralcio del 4 dicembre 2019 e del secondo accordo stralcio del 3 dicembre 2020 per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021.

Il Presidente Hermann Troger ed i membri effettivi Brunhild Pircher e Domenico Laratta dell’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali nominati con deliberazione della Giunta provinciale n. 145 del 19/03/2024 e le Organizzazioni sindacali del contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale

PRENDONO ATTO con il presente accordo delle disposizioni contenute nei contratti collettivi stralcio del 4 dicembre 2019 “Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019 – 2021” e del 3 dicembre 2020 “Secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019 – 2021”, quali accordi costituenti parte integrante della presente pattuizione, la cui sottoscrizione conclude la tornata contrattuale per il triennio 2019-2021.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto completa e chiude il triennio contrattuale 2019-2021 del contratto collettivo intercompartimentale.

(2) Per quanto non diversamente stabilito dagli accordi stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021 del 4 dicembre 2019, del 3 dicembre 2020 e dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le norme di cui al contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 e successive modifiche.

(3) Il presente contratto si applica al personale dei seguenti comparti:

  1. Amministrazione provinciale;
  2. Servizio sanitario provinciale;
  3. Comuni, Residenze per anziani e Comunità comprensoriali;
  4. Istituto per l’edilizia sociale;
  5. Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Art. 2 (Durata e decorrenza)

(1) Il presente contratto riguarda e chiude il triennio contrattuale 2019-2021. Esso rimane in vigore fino a quando sarà sostituito dal successivo contratto collettivo intercompartimentale.

(2) Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali. In mancanza di decorrenze indicate, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.

CAPO II
Modifiche al CCI 12/02/2008

Art. 3 (Modifica all’articolo 39 del CCI 12/02/2008, in materia di definizioni)

(1) La lettera b), del comma 1 dell’articolo 39 del CCI 12/02/2008 è così sostituita:

“b) per “congedo di paternità alternativo” si intende l’astensione dal lavoro del dipendente, fruito in alternativa al congedo di maternità;

b1) per il „congedo di paternità obbligatorio“ si intende l’astensione di cui all’articolo 41 del presente contratto;”

(2) Il comma 1 dell’articolo 39 del CCI 12/02/2008 è integrato con la seguente lettera d):

„d) in caso di genitori dello stesso sesso per „madre“ nonché per „padre“ si intende genitore.”

Art. 4 (Modifica all’articolo 41 del CCI 12/02/2008, in materia di congedo di paternità alternativo o obbligatorio)

(1) L’articolo 41 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“Articolo 41 Congedo di paternità alternativo o obbligatorio

“1. Ai dipendenti che usufruiscono del congedo di paternità alternativo o obbligatorio si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 40.

2. Ai sensi della normativa statale vigente è concesso un congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni lavorativi finalizzato a una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e a un'instaurazione precoce del legame tra padre e figlio/figlia.

3. In caso di parto plurimo, la durata del congedo di paternità obbligatorio è aumentata a 20 giorni lavorativi.

4. È possibile fruire del congedo di paternità obbligatorio due mesi prima della data presunta del parto fino a cinque mesi successivi alla nascita (dall'ingresso in famiglia per le adozioni nazionali, dopo l'ingresso in Italia per le adozioni internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).

5. La fruizione del congedo di paternità obbligatorio può essere frazionata in giorni ma non può essere frazionata in ore.

6. Il congedo di paternità obbligatorio deve essere richiesto con un preavviso di cinque giorni di calendario. Il/la diretto/a superiore può, di volta in volta, concedere un termine di preavviso inferiore.

7. Regolamentazioni più favorevoli previsti dalla legislazione statale sono da applicarsi con le decorrenze ivi indicate.”

