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i') Legge provinciale 16 luglio 2024, n. 21)
Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell’ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato

1)
Pubblicata nel supplemento 3 al B.U. 18 luglio 2024, n. 29.

TITOLO I
UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, ISTRUZIONE, CULTURA, PUBBLICO SPETTACOLO E SICUREZZA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono soppresse le parole: “Direzione generale della”.

(2) Il comma 9 dell’articolo 4-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le parole: “di comparto e” sono sostituite dalle parole: “di comparto e, qualora gli enti ne facciano richiesta, anche”.

(4) Al termine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono aggiunte le seguenti parole: “o, solo per assunzioni temporanee, per graduatoria pubblica per titoli”.

(5) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“c-bis) per il personale di cui alla lettera c), anche tramite le procedure di cui alla lettera a);”.

(6) L’articolo 9-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 9-bis (Misure di razionalizzazione per le procedure concorsuali dell’Amministrazione provinciale)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e per consentire l’erogazione dei servizi, in presenza di rilevanti carenze nella copertura di posti vacanti nell’organico, le procedure di tipo concorsuale possono essere svolte mediante una sola prova orale o pratico-orale più approfondita. Tali procedure possono prevedere anche la valutazione di titoli, secondo la disciplina in vigore.”

(7) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, prima delle parole: “In caso di interesse” è inserito il seguente periodo: “Per il personale dirigenziale tale percentuale si riferisce al trattamento fondamentale annuo spettante e al trattamento di posizione parte fissa annua spettante.”

(8) Il comma 1 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti nonché al 1° settembre 2020 nella misura di 18.774 posti e al 1° settembre 2022 nella misura di 18.888 posti, al 1° gennaio 2023 nella misura di 18.918 posti e al 1° luglio 2024 nella misura di 18.950 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.”

(9) Il comma 3 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti, dal 1° settembre 2020 ulteriori 11 nuovi posti, dal 1° settembre 2022 ulteriori 114 posti, dal 1° gennaio 2023 ulteriori 30 posti e dal 1° luglio 2024 ulteriori 32 posti. Tali 32 nuovi posti sono attribuiti alla Direzione generale della Provincia e il direttore/la direttrice generale della Provincia mette a disposizione temporaneamente o attribuisce definitivamente tali posti alle singole strutture organizzative, in base alle rispettive necessità e motivazioni, nonché sulla base delle decisioni della Giunta provinciale. Inoltre, dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende anche 40 nuovi posti che, ai sensi dell’articolo 11, passano nella dotazione organica complessiva della Provincia per avvenute assunzioni di persone con disabilità.”

(10) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 880.000,00 euro per l’anno 2024, in 1.760.000,00 euro per l’anno 2025 e in 1.760.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22-bis (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. Presso la difesa civica è istituita la posizione del/della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, con l’obiettivo di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

2. Il/La Garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell’ordinamento statale e in particolare dell’ordinamento penitenziario, l’effettivo esercizio dei diritti delle persone di cui al comma 1, anche attraverso la promozione di protocolli d’intesa tra la Provincia autonoma di Bolzano e le amministrazioni statali competenti.

3. Il/La Garante è scelto/scelta tra persone in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e che dispongono di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche in veste di rappresentante di associazioni o formazioni sociali. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni.

4. Il/La Garante svolge le proprie funzioni in autonomia e collabora con il Difensore civico/la Difensora civica.

5. Il/La Garante invia annualmente al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano una relazione sulla propria attività, che riporti anche in dettaglio le condizioni di vita delle persone di cui al comma 1. Egli/Ella presenta detta relazione alle consigliere e ai consiglieri provinciali alla data fissata dal/dalla presidente del Consiglio provinciale, e comunque entro i primi cinque mesi di ogni anno. La relazione è pubblicata sul sito internet del/della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

6. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, aI/alla Garante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del capo I e, per il trattamento economico, l’articolo 10, comma 1, lettera b).”

(2) Gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “presso il Dipartimento provinciale Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione,”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Nel comma 17 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “immediatamente dopo i docenti inseriti in graduatoria provinciale”.

(2) Dopo il comma 17 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

“17-bis. I docenti iscritti in un’altra provincia autonoma o regione a un percorso di formazione iniziale ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modifiche, per una classe di concorso per la quale la Libera Università di Bolzano non ha attivato il relativo percorso di formazione, possono svolgere il tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche a carattere statale in lingua italiana sul territorio provinciale, a condizione che siano titolari di un contratto di lavoro presso una scuola a carattere statale in lingua italiana e che il tirocinio non comporti costi aggiuntivi per l’amministrazione provinciale.”

(3) Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, nel punto 3 della lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole “l’anno scolastico: “2021/2022” sono sostituite dalle parole “l’anno scolastico 2023/2024”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti in materia di bilinguismo”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, sono soppresse le parole: “e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l’anno 2024, in 30.000,00 euro per l’anno 2025 e in 30.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione” sono inserite le parole: “o la licenza per l’esercizio di scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche,”, le parole: “ove le stesse” sono sostituite dalle parole: “ove le stesse attività” e le parole: “L’autorizzazione viene” sono sostituite dalle parole: “L’autorizzazione o la licenza viene”.

(2) Nel comma 1-bis dell’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “all’esercizio di sale da giochi e di attrazione” sono inserite le parole: “o della licenza per l’esercizio di scommesse”.

(3) Il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e attrazione o la licenza per l’esercizio di scommesse ai sensi del comma 1, tenuto conto del loro impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

(4) Nel comma 3 dell’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, dopo le parole: “all’esercizio di sale da giochi e di attrazione” sono inserite le parole: “o di centri di scommesse”.

(5) Le licenze per le attività di raccolta scommesse che sono state rilasciate ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che non risultano conformi a quanto previsto dall’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, come modificato dalla presente legge, scadono entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le licenze di raccolta scommesse già scadute o definitivamente revocate non sono rinnovabili.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 7 (Misure per la sicurezza e la prevenzione della violenza)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze, attua, promuove e sostiene, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, misure finalizzate ad aumentare la sicurezza e a prevenire situazioni di violenza in ambito pubblico.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000,00 euro per l’anno 2024, in 300.000,00 euro per l’anno 2025 e in 300.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede:

  1. quanto a 50.000,00 euro per l’anno 2024, a 150.000,00 euro per l’anno 2025 e a 150.000,00 euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026;
  2. quanto a 50.000,00 euro per l’anno 2024, a 150.000,00 euro per l’anno 2025 e a 150.000,00 euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

(3) Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

TITOLO II
PROTEZIONE ANTINCENDIO E CIVILE, CACCIA E PESCA, TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO, ENERGIA, TUTELA DELLE ACQUE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E CIVILE

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi di protezione civile sul territorio provinciale e statale nonché in Tirolo, in quanto membro del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” (di seguito denominato Euregio), e nei Grigioni, l’Agenzia per la Protezione civile può, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale da loro svolte. Per gli interventi al di fuori del territorio provinciale è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assessore provinciale competente. Sulla base della convenzione stipulata, l’Agenzia per la Protezione civile, su richiesta dell’organizzazione di volontariato, rimborsa le spese sostenute ed eroga un anticipo pari, al massimo, all’80 per cento.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Per gli interventi di protezione civile sul territorio dell’Euregio e dei Grigioni, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia, previa stipulazione di un’apposita convenzione con gli altri membri dell’Euregio e i Grigioni, alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati.

