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1. di approvare i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. che gli enti gestori dei servizi sociali delegati sono tenuti ad applicare e rispettare le linee guida di cui all'allegato A) in conformità alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;
3. la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali come linea guida vincolante per la pianificazione, la gestione, la progettazione e l'implementazione dell'offerta, nonché le decisioni fondamentali degli enti gestori in merito alla propria gamma di servizi, tenendo sempre conto della sostenibilità finanziaria degli stessi;
4. che i livelli essenziali non costituiscono un diritto individuale del singolo utente a una specifica prestazione o posto di assistenza; tuttavia, essi rappresentano un'aspettativa vincolante dell'ente delegante per quanto riguarda il livello di prestazione che ci si deve aspettare dalle autorità promotrici;
5. che gli enti gestori dei servizi sociali delegati siano responsabili dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali tramite un uso efficiente e mirato delle risorse;
6. la deliberazione della Giunta provinciale del 23 luglio 2012, n. 1141 “Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali – Revoca della deliberazione del 03 maggio 2010, n. 763”, è revocata in quanto sostituita dalla presente deliberazione;
7. di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto amministrativo che interessa la generalità.