Art. 5 (Modifica all’articolo 42 del CCI 12/02/2008, in materia di congedo parentale)

(1) L’articolo 42 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“Articolo 42 Congedo parentale

1. Per ogni figlio/a, entro i primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di undici mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto ad astenersi dal lavoro compete come segue:

a) alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 40, per un periodo di tre mesi non trasferibili al padre;

b) al padre, dalla nascita del figlio/della figlia per un periodo di tre mesi non trasferibili alla madre;

c) alla madre o al padre, a loro discrezione, per un ulteriore periodo di complessivamente non superiore a cinque mesi;

d) qualora vi sia un genitore solo oppure un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio/della figlia, per un periodo frazionato o continuativo non superiore a undici mesi. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. L'eventuale periodo di congedo parentale già fruito dall'altro genitore prima del verificarsi dell'evento per la classificazione come "genitore solo o genitore con affidamento esclusivo" viene detratto dal totale dei diritti di undici mesi.

e) per ogni figlio/a con handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del figlio/a, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni, a condizioni che il figlio/la figlia non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dalle autorità sanitarie la presenza del genitore.

2. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

3. Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento e può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del/la figlio/a, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.”

Art. 6 (Modifica all’articolo 43 del CCI 12/02/2008, in materia di frazionabilità del congedo parentale e preavviso)

(1) L’articolo 43 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“Articolo 43 Modalità di fruizione del congedo parentale e preavviso

1. Ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria e/o su base giornaliera e/o per un periodo di tempo continuativo più lungo. Il congedo parentale deve essere sempre fruito in ore intere o in unità didattiche intere, di almeno un'ora e massimo quattro ore o di almeno un'unità didattica e massimo due unità didattiche al giorno. Nel caso della fruizione oraria del congedo parentale è esclusa la cumulabilità con altri permessi o riposi previsti dal D.lgs. 151/2001.

2. In alternativa alle modalità di fruizione di cui al comma 1, in caso di un periodo pianificato di almeno un mese, il congedo parentale può essere fruito in forma di riduzione stabile dell'orario di lavoro settimanale individuale. Il piano di fruizione è da concordare tra il/la diretto/a superiore e il dipendente. La riduzione dell’orario di lavoro è di almeno un’ora ovvero unità didattica a settimana e massimo della metà dell’orario di lavoro settimanale.

3. Per calcolare il numero di giorni di congedo parentale fruito in ore o in giorni, le ore settimanali previste vengono divise per cinque (settimana lavorativa da cinque giorni) o per sei (settimana lavorativa da sei giorni).

4. Il congedo parentale è comprensivo di eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all’interno dello stesso. Tale modalità di computo trova applicazione ove i diversi periodi di congedo parentele non siano intervallati dalla ripresa dell’attività lavorativa o da assenze ad altro titolo del dipendente o della dipendente.

5. Ai fini dell’esercizio del diritto del congedo parentale, il genitore è tenuto a preavvisare per iscritto l’amministrazione di appartenenza con un anticipo non inferiore a 7 giorni di calendario.

6. Nel caso di fruizione di congedo parentale su base oraria ai sensi del comma 1 il genitore è tenuto a preavvisare per iscritto l’amministrazione di appartenenza con un anticipo di due giorni di calendario.

7. In deroga ai commi 5 e 6, al fine di garantire il corretto e regolare mantenimento del servizio, per il personale che svolge servizio in turni e per il quale è prevista una apposita indennità, il preavviso non è inferiore a 15 giorni di calendario.

8. I termini previsti dai commi 5, 6 e 7 non devono essere rispettati in caso di oggettiva impossibilità e, in ogni caso, il/la diretto/a superiore può, di volta in volta, concedere un termine di preavviso inferiore. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

9. La domanda può essere presentata all’ufficio competente o inviata con altro strumento telematico idoneo, nel rispetto del suddetto termine minimo.