1-ter. Per gli interventi di protezione civile aventi una durata massima di un mese, eseguiti sui territori delle altre regioni d’Italia, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, a richiedere, all’autorità che ha richiesto l’intervento, il rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati.

1-quater. Le disposizioni sulla rinuncia alla richiesta di rimborso di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai casi previsti dall’articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 1, terzo periodo, e 4, in caso di grandi emergenze o calamità, le autorità del Servizio per la protezione civile di cui all’articolo 2, comma 2, coordinano le organizzazioni di volontariato per la protezione civile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).”

(4) Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il direttore dell’Agenzia per la protezione civile tiene un apposito registro provinciale delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile, in cui sono iscritte le organizzazioni con le quali è stata stipulata una convenzione ai sensi del comma 1, e rilascia alle persone iscritte a tali organizzazioni gli attestati di partecipazione al servizio per la protezione civile.”

(5) Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22-bis (Immatricolazione e abilitazione alla guida di veicoli)

1. L’Agenzia per la protezione civile provvede direttamente all’immatricolazione dei veicoli delle strutture del Servizio della Protezione civile individuate con regolamento di esecuzione e di quelli del Corpo forestale provinciale, nonché all’abilitazione alla guida di tali veicoli ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Con detto regolamento di esecuzione vengono disciplinati l’immatricolazione e l’abilitazione alla guida dei veicoli nonché l’uso dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. Ai membri delle commissioni previste dal regolamento di esecuzione non spetta alcun compenso o rimborso spese.”

(6) Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è abrogato.

(7) Nel comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole: “su tutto il territorio provinciale” sono inserite le parole: “, può effettuare interventi di soccorso sul restante territorio statale nonché in Tirolo e nei Grigioni ai sensi dell’articolo 53, comma 5,”.

(8) Nel comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, sono soppresse le parole: “, che è funzionario della Provincia”.

(9) Nel comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, dopo le parole: “Il trattamento giuridico ed economico” sono inserite le parole: “nonché previdenziale, compreso quello assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e assistenziale”.

(10) L’articolo 42 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“Art. 42 (Comandante e vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco)

1. Al servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco è preposto il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, il quale esercita le funzioni amministrative, tecniche e di gestione del personale di competenza di un direttore di ripartizione secondo la vigente normativa provinciale, ad esclusione delle competenze espressamente assegnate ad altri organi. Il comandante esercita inoltre le funzioni di direttore dell’Area funzionale Antincendi nonché le competenze attribuitegli dalla presente legge in materia di servizi antincendi e protezione civile.

2. Il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sostituisce il comandante in caso di sua assenza o impedimento e svolge i compiti che gli vengono delegati dal comandante.

3. I posti in organico del comandante e del vicecomandante appartengono al ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

4. Escluso il riconoscimento della qualifica di dirigente, il trattamento del comandante e del vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco è equiparato a quello giuridico, in quanto applicabile, ed economico di dirigente rispettivamente di prima e di seconda fascia.”

(11) L’articolo 43 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“Art. 43 (Nomina del comandante e del vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco) 1. Il comandante e il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono nominati dalla Giunta provinciale per una durata da tre a cinque anni, previo espletamento di una procedura comparativa.

2. Nel caso in cui venga nominato comandante o vicecomandante un dipendente della Provincia autonoma di Bolzano o di un ente pubblico da essa dipendente o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, per la durata dell’incarico questi è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

3. In attesa della relativa regolamentazione con contratto collettivo, il comandante e il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco devono possedere, oltre ai requisiti generali, anche i seguenti requisiti specifici:

a) assolvimento di studi universitari almeno quinquennali in ambito tecnico;

b) abilitazione all’esercizio della professione;

c) idoneità psicofisica all’espletamento del servizio;

d) aver prestato servizio in un corpo permanente dei vigili del fuoco oppure nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in un profilo professionale per il quale è richiesta la laurea magistrale in materie tecniche, dopo aver conseguito l’idoneità allo svolgimento di tale profilo professionale al termine di un corso semestrale presso un corpo permanente dei vigili del fuoco oppure presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; la durata del servizio prestato deve essere di almeno sei anni per l’incarico di comandante e di almeno quattro anni per l’incarico di vicecomandante.”

(12) Dopo il comma 2 dell’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Il direttore dell’Agenzia può erogare un anticipo dei contributi, dei sussidi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 nella misura massima dell’80 per cento.”

(13) Il comma 5 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari sul restante territorio statale nonché in Tirolo e nei Grigioni sono coordinati dall’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, previa autorizzazione dell’assessore provinciale competente. I costi relativi all’intervento, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati, sono sostenuti dall’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari nell’ambito dei finanziamenti di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b). A questi interventi si applica quanto previsto dall’articolo 13, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.”

(14) Gli incarichi di comandante e di vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco in essere all’entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza; il comma 4 dell’articolo 42 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, si applica dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.

(15) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 188.500,00 euro per l’anno 2024, in 295.000,00 euro per l’anno 2025 e in 295.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, „Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) Al termine del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “nonché le nutrie”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le concessioni di riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro estensione, vengono rinnovate di volta in volta dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per un periodo di dieci anni.”

(3) Alla fine del comma 5-bis dell’articolo 11 della legge provinciale 1987, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Provincia autonoma di Bolzano rimborsa le spese di viaggio, applicando il rimborso chilometrico previsto per il personale provinciale in caso di missione.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Chi, alla guida di un veicolo, investe o uccide della fauna selvatica, deve comunicare l’accaduto senza ritardo alla Centrale provinciale d’emergenza, la quale avvisa le persone incaricate della vigilanza venatoria affinché possano smaltire la carcassa dell’animale oppure incaricare un rettore di riserva o un cacciatore a farlo. Per questi interventi la Provincia autonoma di Bolzano rimborsa le spese di viaggio e di smaltimento della carcassa. Per il rimborso delle spese di viaggio si applica il rimborso chilometrico previsto per il personale provinciale in caso di missione. Se l’animale ucciso rientra fra le specie cacciabili, la carcassa spetta alla persona alla guida del veicolo investitore.”

(5) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni imposte ai sensi dell’articolo 24 viene effettuato sulla base delle liste di prelievo, delle valutazioni dei trofei e delle rassegne di gestione.”

(6) Nel comma 5 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, le parole: “Associazione o” sono sostituite dalle parole: “Associazione e”.

(7) Nel secondo periodo del comma 8 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, dopo la parola: “autorizzati” sono inserite le parole: “, senza obbligo di rispetto del periodo di divieto giornaliero,”.

(8) Il quinto periodo del comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito: “Chi viola queste disposizioni soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro; qualora il cane insegua la fauna selvatica o la ferisca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.”

