...omissis...
Per la durata di due anni dall’entrata in vigore della presente deliberazione può essere derogato temporaneamente, allo scopo di garantire l’erogazione del servizio offerto, dalle percentuali di riparto dei diversi profili professionali, previsti nei seguenti criteri:
- “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-pedagogici residenziali e semiresidenziali per minori„ di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 4 aprile 2017, il punto 3.1.6.1 del paragrafo 3.1.6
- “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali per minori“ di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1418 del 18 dicembre 2018, punto 2.2.6.1 del paragrafo 2.2.6. e punto 3.1.6.1. del paragrafo 3.1.6.
Vale quindi la seguente deroga:
In caso di irreperibilità di personale appartenente alle seguenti qualifiche:
- educatore sociale/educatrice sociale;
- educatore/educatrice;
- titolo di studio universitario in campo Servizio Sociale, Pedagogia o Psicologia con esperienza almeno biennale di lavoro socioeducativo con minori.
fino ad un massimo del 50% può essere impiegato, in sua sostituzione, personale in possesso dei seguenti requisiti:
- operatori e operatrici con il seguente profilo: operatore/operatrice socioassistenziale;
- animatore/animatrice/assistente per le attività diurne;
- operatore/operatrice con una formazione certificata in ambito sociale/sanitario/educativo;
- operatore/operatrice in procinto di conseguire la laurea di primo livello come educatore/educatrice sociale;
- personale che dimostri, sulla base del curriculum o di altra documentazione, di avere capacità personali, esperienza competenze professionali idonee al lavoro socioeducativo e che assolva un percorso di abilitazione di almeno 300 ore, con un programma equilibrato di attività di formazione teorica e tirocinio.
A quest’ultimo deve essere garantito un adeguato affiancamento professionale.
L’ente gestore deve comunicare all’Ufficio per la Tutela dei minori e inclusione sociale l’eventuale assunzione in deroga di personale.
Inoltre, è necessario dimostrare gli impegni presi nella ricerca del personale per rispettare i parametri del personale applicabili prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto che interessa la generalità.