(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. È costituito il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Una situazione d’emergenza è determinata dai seguenti eventi calamitosi: terremoti, inondazioni, colate detritiche, movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli incendi. Il fondo è destinato alla concessione di contributi a coloro che al momento in cui si verifica l’evento calamitoso risultano essere proprietari di fabbricati urbani colpiti da tale evento e che, nel caso di concessione di contributi di cui alle lettere a), e), f) e h) del comma 2, hanno nel fabbricato colpito la loro residenza anagrafica. I contributi di cui alle lettere d) e h) del comma 2 possono essere concessi anche a favore dei comuni; quelli di cui alla lettera e) del comma 2 anche alle persone in possesso di un regolare contratto di locazione e con residenza anagrafica nel relativo alloggio e quelli di cui alla lettera f) del comma 2 anche ai rappresentanti legali di condomini.”
(2) Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“h) alla concessione, a privati o ai comuni, di contributi per la demolizione e lo smaltimento di fabbricati urbani distrutti, purché tali fabbricati abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari o economiche.”
(3) Il comma 4 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Se per la ricostruzione di fabbricati distrutti è necessario individuare altre aree edificabili, i termini previsti dalla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per la procedura di modifica del piano comunale per il territorio e il paesaggio sono ridotti della metà. Le aree edificabili così individuate sono interamente espropriate dal comune e cedute in proprietà ai richiedenti. In alternativa, il comune può cedere in proprietà ai richiedenti anche aree edificabili agevolate già individuate; in questo caso l’abitazione del richiedente colpita dall’evento calamitoso non viene considerata ai fini della valutazione dei requisiti previsti dall’articolo 45, comma 1, lettera b), e dall’articolo 82, comma 5, lettera d), per l’assegnazione del terreno edificabile. Resta fermo che è data precedenza ai richiedenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), e di cui all’Art. 82, comma 5, lettera d). In entrambi i casi, in cambio i richiedenti cedono al comune l’area su cui esisteva il fabbricato distrutto e, in caso di nuova costruzione, anche la volumetria corrispondente.”
(4) Nel comma 6 dell’articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: “acquistare” è sostituita dalle parole: “acquistare o costruire” e le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle parole: “20 per cento”.
(5) Il comma 8 dell’articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“8. I contributi a fondo perduto per gli interventi di sicurezza geotecnica sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in base al preventivo di spesa. Se le spese rendicontate sono inferiori ai costi ammessi a contributo, l’importo del contributo è ridotto in proporzione.”
(6) Dopo il comma 8 dell’articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“9. I contributi a fondo perduto per la demolizione e lo smaltimento di fabbricati distrutti sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in base al preventivo di spesa. Se le spese rendicontate sono inferiori ai costi ammessi a contributo, l’importo del contributo è ridotto in proporzione.”
(7) La versione italiana della lettera b) del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita: “le persone non in possesso del requisito di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), valutato senza considerare l’abitazione del richiedente colpita dall’evento calamitoso;”.
(8) Le modifiche di cui ai commi dall’1 al 7 si applicano anche alle domande per interventi di emergenza in caso di calamità naturali già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non sia ancora stato emesso il provvedimento conclusivo.
(9) Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “30 milioni di lire” sono sostituite dalle parole: “27.750,00 euro” e le parole: “2 milioni di lire” sono sostituite dalle parole: “1.850,00 euro”.
(10) Nel comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “La sovvenzione può essere concessa” sono sostituite dalle parole: “Il contributo può essere concesso” e le parole: “Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia” sono sostituite dalle parole: “Ufficio provinciale competente in materia di promozione dell’edilizia agevolata”.
(11) Nel comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.13, le parole: “Le sovvenzioni sono disposte” sono sostituite dalle parole: “I contributi sono disposti” e le parole: “delle agevolazioni” sono sostituite dalle parole: “dei contributi”.
(12) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“e) avere un reddito netto complessivo non inferiore a quello stabilito con regolamento di esecuzione.”
(13) Nel comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “suoceri o figli” sono sostituite dalle parole: “suoceri, genitori della persona convivente more uxorio o figli” e le parole: “i genitori o i suoceri” sono sostituite dalle parole: “i genitori, i suoceri o i genitori della persona convivente more uxorio”.
(14) Nel comma 2-bis dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dopo la parola: “suoceri” sono inserite le parole: “, genitori della persona convivente more uxorio”.
(15) Il comma 1 dell’articolo 46-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. I richiedenti coniugati o conviventi more uxorio possono essere ammessi insieme alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di un'abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario, anche se solamente uno dei partner ha la residenza o il posto di lavoro in provincia da almeno cinque anni, come previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera a).”
(16) Il comma 8 dell’articolo 55 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“8. I limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché il loro eventuale aumento di cui al comma 6, possono essere modificati dalla Giunta provinciale. Per i limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il limite massimo di importo costituito dal 75 per cento del costo di costruzione convenzionale di un alloggio con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati.”
(17) Il comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Qualora il vincolo sociale di cui al comma 1 non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune relativa all’assegnazione di un terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo di cui al comma 1 viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base a un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio.”
(18) Il comma 3 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Il vincolo sociale di cui al comma 1 può essere annotato tavolarmente solo dopo l'approvazione della domanda di contributo e decorre dalla data della sua annotazione.”
(19) Dopo il comma 3 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-bis. Qualora il vincolo sociale di cui al comma 1 in combinato disposto con l’articolo 86 sia già stato annotato tavolarmente in base alla delibera del comune relativa all’assegnazione di un terreno agevolato e se, al momento dell'approvazione della domanda di contributo ai sensi del comma 1, la durata residua del vincolo sociale di cui all’articolo 86 è inferiore a dieci anni, è necessario annotare nuovamente il vincolo sociale di cui al comma 1 e lo stesso decorre dalla data della sua annotazione. Se, al momento dell’approvazione della domanda di contributo ai sensi del comma 1, la durata residua del vincolo sociale di cui all’articolo 86 è pari o superiore a dieci anni, il vincolo non deve essere annotato nuovamente e decorre dalla data di approvazione della relativa domanda di contributo.”
(20) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Il vincolo previsto può essere annotato solo dopo l'approvazione della domanda di contributo e decorre dalla data della sua annotazione tavolare.”
(21) Nel comma 2 dell’articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “organizzazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche,” sono sostituite dalle parole: “organizzazioni senza scopo di lucro operanti in provincia di Bolzano e dotate di personalità giuridica,”.
(22) Dopo il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Il relativo vincolo è annotato nel libro fondiario.”
(23) Dopo il comma 6 dell’articolo 142-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“7. Qualora, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, il vincolo sociale di cui all’articolo 62 sia già stato annotato tavolarmente, esso decorre dalla data di annotazione, indipendentemente dalla data di approvazione della domanda di contributo.”
(24) Dopo il comma 7 dell’articolo 144 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. Qualora, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, il vincolo sociale di cui all’articolo 71 sia già stato annotato tavolarmente, esso decorre dalla data di annotazione, indipendentemente dalla data di approvazione della domanda di contributo.”
(25) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.260.000,00 euro per l’anno 2024, in 2.360.000,00 euro per l’anno 2025 e in 2.360.000,00 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.