(9) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2024, in 20.000,00 euro per l’anno 2025 e in 20.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 10 (Disposizioni in materia di profilazione genetica dei cani)

(1) Fino al 30 giugno 2025 non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, per la mancata determinazione del profilo genetico dei cani che, alla data del 1° gennaio 2022, erano già registrati nell’anagrafe degli animali di affezione.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 9.052,00 euro per l’anno 2024, in 4.526,00 euro per l’anno 2025 e in 0,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Non sono soggetti all’obbligo di profilazione genetica i cani che vengono esentati, in base ad apposito certificato rilasciato dal veterinario ufficiale o accreditato, che attesta un’aspettativa di vita del cane non superiore a un anno o condizioni di salute tali da rendere impossibile l’esame per la profilazione genetica. L’esenzione è rilasciata direttamente dal veterinario ufficiale o, nel caso in cui il certificato sia emesso da un veterinario accreditato, dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, su richiesta dell’interessato, corredata dalla relativa documentazione.”

(2) Dopo il comma 4-bis dell’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4-ter. In deroga al comma 4, per i proprietari o detentori di età superiore a 70 anni che hanno l’esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie per motivi di reddito e che fanno eseguire o, che già in possesso di tali requisiti, hanno fatto eseguire il prelievo di materiale genetico presso il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, i costi per la profilazione genetica sono a carico dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. I relativi importi già incassati dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige all’entrata in vigore del presente comma, sono rimborsabili su richiesta dell’avente diritto.”

(3) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6-bis (Disposizioni igienico-sanitarie sulla conduzione dei cani)

1. Per motivi igienico-sanitari è fatto obbligo a chiunque conduca un cane in luoghi pubblici, aperti al pubblico e di uso pubblico, di raccoglierne le deiezioni e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) ai cani guida per non vedenti o ipovedenti;

b) ai cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità;

c) ai cani di particolari categorie di persone con disabilità impossibilitate a effettuare la raccolta delle deiezioni;

d) ai cani in dotazione alle Forze armate, alle Forze di polizia, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco durante interventi ed esercitazioni;

e) ai cani da valanga dei Soccorsi alpini durante gli interventi di soccorso e le esercitazioni;

f) ai cani da ricerca e soccorso della Federazione Unità Cinofile da soccorso Alto Adige ODV durante gli interventi di soccorso e le esercitazioni;

g) ai cani a guardia e a conduzione delle greggi durante lo svolgimento delle relative attività;

h) ai cani da caccia durante l’attività venatoria.”

(4) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“i) da 50,00 euro a 500,00 euro chi viola l’obbligo di raccogliere le deiezioni del cane e di avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse di cui all’Art. 6-bis.”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“3. Quando all’accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera i), provvedono i comuni, l’autorità competente a ricevere il rapporto e a irrogare la sanzione è il sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”)

(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituita:

“a) un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima (Agenzia), che svolge le funzioni di presidente;”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)

(1)  Dopo l’articolo 2-quinquies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, sono inseriti i seguenti articoli 2-sexies e 2-septies:

“Art. 2-sexies (Vigilanza in relazione alla prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione di edifici)

1. All’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima è affidata la vigilanza sugli attestati di prestazione energetica (APE) di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16; l’Agenzia esercita tale vigilanza con il supporto dell’Agenzia per l’energia Alto Adige – CasaClima.

2. La vigilanza è esercitata mediante controlli a campione su almeno il 2 per cento degli attestati caricati nell’anno solare precedente per la Provincia autonoma di Bolzano nel Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica. I controlli a campione sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono la verifica

a) dell’autodichiarazione di qualificazione e abilitazione professionale del tecnico certificatore;

b) della congruità e coerenza dei parametri chiave del calcolo energetico e della geometria;

c) della documentazione relativa agli attestati di prestazione energetica.

3. In caso di irregolarità, il tecnico abilitato dovrà regolarizzare l’attestato di prestazione energetica entro un termine fissato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima.

4. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici, i Comuni esercitano la vigilanza sugli annunci di vendita o locazione ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16, e dispongono controlli a campione direttamente o tramite soggetti da loro incaricati.

Art. 2-septies (Sanzioni)

1. In caso di irregolarità in relazione alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 2-sexies, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine entro il quale le irregolarità riscontrate devono essere sanate.

2. Il tecnico abilitato che non provvede a regolarizzare l’attestato di prestazione energetica (APE) ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-sexies o non fornisce la documentazione tecnica di cui alla lettera c) del comma 2 dell’Art. 2-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, applicata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. 3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16, il Comune applica al/alla responsabile dell’annuncio la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. La licenza di cui al comma 1 è rilasciata al massimo per tre anni e può essere prorogata una sola volta per, al massimo, altri tre anni.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 55-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, dopo le parole: “un importo a”, è inserita la parola: “parziale”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2024, in 1.000.000,00 euro per l’anno 2025 e in 1.000.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, “Disciplina dell’assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Su corpi idrici, il cui potenziale idroelettrico utilizzabile risulti superiore a 3.000 kilowatt (kW), la Provincia sfrutta il potenziale esistente in modo ottimale nell'ottica di una maggiore efficienza delle risorse e di un'efficiente produzione di energia da fonti rinnovabili e per questo privilegia sempre le concessioni per grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, tenendo conto dei requisiti ambientali e degli usi prioritari.”

(2) Al termine del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, è inserito il seguente periodo: “Le misure volte a prevenire e mitigare gli effetti negativi sull’ambiente direttamente connessi al progetto non sono considerate misure di compensazione.”

(3) Nel comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole: “o, in mancanza,” sono sostituite dalla parola: “oppure”.

(4) Nel comma 4 dell’articolo 47 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole: “o, in mancanza,” sono sostituite dalla parola: “oppure”.

(5) Nel comma 5 dell’articolo 47 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, le parole: “o, in mancanza,” sono sostituite dalla parola: “oppure”.

Art. 17 (Modifiche alla legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, „Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)“)

(1) Al comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole: “l’installazione di sistemi di ottimizzazione energetica, la costruzione”, sono inserite le parole: “, l’adattamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, la trasformazione tecnica e il potenziamento tecnico”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2024, in 50.000,00 euro per l’anno 2025 e in 50.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 5-sexies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Fermi restando i limiti previsti dal comma 6, ogni azienda agricola può macellare per autoconsumo un numero di capi corrispondente al massimo a 2 unità bovine adulte (UBA) all’anno.”

TITOLO III
PATRIMONIO E FINANZE, ATTIVITÀ ECONOMICHE, LAVORI PUBBLICI,ALPINISMO, TURISMO, ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ,PUBBLICO SPETTACOLO E COMMERCIO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E FINANZE

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: “Con apposito regolamento sono, inoltre, emanate le disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza degli edifici dell’Amministrazione provinciale.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, “Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, che comunque non possono superare la durata di 30 anni, “.

(2) All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 21 (Contributi a favore di imprese nel settore dei trasporti)   delibera sentenza

(1) A fronte dei ritardi nelle consegne di veicoli a ridotte emissioni, i contributi straordinari per la riduzione dell’impatto ecologico dei mezzi impiegati nel settore del trasporto non di linea di persone ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, non più liquidabili in quanto decorso il termine di cui all’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, possono essere nuovamente concessi alle imprese beneficiarie, facendo salva la domanda presentata nell’anno 2022 per i medesimi investimenti.