10. Il congedo parentale può essere richiesto da entrambi i genitori anche in modo congiunto e contemporaneamente.”

Art.7 (Modifica all’articolo 44 del CCI 12/02/2008, in materia di Interruzione del congedo parentale in caso di malattia)

(1) L’articolo 44 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“Articolo 44 Interruzione del congedo parentale in caso di malattia

1. In caso di malattia del genitore, il congedo parentale è interrotto, su richiesta debitamente documentata.

2. Il congedo parentale non goduto a causa di malattia viene concesso a do-manda dell’avente diritto. “

Art. 8 (Modifica all’articolo 45 del CCI 12/02/2008, in materia di trattamento economico, normativo e previdenziale durante il congedo parentale)

(1) L’articolo 45 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

„Articolo 45 Trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico

1. I periodi di congedo parentale di cui all’art. 42 sono retribuiti:

a) Per un mese nei primi tre mesi di fruizione:

Per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023 fino all‘entrata in vigore del presente articolo, da genitori per i quali il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità obbligatoria, sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022: è introdotto retroattivamente dal 01/01/2023 un mese all’80 percento della retribuzione fissa e ricorrente. Per i genitori per i quali il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente all’entrata in vigore del presente articolo al 100 per cento della retribuzione fissa e ricorrente; a meno che l'altro genitore non abbia già richiesto l'80 o il 100 per cento. Il mese retribuito all'80 o al 100 percento può essere diviso tra i due genitori o richiesto solo da uno di essi.

b) Per il secondo mese nei primi tre mesi di fruizione:

per i periodi di congedo parentale fruiti, a partire del 1° gennaio 2024 da genitori per i quali il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità obbligatoria sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023: retroattivamente dal 01/01/2024 all’80 per cento della retribuzione fissa e ricorrente. Il mese indennizzato all‘ottanta per cento può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

c) Per 6 Mesi di fruizione:

30 per cento della retribuzione fissa e ricorrente.

d) Per ulteriori tre mesi di fruizione:

Per i periodi di congedo parentale fruiti, il 20 per cento della retribuzione fissa e ricorrente. Per i periodi di congedo parentale fruiti, dal mese successivo all‘entrata in vigore del presente articolo il 30 per cento della retribuzione fissa e ricorrente.

2. Percentuali retributive più favorevoli previste dalla legislazione statale sono da applicarsi con le decorrenze ivi indicate.

3. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con handicap in situazione di accertata gravità è dovuto il 30 per cento della retribuzione fissa e ricorrente.

4. In caso di parto plurimo, la retribuzione ed il diritto al congedo parentale spetta, nei già menzionati limiti, per ogni figlio/a.

5. In caso di adozione e di affidamento il trattamento economico di cui al primo comma è dovuto, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i dodici anni dall'ingresso del/la figlio/a in famiglia fino al compimento della maggiore età.

6. A partire dal 13/08/2022 i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, non comportano alcuna riduzione della tredicesima mensilità e neanche una riduzione delle ferie.”

Art. 9 (Modifica all’articolo 47 del CCI 12/02/2008, in materia di congedo straordinario per la malattia del figlio/a)

(1) Il comma 1 dell’articolo 47 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“1.Per ogni figlio/a in stato di malattia spetta, fino al 14 anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 47 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“5. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei figli adottati, in affidamento preadottivo o temporanea-mente affidati entro i 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia fino al compimento della maggiore età. Per figli con disabilità il presente articolo viene applicato fino al raggiungimento della maggiore età.”

Art. 10 (Modifica all’articolo 50 del CCI 12/02/2008, in materia di aspettativa per il personale con prole)

(1) L’articolo 50 comma 1 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

1. “Il personale con prole convivente è, su domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio/a, da usufruire entro il 16° anno di vita del figlio/a ed in non più di due soluzioni. Se il servizio effettivo viene ripreso tra i due periodi, è necessario che questo abbia una durata di almeno sei mesi. In caso di parto plurimo l’aspettativa per ogni figlio/a oltre al primo è al massimo di un anno.”

(2) L’articolo 50 comma 8 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“8. Il presente articolo trova applicazione anche per l’adozione e per l’affidamento preadottivo. L’aspettativa va fruita entro i primi sedici anni dall’ingresso del figlio/a nel nucleo familiare, e comunque entro il 18° anno di età del figlio/a.”