(2) A fronte della sospensione della produzione di determinati veicoli a ridotte emissioni, il termine di rendicontazione per i contributi straordinari finalizzati alla riduzione dell’impatto ecologico dei mezzi impiegati nel settore del trasporto non di linea di persone ai sensi della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, che scade nel 2024, può essere prorogato al 31 dicembre 2025, su esplicita richiesta dei beneficiari e per gravi e motivate ragioni.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 240.000,00 euro per l’anno 2024, in 0,00 euro per l’anno 2025 e in 0,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

massimeDelibera 1 ottobre 2024, n. 806 - Criteri per la riconcessione di agevolazioni per la riduzione dell’impatto ecologico dei mezzi impiegati nel settore del trasporto di persone non di linea

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”)

(1) Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo le parole: “i soggetti privati che affidano” sono inserite le parole: “lavori di genio civile di cui all’allegato II della direttiva 2014/24/UE oppure”.

(2) Nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “per un importo complessivo superiore a un milione di euro,” sono sostituite dalle parole: “il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alla soglia di rilevanza europea,”.

(3) Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole “e forniture” e “o delle forniture” sono soppresse.

(4) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-bis (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento)

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore.

2. I modelli di cui al comma 1 contribuiscono al perseguimento effettivo e trasparente delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento e in base al principio del risultato. Gli istituti disciplinati dal titolo VII del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non rientrano nel campo di applicazione della presente legge provinciale.”

(5) La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: “Modalità di espletamento delle procedure dell’Agenzia per i contratti pubblici – ACP".

(6) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP)” sono sostituite dalle parole: “L’Agenzia per i contratti pubblici – ACP”.

(7) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all’articolo 2 e dagli operatori economici per svolgere in modalità digitale o, nei casi di deroga espressamente previsti dalla normativa vigente, in modalità tradizionale le attività connesse alle fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.”

(8) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“5. I soggetti di cui all’Art. 2 espletano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dalla normativa vigente.”

(9) Nel terzo periodo del comma 6 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano” sono sostituite dalle parole: “nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.

(10) Il quinto periodo del comma 6 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

(11) Nel secondo periodo del comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono soppresse le parole: “nelle procedure tradizionali nonché”.

(12) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la domanda di partecipazione alle procedure è corredata di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati nel bando di gara o nella lettera d’invito.”

(13) Il comma 4 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali non sono richiesti nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante verifica la congruità del costo e degli oneri indicati. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l’esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.”

(14) Il comma 4-bis dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“4-bis. Ferma restando l’indicazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, viene richiesto al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione. L’indicazione del contratto collettivo non è richiesta nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, verifica il contratto collettivo indicato. Se viene indicato un contratto collettivo differente da quello individuato dalla stazione appaltante, il concorrente collocatosi primo in graduatoria produce la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l’esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.”

(15) Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “valgono quale” sono sostituite dalle parole: “sono corredate di una”.

(16) Il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “Nell’affidamento a operatori economici iscritti nell’elenco telematico di cui all’articolo 27, comma 5, di lavori, servizi e forniture fino alle soglie di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b), le stazioni appaltanti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, fatta salva la possibilità di svolgere controlli a campione o in caso di dubbio fondato.”

(17) Nel quinto periodo del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “e/o le stazioni appaltanti possono” sono sostituite dalla parola: “può”.

(18) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “espletate senza l’utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall’articolo 38, comma 2” sono sostituite dalle parole: “a operatori economici non iscritti all’elenco telematico di cui all’articolo 27, comma 5”.

(19) I commi 1, 3 e 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, sono abrogati.

(20) Nel comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “l’utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione” sono sostituite dalle parole: “gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto”.

(21) Nel comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole: “vincolanti, in coerenza con le linee guida dell’ANAC” sono sostituite dalle parole: “, in coerenza con le disposizioni attuative statali”.

(22) L’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è abrogato.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALPINISMO

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, “Disciplina del Servizio di soccorso alpino”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 dicembre 2007, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies:

“2-bis. Le organizzazioni di soccorso alpino BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, previa autorizzazione dell’assessore/assessora competente e nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, sono autorizzate a prestare soccorso anche sul restante territorio statale nonché sul territorio del Tirolo, in quanto regione membro del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, di seguito denominato Euregio, e nei Grigioni.

2-ter. Per gli interventi di soccorso sul territorio dell’Euregio e dei Grigioni, previa stipulazione di un’apposita convenzione con gli altri membri dell’Euregio, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di soccorso alpino di cui al comma 2-bis, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati.

2-quater. Per gli interventi di soccorso della durata non superiore a un mese nei territori delle altre regioni italiane, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, a chiedere all’autorità che ha richiesto l’intervento il rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di soccorso alpino di cui al comma 2-bis, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati.

2-quinquies. Le disposizioni sulla rinuncia al rimborso di cui ai commi 2-ter e 2-quater non si applicano ai casi previsti dall’articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10.000,00 euro per l’anno 2024, in 10.000,00 euro per l’anno 2025 e in 10.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“4. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi di formazione per aspirante guida, il superamento degli esami parziali e dell’esame di abilitazione per aspirante guida.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“5. Gli aspiranti guida conseguono l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina mediante la frequenza dell'apposito corso di promozione e il superamento dei relativi esami parziali.”

(3) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) corsi di formazione per aspirante guida,”.

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Al termine di ogni corso di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i candidati devono sostenere e superare un esame parziale davanti al direttore del corso e ai relativi istruttori.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“2. Con regolamento di esecuzione, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e previo parere del collegio provinciale delle guide alpine, sono stabiliti i requisiti per l'ammissione alla prova attitudinale, la durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi, i criteri e i contenuti delle prove degli esami parziali e dell’esame di abilitazione per aspirante guida alpina, nonché le modalità di conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina.”

(6) Il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“4. All’esame di abilitazione per aspirante guida sono ammessi coloro che hanno superato gli esami parziali al termine dei singoli corsi di formazione per aspirante guida. L’esame di abilitazione si svolge davanti alla commissione di cui all’Art. 11.”

(7) Nel comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è soppressa la parola: “pratica” e le parole: “dei corsi di prima formazione” sono sostituite dalle parole: “dei corsi di formazione per aspirante guida”.

(8) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

“6. Il finanziamento dei corsi del presente articolo è a totale o parziale carico del bilancio provinciale. La Giunta provinciale determina l'ammontare della compartecipazione dei corsisti, che provvedono al pagamento della relativa quota direttamente al soggetto incaricato della formazione.”

(9) Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente comma:

“4-bis. L’assessore competente in materia di turismo può nominare sottocommissioni della commissione d’esame per l’accertamento della conoscenza dei contenuti di singole materie d’esame.”

(10) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 220.000,00 euro per l’anno 2024, in 220.000,00 euro per l’anno 2025 e in 220.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 25 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. L'attività di insegnamento nelle scuole di sci deve essere svolta esclusivamente da maestri di sci nonché, nei limiti del livello tecnico raggiunto, da assistenti di scuola di sci iscritti anche solo temporaneamente nell'albo provinciale. Il numero degli assistenti di scuola di sci non può superare quello dei maestri della scuola di sci, salvo nei casi di tirocinio.”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, dopo le parole “dei maestri di sci” sono inserite le seguenti parole: “e degli assistenti di scuola di sci”.

Art. 26 (Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il permesso di costruire nuovi rifugi alpini o l’ampliamento di quelli esistenti, qualora quest’ultimo comporti un aumento della volumetria superiore al 30 per cento, è rilasciato previo nullaosta della Giunta provinciale. La Giunta provinciale esamina il progetto con riferimento alla dimensione e all'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo ed escursionismo nonché con riferimento alle caratteristiche e alle ubicazioni di cui all'articolo 1, sentiti i pareri della consulta per le attività alpinistiche di cui all'articolo 22 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e della commissione provinciale di cui all’articolo 69, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ad eccezione degli interventi di cui al comma 1, per tutti gli interventi riguardanti i rifugi alpini esistenti, compresi i relativi abbattimenti e ricostruzioni, viene richiesta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, è così sostituito:

“1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che ne assuma la responsabilità tecnica o il direttore tecnico devono dimostrare una conoscenza delle lingue italiana, tedesca e inglese, pari o superiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, legislazione e geografia turistica e di tecnica dei trasporti e di marketing turistico. Queste conoscenze professionali si possono dimostrare tramite il superamento di un esame di idoneità da sostenere dinanzi all'apposita commissione di cui all'Art. 10, oppure tramite il conseguimento di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di studio post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore a indirizzo turistico;)

b) diploma di laurea triennale a indirizzo turistico;

c) diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche o equipollenti, rilasciato da un’università statale o legalmente riconosciuta o parificata;

d) diploma di master universitario in ambito turistico;

e) diploma di dottorato presso un’università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;

f) attestato di frequenza, con relativo superamento dell’esame finale abilitante, di un corso di formazione autorizzato dalle Regioni o dalle Province autonome, della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, finalizzato allo svolgimento della specifica attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che ne assuma la responsabilità tecnica o il direttore tecnico possono altresì dimostrare di possedere le adeguate conoscenze professionali di cui al comma 1 mediante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Sono ammessi all’esame di idoneità coloro che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola a carattere statale, statale, legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all’estero, purché riconosciuto equivalente dalla competente autorità italiana.”

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1) Nel comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “durata di 20 anni” sono sostituite dalle parole: “durata di 30 anni”.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58,“Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, dopo le parole: “non vietati ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche” sono inserite le parole: “, o possono essere raccolte le scommesse ai sensi dell’articolo 88 del citato Testo unico”.

(2) Il comma 1-bis dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“1-bis. In un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, non possono essere messi a disposizione giochi, neanche leciti, né essere raccolte scommesse. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione e le scommesse non possono essere raccolte.”

(3) Dopo il comma 1-bis dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis.1. Le limitazioni di cui al comma 1-bis sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche.”

(4) Nel comma 1 dell’articolo 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: “siano messi a disposizione giochi leciti in contrasto con quanto stabilito dall’art. 11” sono sostituite dalle parole: “siano messi a disposizione giochi leciti o raccolte scommesse in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 11”.

(5) Nel comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: “la rimozione dei difetti contestati oppure dei giochi leciti” sono sostituite dalle parole: “la rimozione dei difetti contestati oppure dei giochi leciti o la cessazione della raccolta delle scommesse”.

(6) La lettera k) del comma 3 dell’articolo 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituita:

“k) non rimuove i difetti dei locali o delle dotazioni oppure i giochi leciti in contrasto con l’articolo 11, o non cessa la raccolta delle scommesse in contrasto con l’articolo 11, contestati ai sensi dell’articolo 47, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 47.”

(7) Le licenze per l’attività di raccolta scommesse, che sono state rilasciate ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prima del 2014 e non risultano conformi all’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, come modificato dalla presente legge, scadono un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge. Le licenze di raccolta scommesse già scadute o definitivamente revocate non sono rinnovabili.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 30 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, “Codice del commercio”)

(1) L’articolo 48 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Vendite sottocosto)

1. Alle vendite sottocosto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, e l’articolo 15, comma 9-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”

TITOLO IV
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, IGIENE E SANITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA, TRASPORTI, APPRENDISTATO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 31 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Una situazione d’emergenza è determinata dai seguenti eventi calamitosi: terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli incendi. Il fondo è destinato alla concessione di contributi a coloro che al momento in cui si verifica l’evento calamitoso risultano essere proprietari di fabbricati urbani colpiti da tale evento e che, nel caso di concessione di contributi di cui alle lettere a), e), f) e h) del comma 2, hanno nel fabbricato colpito la loro residenza anagrafica. I contributi di cui alle lettere d) e h) del comma 2 possono essere concessi anche a favore dei comuni; quelli di cui alla lettera e) del comma 2 anche alle persone in possesso di un regolare contratto di locazione e con residenza anagrafica nel relativo alloggio e quelli di cui alla lettera f) del comma 2 anche ai rappresentanti legali di condomini.”

(2) Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“h) alla concessione, a privati o ai comuni, di contributi per la demolizione e lo smaltimento di fabbricati urbani distrutti, purché tali fabbricati abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari o economiche.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Se per la ricostruzione di fabbricati distrutti è necessario individuare altre aree edificabili, i termini previsti dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per la procedura di modifica del piano comunale per il territorio e il paesaggio sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dal comune e cedute in proprietà ai richiedenti. In alternativa, il comune può cedere in proprietà ai richiedenti anche aree edificabili agevolate già individuate; in questo caso l’abitazione del richiedente colpita dall’evento calamitoso non viene considerata ai fini della valutazione dei requisiti previsti dall’articolo 45, comma 1, lettera b), e dall’articolo 82, comma 5, lettera d), per l’assegnazione del terreno edificabile. Resta fermo che è data precedenza ai richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), e di cui all’Art. 82, comma 5, lettera d). In entrambi i casi, in cambio i richiedenti cedono al comune l’area su cui esisteva il fabbricato distrutto e, in caso di nuova costruzione, anche la volumetria corrispondente.”

(4) Nel comma 6 dell’articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: “acquistare” è sostituita dalle parole: “acquistare o costruire” e le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle parole: “20 per cento”.

(5) Il comma 8 dell’articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. I contributi a fondo perduto per gli interventi di sicurezza geotecnica sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in base al preventivo di spesa. Se le spese rendicontate sono inferiori ai costi ammessi a contributo, l’importo del contributo è ridotto in proporzione.”

(6) Dopo il comma 8 dell’articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. I contributi a fondo perduto per la demolizione e lo smaltimento di fabbricati distrutti sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in base al preventivo di spesa. Se le spese rendicontate sono inferiori ai costi ammessi a contributo, l’importo del contributo è ridotto in proporzione.”