Art. 11 (Modifica all’articolo 51 del CCI 12/02/2008, in materia di cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole)

(1) L’articolo 51 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“Articolo 51 Cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole

1. Il congedo parentale di cui all’articolo 42 e l’aspettativa per il personale con prole di cui all’articolo 50 non possono superare complessivamente, per entrambi i genitori e per ogni figlio/a, il limite massimo di trentadue mesi.”

2. Il limite massimo di trentadue mesi non si applica per il personale che alla data di entrata in vigore del presente articolo, abbia già fruito dei 31 mesi previsti precedentemente. Al personale che residua ancora il godimento del presente istituto viene riconosciuta, su richiesta, la mensilità aggiuntiva.”

Art. 12 (Modifica all’articolo 52 del CCI 12/02/2008, in materia di permesso per motivi educativi)

(1) L’articolo 52 comma 5 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“5. Fatta salva l’applicazione del comma 6 del presente articolo si applica l'articolo 45, commi 1, 2, 4 e 6, per i primi otto mesi del permesso per motivi educativi. Per il restante periodo del permesso è dovuto il 30 per cento della retribuzione fissa e ricorrente. ”

Art. 13 (Modifica all’articolo 72 del CCI 12/02/2008 in materia di requisiti di accesso alle qualifiche funzionali)

(1) Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 72 del CCI 12/02/2008 sono così sostituite:

“c) quarta qualifica funzionale:

assolvimento di un biennio di studio o di una formazione professionale equivalente o diploma di fine apprendistato o formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore;

d) quinta qualifica funzionale:

- assolvimento di un triennio di studio o di formazione professionale triennale o

- diploma di maestro artigiano o

- diploma di fine apprendistato nonché ulteriore specializzazione biennale nel settore o

- di formazione professionale biennale non-ché ulteriore specializzazione biennale nel settore con almeno 300 ore di insegnamento o equivalente formazione teorico-pratica;”

Art. 14 (Modifica all’articolo 83 del CCI 12/02/2008, in materia di indennità di istituto)

(1) Comma 3 dell’articolo 83 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“3. Salvo quanto previsto dall’articolo 87, la singola indennità d’istituto non può superare la misura massima del 60 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.

(2) Dopo il comma 3 viene inserito un nuovo comma 4 dell’articolo 83 del CCI 12/02/2008, come segue:

“4. In caso di assegnazione di più indennità d’istituto la misura massima complessiva non può superare il 60 per cento del trattamento fondamentale iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, composto da stipendio e I.I.S.”

Art. 15 (Modifica all’articolo 84 del CCI 12/02/2008, in materia di indennità di coordinamento)

(1) L’articolo 84 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“Art. 84 Indennità di coordinamento

1. L’indennità di coordinamento è corrisposta al personale a cui vengono affidati i compiti di coordinamento e/o sorveglianza di un numero di dipendenti.

2. La misura dell’indennità di coordinamento è stabilita nell’accordo di comparto in relazione al numero di personale coordinato e/o sorvegliato e non può superare la misura massima del 90 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.”

Art. 16 (Modifica all’articolo 86 del CCI 12/02/2008, in materia di cumulo di premi ed indennità)

(1) L’articolo 86 del CCI 12/02/2008 viene così sostituito:

“Art. 86 Cumulo di indennità

1. L'indennità libero professionale non è cumulabile con l'aumento individuale di cui all'articolo 77.

2. Le indennità di cui agli articoli 82, 83, 84 e 87 del presente contratto sono cumulabili tra di loro fino alla misura massima del 70 per cento del trattamento fondamentale iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, composto da stipendio e I.I.S.”

Art.17 (Modifica all’articolo 87 del CCI 12/02/2008, in materia di indennità per i dirigenti sostituti)

(1) L’articolo 87 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“Art. 87 Indennità d’istituto di primo collaboratore/prima collaboratrice del/della dirigente

1. Il personale che esercita la funzione di primo collaboratore/prima collaboratrice del/della dirigente, come previsto dalla normativa in vigore, percepisce una specifica indennità d’istituto. Tale indennità è corrisposta nella misura minima del 10 per cento e massima del 15 per cento calcolati sulla retribuzione di posizione fissa e variabile annua, inclusa la tredicesima mensilità, spettante al relativo/alla relativa dirigente. Tale indennità, con criteri stabiliti dai singoli enti sentite le organizzazioni sindacali, spetta in relazione ai compiti di supporto al dirigente nella gestione dell'unità organizzativa e alla responsabilità collegata, nonché per l’esecuzione di funzioni specifiche assegnate dal dirigente stesso.