(7) La versione italiana della lettera b) del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita: “le persone non in possesso del requisito di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), valutato senza considerare l’abitazione del richiedente colpita dall’evento calamitoso;”.

(8) Le modifiche di cui ai commi dall’1 al 7 si applicano anche alle domande per interventi di emergenza in caso di calamità naturali già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non sia ancora stato emesso il provvedimento conclusivo.

(9) Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “30 milioni di lire” sono sostituite dalle parole: “27.750,00 euro” e le parole: “2 milioni di lire” sono sostituite dalle parole: “1.850,00 euro”.

(10) Nel comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “La sovvenzione può essere concessa” sono sostituite dalle parole: “Il contributo può essere concesso” e le parole: “Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia” sono sostituite dalle parole: “Ufficio provinciale competente in materia di promozione dell’edilizia agevolata”.

(11) Nel comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.13, le parole: “Le sovvenzioni sono disposte” sono sostituite dalle parole: “I contributi sono disposti” e le parole: “delle agevolazioni” sono sostituite dalle parole: “dei contributi”.

(12) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“e) avere un reddito netto complessivo non inferiore a quello stabilito con regolamento di esecuzione.”

(13) Nel comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “suoceri o figli” sono sostituite dalle parole: “suoceri, genitori della persona convivente more uxorio o figli” e le parole: “i genitori o i suoceri” sono sostituite dalle parole: “i genitori, i suoceri o i genitori della persona convivente more uxorio”.

(14) Nel comma 2-bis dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo la parola: “suoceri” sono inserite le parole: “, genitori della persona convivente more uxorio”.

(15) Il comma 1 dell’articolo 46-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I richiedenti coniugati o conviventi more uxorio possono essere ammessi insieme alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di un'abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario, anche se solamente uno dei partner ha la residenza o il posto di lavoro in provincia da almeno cinque anni, come previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera a).”

(16) Il comma 8 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“8. I limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché il loro eventuale aumento di cui al comma 6, possono essere modificati dalla Giunta provinciale. Per i limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il limite massimo di importo costituito dal 75 per cento del costo di costruzione convenzionale di un alloggio con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati.”

(17) Il comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Qualora il vincolo sociale di cui al comma 1 non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune relativa all’assegnazione di un terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo di cui al comma 1 viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base a un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio.”

(18) Il comma 3 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il vincolo sociale di cui al comma 1 può essere annotato tavolarmente solo dopo l'approvazione della domanda di contributo e decorre dalla data della sua annotazione.”

(19) Dopo il comma 3 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Qualora il vincolo sociale di cui al comma 1 in combinato disposto con l’articolo 86 sia già stato annotato tavolarmente in base alla delibera del comune relativa all’assegnazione di un terreno agevolato e se, al momento dell'approvazione della domanda di contributo ai sensi del comma 1, la durata residua del vincolo sociale di cui all’articolo 86 è inferiore a dieci anni, è necessario annotare nuovamente il vincolo sociale di cui al comma 1 e lo stesso decorre dalla data della sua annotazione. Se, al momento dell’approvazione della domanda di contributo ai sensi del comma 1, la durata residua del vincolo sociale di cui all’articolo 86 è pari o superiore a dieci anni, il vincolo non deve essere annotato nuovamente e decorre dalla data di approvazione della relativa domanda di contributo.”

(20) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Il vincolo previsto può essere annotato solo dopo l'approvazione della domanda di contributo e decorre dalla data della sua annotazione tavolare.”

(21) Nel comma 2 dell’articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “organizzazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche,” sono sostituite dalle parole: “organizzazioni senza scopo di lucro operanti in provincia di Bolzano e dotate di personalità giuridica,”.

(22) Dopo il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Il relativo vincolo è annotato nel libro fondiario.”

(23) Dopo il comma 6 dell’articolo 142-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Qualora, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, il vincolo sociale di cui all’articolo 62 sia già stato annotato tavolarmente, esso decorre dalla data di annotazione, indipendentemente dalla data di approvazione della domanda di contributo.”

(24) Dopo il comma 7 dell’articolo 144 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Qualora, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, il vincolo sociale di cui all’articolo 71 sia già stato annotato tavolarmente, esso decorre dalla data di annotazione, indipendentemente dalla data di approvazione della domanda di contributo.”

(25) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.260.000,00 euro per l’anno 2024, in 2.360.000,00 euro per l’anno 2025 e in 2.360.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

(1) Nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: “dell’Ufficio tecnico della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa” sono sostituite dalle parole: “dell’Ufficio provinciale competente in materia di promozione dell'edilizia agevolata”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, “Provvedimentirelativi all’assistenza odontoiatrica”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, le parole: “, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta provinciale” sono soppresse.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, le parole: “, le prestazioni ivi erogabili, nonché le tariffe spettanti ai medici” sono sostituite dalle parole: “nonché le prestazioni ivi erogabili”.

Art. 34 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 31-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“l) registro demenze.”

Art. 35 (Modifica della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, “Tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di personale sanitario”)

(1) Il titolo della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, è così sostituito: “Tutela della salute dei non fumatori, disposizioni in materia di utilizzo delle sigarette elettroniche e disposizioni in materia di personale sanitario”.

(2) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1-bis (Divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche in ambito scolastico e in ogni altra struttura per giovani)

1. L'utilizzo delle sigarette elettroniche è vietato in tutti i locali chiusi delle scuole dell'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado, delle scuole di formazione professionale e di ogni altra struttura per giovani.

2. L’utilizzo delle sigarette elettroniche è inoltre vietato nei luoghi aperti di pertinenza delle strutture di cui al comma 1.

3. I luoghi e le strutture di cui al comma 2 sono definiti con regolamento di esecuzione.

4. Coloro cui spetta per legge assicurare l'ordine all'interno dei locali, luoghi e strutture di cui ai commi 1 e 2 curano l'osservanza del divieto anche mediante l'affissione in posizione visibile dell'apposita segnaletica.”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, le parole: “dell'Art. 1” sono sostituite dalle parole: “degli articoli 1 e 1-bis”.

Art. 36 (Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel terzo periodo del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: “dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale” sono sostituite dalle parole: “dodici per cento della parte fissa del compenso annuo lordo corrisposto, in base al contratto individuale di lavoro, alla direttrice/al direttore generale”.

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di funzionamento del Collegio sindacale sono stabilite con regolamento interno, approvato dai componenti del Collegio medesimo e recepito con atto della direttrice/del direttore generale dell’Azienda Sanitaria.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 15-bis della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Non può essere nominato membro del Collegio chi versa in una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 2399 del Codice civile o in una delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.”

Art. 37 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”e abrogazioni collegate)

(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4-bis (Compensi per i tirocini pratici e altre prestazioni a favore di studentesse e studenti universitari nonché di neolaureate e neolaureati)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, alle studentesse e agli studenti che frequentano una formazione di base universitaria in ambito sanitario e che, durante gli studi, svolgono un tirocinio pratico presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o altre strutture sanitarie altoatesine sono concessi, su richiesta, un compenso per il tirocinio pratico ovvero altre prestazioni. Il compenso e le altre prestazioni di cui al presente comma possono essere concessi anche qualora la formazione di base universitaria sia svolta all’estero.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 4, alle neolaureate e ai neolaureati che hanno frequentato una formazione di base universitaria in ambito sanitario e che svolgono un tirocinio pratico presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o altre strutture sanitarie altoatesine sono concessi, su richiesta, un compenso per il tirocinio pratico ovvero altre prestazioni. Il compenso e le altre prestazioni di cui al presente comma possono essere concessi anche qualora la formazione di base universitaria sia stata svolta all’estero.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione dei compensi e delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusi le categorie delle persone beneficiarie, la durata minima dei tirocini pratici utile per la concessione del compenso, l’ammontare dello stesso e la procedura per la sua concessione, nonché la tipologia delle altre prestazioni.”

(2) L’articolo 1 della legge provinciale 17 giugno 1977, n. 1, e successive modifiche, l’articolo 12 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, e la legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, sono abrogati.

(3) I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dei criteri di cui all’articolo 4-bis, comma 3, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 702.200,00 euro per l’anno 2024, in 1.404.400,00 euro per l’anno 2025 e in 1.404.400,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 38 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)

(1) Dopo l’articolo 3-bis della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-ter (Competenza in materia di tatuaggi e piercing)

1. Con regolamento di esecuzione è disciplinata l’esecuzione di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 39 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, “Promozione dell'amministrazione di sostegno”)

(1) Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, le parole: “delle persone” sono sostituite dalle parole: “delle persone fisiche”.

(2) Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, le parole: “agli amministratori e alle amministratrici di sostegno nominati” sono sostituite dalle parole: “alle persone fisiche nominate amministratori o amministratrici di sostegno”.

(3) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, è così sostituito:

“2. La Provincia può estendere la polizza assicurativa di responsabilità civile, che stipula ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, per danni a terzi causati dai propri dipendenti nell’esercizio dei loro compiti istituzionali, anche alle attività delle persone fisiche nominate amministratori e amministratrici di sostegno dai e dalle giudici tutelari del Tribunale di Bolzano ed iscritte nell’elenco provinciale di cui all’articolo 5, a condizione che essi non appartengano al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti. La polizza copre la sola colpa lieve.”

(4) Il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, è così sostituito:

“4. Con regolamento d’esecuzione sono definiti i criteri di attuazione di cui al comma 3.”

(5) Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, sono aggiunte le seguenti lettere:

“i) il/la Presidente del Consiglio notarile di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata;

j) il Procuratore/la Procuratrice Capo della Procura della Repubblica di Bolzano o un suo delegato/una sua delegata.”

(6) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, è così sostituito:

“1. La Provincia istituisce e gestisce l’elenco provinciale delle amministratrici e degli amministratori di sostegno volontari. Nell’elenco sono inserite le persone fisiche e giuridiche disponibili ad assumere l’incarico di amministratore/amministratrice di sostegno a favore di persone estranee al proprio nucleo familiare. Presupposto per l’iscrizione all’elenco delle suddette persone giuridiche è che il/la legale rappresentante della persona giuridica e le persone fisiche, per le quali egli/ella eventualmente deposita l’atto di delega di cui all’articolo 408 del Codice civile presso l’ufficio del giudice tutelare, siano iscritte al medesimo elenco.”

(7) Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, le parole: “alle persone interessate” sono sostituite dalle parole: “alle persone fisiche interessate”.

(8) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, le parole: “agli amministratori e alle amministratrici di sostegno già nominati” sono sostituite dalle parole: “alle persone fisiche già nominate amministratori e amministratrici di sostegno”.

Art. 40 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) La lettera w) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“w) le funzioni concernenti l’istituzione e la gestione del servizio “Casa delle donne” previste dall’articolo 4 della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13;”.

(2) Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 11-quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è soppresso.

(3) Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti periodi: “La Provincia autorizza i servizi a gestione pubblica o privata e li accredita, purché essi siano finanziati anche solo in parte con fondi pubblici. Sono esclusi dall’obbligo di accreditamento i servizi finanziati attraverso i contributi per spese correnti di cui all’Art. 20-bis.”.

(4) Il comma 7 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Nel caso di gestione di servizi sociali senza autorizzazione ai sensi del comma 6, la Provincia è autorizzata, previa diffida, a disporre e a imporre la chiusura del servizio. Le relative spese sono poste a carico del gestore del servizio.”.

(5) Nel comma 8 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole: “autorizzazione o” sono soppresse.

(6) Le modifiche di cui ai commi 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della nuova disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Art. 41 (Modifica della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, “Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. Nell'ambito delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, la presente legge disciplina, a tutela del minore, l'erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento per il minore, al genitore o ad altro soggetto avente diritto all’assegno, qualora esso non venga corrisposto dall’obbligato al mantenimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.”

(2) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, le parole: “altro soggetto affidatario del minore” sono sostituite dalle parole: “altro soggetto avente diritto all’assegno di mantenimento”.

(3) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituito:

“2. Non hanno diritto alla prestazione di cui all’Art. 1 il genitore o altro soggetto avente diritto all’assegno di mantenimento che convivano con l’obbligato al mantenimento.”

(4) Nel testo tedesco della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, le parole: “Vorliegen eines Vollstreckungstitels, der auf einer von einem italienischen oder einem ausländischen Gericht getroffenen Entscheidung beruht, in der Höhe und Modalitäten des Beitrags zum Unterhalt des Kindes von Seiten des Elternteils” sono sostituite dalle parole: „Vorliegen eines Vollstreckungstitels, beruhend auf einer von einem italienischen oder einem ausländischen Gericht getroffenen Entscheidung, in der die Höhe und die Art und Weise der Entrichtung des Beitrags zum Unterhalt von Seiten des Elternteils“.

(5) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, le parole: “non affidatario” sono sostituite dalle parole: “obbligato al mantenimento o altro soggetto obbligato al mantenimento”.

(6) Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, le parole: “del genitore obbligato al mantenimento” sono sostituite dalle parole: “dell’obbligato al mantenimento”.

(7) Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, le parole: “del genitore obbligato al mantenimento” sono sostituite dalle parole: “dell’obbligato al mantenimento”.

(8) Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, le parole: “i genitori obbligati al mantenimento” sono sostituite dalle parole: “gli obbligati al mantenimento”.

(9) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 120.000,00 euro per l’anno 2024, in 120.000,00 euro per l’anno 2025 e in 120.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 42 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

“3. I servizi di trasporto pubblico di interesse provinciale sono tutti i servizi di linea, ad eccezione dei servizi di esclusivo interesse comunale e dei servizi di linea integrativi.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Provincia può anche istituire servizi di linea di esclusivo interesse comunale e servizi di linea integrativi richiesti dal Comune o da altri enti e associazioni, se ciò comporta un vantaggio per la gestione e l’affidamento dei servizi.”

(2) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita:

“a) possono istituire servizi di trasporto pubblico di linea, compresi i servizi di trasporto scolastico, che sono di esclusivo interesse comunale. I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono servizi locali che vengono offerti indicativamente tutto l'anno in base alle esigenze di mobilità della popolazione locale e servono per raggiungere punti strategici per la vita sociale quotidiana, come centri abitati, strutture amministrative e sanitarie o simili;”.