2. L’indennità d’istituto del primo collaboratore/ della prima collaboratrice del/della dirigente è corrisposta in 12 mensilità.”

3. Qualora la base di calcolo di cui ai commi 1 e 2 dovesse cambiare, le percentuali ivi indicate saranno rinegoziate tra le parti sociali. “

Art. 18 (Modifiche all’articolo 5 dell’Allegato 1 del CCI 12/02/2008 in materia di rimborso delle spese di vitto)

(1) L’articolo 5 comma 1 dell’allegato 1 del CCI 12/02/2008 è così sostituito:

“1. In caso di missione di durata non inferiore a sei ore compete il rimborso della spesa documentata in originale nel limite di 40,00 euro per un pasto.

In caso di durata della missione non inferiore a dodici ore compete il rimborso della spesa documentata di due pasti nel limite complessivo di 80,00 euro giornalieri. Ai fini del presente comma è considerata spesa documentata in originale anche lo scontrino cassa riportante la data e l'orario di emissione dello stesso.”

Art. 19 (Modifiche all’articolo 6 dell’Allegato 1 del CCI 12/02/2008 in materia di rimborso delle spese di viaggio e pernottamento)

(1) Il comma 8 dell’articolo 6 dell’allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale 12/02/2008 viene sostituito dal seguente:

“8. Al personale vengono rimborsate le spese regolarmente documentate per pernottamenti in alberghi o strutture con non più di quattro stelle nel limite di massimo 200,00 euro per notte, salvo maggiori costi causati dalla contingenza del mercato.”

Capo III
Modifiche al CCI del 04/12/2019

Art. 20 (Modifica all’articolo 6 del CCI del 04/12/2019 in materia di indennità di bilinguismo – ambito di applicazione, definizione e determinazione – indennità per l’uso della lingua ladina)

(1) L’articolo 6 del CCI del 04/12/2019 è così sostituto:

“Art 6 Indennità di bilinguismo – ambito di applicazione, definizione e determinazione – indennità per l’uso della lingua ladina

1. Al personale di cui all’articolo 1 del presente accordo, è corrisposta l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato richiesto per l’accesso al profilo di appartenenza, ovvero, nei casi di assunzione in deroga al requisito di bilinguismo, consentiti dalla legge, anche per quello inferiore posseduto.

2. Per il personale di cui al comma 1 l’indennità di bilinguismo è corrisposta, quale elemento distinto dallo stipendio. Tale indennità è corrisposta mensilmente e ha effetto sulla tredicesima mensilità.

3. L’indennità di bilinguismo mensile lorda è determinata come segue:

indennità di bilinguismo

attestato di bilinguismo A2 (ex livello D)

51,50

attestato di bilinguismo B1 (ex livello C)

56,65

attestato di bilinguismo B2 (ex livello B)

79,31

attestato di bilinguismo C1 (ex livello A)

88,58

 

4. L’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, certificato dall’apposita Commissione istituita in applicazione dell’articolo 12 dell’allegato 2 del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell’area medica-medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del 28 agosto 2001, ai fini del riconoscimento della identità di bilinguismo del presente articolo è equiparato all’attestato di bilinguismo B2 (ex livello B).

5. Rimangono esclusi dalla disciplina di cui al presente e al successivo articolo 7 CCI 2008 il personale dirigente medico e medico veterinario, i dirigenti sanitari farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi e la dirigenza delle professioni sanitarie e i dirigenti amministrativi come definito nel contratto collettivo intercompartimentale della dirigenza del 24/08/2023.