(3) Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“2. L’associazione dei consumatori e degli utenti più rappresentativa a livello provinciale esprime preventivamente un parere sul contratto tipo.”

(4) Il testo italiano della rubrica dell’articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: “Subappalto”.

(5) Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“1. L’affidatario può subappaltare, previa autorizzazione, i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari ad altra impresa. L’impresa subappaltatrice ha l'obbligo di garantire il servizio alle stesse condizioni fissate dal contratto di servizio sottoscritto dall'affidatario.”

(6) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: “subaffidataria” è sostituita dalla parola: “subappaltatrice”.

(7) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: “subaffidataria” è sostituita dalla parola: “subappaltatrice” e la parola: “subaffidamento” dalla parola: “subappalto”.

(8) Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: “subaffidamento” è sostituita dalla parola: “subappalto”.

(9) Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“1. L’immatricolazione degli autobus per il servizio di linea avviene dopo la verifica dell’idoneità tecnica e di sicurezza, se prevista dalle norme statali, da parte dell’Ufficio Motorizzazione della Provincia.”

(10) Il comma 6 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è abrogato.

(11) Il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“1. I servizi di linea integrativi di cui all’articolo 2, comma 3, possono essere autorizzati anche a seguito di richiesta da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.”

(12) La rubrica dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituita: “Finanziamento dei servizi di linea di esclusivo interesse comunale e dei servizi di linea integrativi”.

(13) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. I servizi di linea di esclusivo interesse comunale possono essere finanziati fino al 70 per cento dei costi ammessi del servizio dalla Provincia. La quota restante è finanziata dal Comune richiedente.”

(14) Nel comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, le parole: “costi netti del servizio, qualora” sono sostituite dalle parole: “costi ammessi del servizio, se i servizi sono”.

(15) Nel comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, le parole: “costi netti del servizio, qualora” sono sostituite dalle parole: “costi ammessi del servizio, se i servizi sono”.

(16) Il comma 5 dell’articolo 48 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“5. Le modalità di applicazione del comma 4 sono stabilite con regolamento di esecuzione.”

(17) I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 48 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono abrogati.

(18) Nel comma 5 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “da 30,00 euro a 240,00 euro” sono sostituite dalle parole: “da 90,00 euro a 600,00 euro”.

(19) Nel comma 6 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “da 60,00 euro a 400,00 euro” sono sostituite dalle parole: “da 120,00 euro a 800,00 euro”.

(20) Il comma 7 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“7. La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è annullata nei seguenti casi:

a) se l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma che ha utilizzato i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostra all’azienda esercente il servizio o alla struttura incaricata dalla Provincia, entro cinque giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite, la somma di 15,00 euro quali spese amministrative;

b) se l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che ha utilizzato i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identità valido eventualmente prescritto, dimostra all’azienda esercente il servizio o alla struttura incaricata dalla Provincia, entro cinque giorni dal fatto, la propria identità e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite, la somma di 15,00 euro quali spese amministrative;

c) se l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma non lo ha convalidato, regolarizza la propria posizione immediatamente oppure entro cinque giorni dalla contestazione, mediante il pagamento, con le modalità stabilite, della somma di 15,00 euro quali spese amministrative.”

(21) Il comma 8 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“8. La sanzione amministrativa di cui al comma 6 è annullata, se l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria, ma che ha utilizzato i servizi di trasporto pubblico munito di titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria di un altro familiare, dimostra all’azienda esercente il servizio o alla struttura incaricata dalla Provincia, entro cinque giorni dal fatto, il possesso del proprio titolo di viaggio e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite, la somma di 15,00 euro quali spese amministrative.”

(22) Il comma 10 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“10. Se il pagamento non avviene ai sensi dei commi precedenti, la persona fisica o giuridica incaricata del controllo dall’impresa di trasporto o dalla Provincia e che ha accertato e contestato la violazione inoltra il verbale di accertamento al/alla legale rappresentante dell’impresa esercente il servizio di trasporto o alla struttura incaricata dalla Provincia, che emette l’ordinanza ingiunzione.”

(23) Il comma 11 dell’articolo 50 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“11. I proventi delle sanzioni amministrative spettano, a seconda dell’esercizio dell’attività di controllo, alle imprese di trasporto o alla struttura incaricata dalla Provincia. Il 50 per cento dei proventi riscossi dalle imprese di trasporto deve essere destinato al miglioramento delle attività di controlleria e di assistenza alla clientela e alle informazioni relative al servizio e ai punti vendita, sulla base di un programma che le imprese di trasporto sono tenute a presentare annualmente.”

(24) Il comma 3 dell’articolo 52 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. All’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 50, alla relativa contestazione immediata nonché alla riscossione immediata degli importi, provvedono le persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate dalla Ripartizione provinciale competente in materia di mobilità o dalle imprese di trasporto. Le imprese di trasporto o la struttura incaricata dalla Provincia applicano le relative sanzioni amministrative agli utenti.”

(25) Il comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

“1. Le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo sull’esercizio dei servizi di trasporto e sul livello della qualità del servizio erogato sono espletate da persone incaricate dalla Ripartizione provinciale competente in materia di mobilità.”

(26) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 53 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “Il personale di cui al comma 1 può effettuare” sono sostituite dalle parole: “Le persone incaricate di cui al comma 1 possono effettuare”.

(27) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 132.000,00 euro per l’anno 2024, in 132.000,00 euro per l’anno 2025 e in 132.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO

Art. 43 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell'apprendistato”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: “La durata del periodo di apprendistato può essere inoltre abbreviata, in accordo fra le parti contrattuali, fino a un massimo di 6 mesi, affinché l’apprendista possa sostenere in anticipo l’esame di fine apprendistato di cui all’Art. 16. Il presupposto a tal fine è che l’apprendista abbia concluso la formazione scolastica e abbia raggiunto gli obiettivi formativi aziendali in minor tempo.”

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 44 (Variazioni compensative di bilancio)

(1) Al fine di assicurare piena copertura finanziaria alla presente legge sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione delle spese di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche:

 

Anno 2024 - competenza

Missione - Programma - Titolo Importo

20-01-1 -3.000.000,00

20-03-1 +2.500.000,00

20-03-2 +500.000,00

Anno 2025 - competenza

Missione - Programma - Titolo Importo

20-01-1 -3.000.000,00

20-03-1 +2.500.000,00

20-03-2 +500.000,00

Anno 2026 - competenza

Missione - Programma - Titolo Importo

20-01-1 -3.000.000,00

20-03-1 +2.500.000,00

20-03-2 +500.000,00

2. Vengono allegati alla presente legge i seguenti allegati:

a) ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A);

(2) Vengono allegati alla presente legge i seguenti allegati:

  1. ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A);
  2. il dettaglio delle variazioni apportate, riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (Allegato B);
  3. il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H);
  4. la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5);
  5. il prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento (Allegato O);
  6. le variazioni d’interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1).

(3) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 45 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 23, 24, 31, 37, 41 e 42 all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 46 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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