6. Rimangono esclusi dalla disciplina di cui al presente e al successivo articolo 7 del CCI 2019 il personale docente delle scuole provinciali, gli/le insegnanti della scuola dell’infanzia, i/le collaboratori/trici pedagogici/che e i/le collaboratori/trici all’integrazione. Per tale personale rimangono in vigore le discipline specifiche previste nei relativi contratti collettivi vigenti, in particolare l’articolo 33 del contratto di comparto per il personale docente delle scuole provinciale del 27 giugno 2013.

7. In aggiunta all’indennità di bilinguismo del presente articolo, rimane confermata per gli aventi diritto, nella percentuale e nelle modalità previste, l’indennità per l’uso della lingua ladina così come disciplinata all’articolo 81 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008.”

Art. 21 (Modifica all’articolo 7 del CCI del 04/12/2019 in materia di indennità di bilinguismo – norme speciali)

(1) L’articolo 7 del CCI del 04/12/2019 è così sostituto:

“Art. 7 Indennità di bilinguismo – norme speciali

1. Al fine di favorire l'implementazione della cultura della bilinguità, elemento cardine dell’autonomia e fondamentale per la cultura di convivenza in Alto Adige, al personale in possesso di un attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca superiore a quello previsto dai requisiti d’accesso al proprio profilo professionale o d’inquadramento, compete l’indennità di bilinguismo corrispondente al livello di conoscenza superiore attestata. Tale indennità è corrisposta mensilmente e ha effetti sulla 13. mensilità.

2. Compete al dipendente produrre la documentazione attestante il requisito necessario per l’indennità superiore, che viene riconosciuta, previa domanda, dal primo giorno del mese successivo.”

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

(1) Il congedo ordinario maturato in base all’applicazione della disciplina prevista dall’art. 45 comma 6 del presente contratto collettivo intercompartimentale può essere fruito a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso. Periodi di assenza fruiti, nel rispetto della disciplina vigente, in data antecedente all’entrata vigore del presente contratto collettivo intercompartimentale, non possono essere sostituiti con il congedo ordinario maturato, fatta salva, per il solo personale docente ed equiparato dell’Amministrazione provinciale, la sostituzione, a richiesta, dell’aspettativa non retribuita per motivi personale, di famiglia o di studio di cui all’art. 29 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, fruita nel periodo dal 17 giugno 2024 fino all’entrata in vigore del presente contratto collettivo intercompartimentale.

Art. 23 (Disposizioni particolari in riferimento al capo II)

(1)  Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente contratto in materia di congedo parentale, maternità e paternità, si applica la normativa europea, nazionale e provinciale di riferimento.

Art. 24 (Diritto delle organizzazioni sindacali ad una informativa sul salario accessorio)

(1) I datori del lavoro pubblico, ispirandosi ad un principio generale di trasparenza e nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 7 del CCI del 2008 su richiesta delle organizzazioni sindacali più rappresentative, comunicano annualmente un elenco indicando il numero dei dipendenti suddivisi per profilo professionale e gli importi percepiti con esclusione degli elementi rientranti nel salario fondamentale.

(2) A garanzia dei dati sensibili a dei limiti imposti dalla normativa sulla privacy, la comunicazione di cui al comma 1 non è prevista per i profili professionali con meno di tre dipendenti.

Art. 25 (Disposizioni particolari)

(1) Il trattamento economico degli avvocati del comparto dell’Amministrazione provinciale, del comparto del Servizio sanitario provinciale nonché del comparto dell’Istituto per l’edilizia sociale, in ossequio ai principi e criteri espressi dal combinato disposto dell’art. 24 comma 4 e dell'articolo 49 della LP 6/22, è disciplinato dalla contrattazione di comparto, tenendo conto del particolare ruolo degli avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi all’albo degli avvocati di cui all’art. 23 della vigente legge professionale forense n. 247/2012, nonché della normativa nazionale applicabile.

Art. 26 (Abrogazione di norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo cessa l’applicazione delle norme incompatibili delle singole disposizioni dello stesso.

Art. 27 (Sospensione dell’esecuzione del contratto)

(1) L’esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo provinciale può essere sospesa in caso di esorbitanza dai limiti di spesa.

 

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