(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato al più tardi a partire dal 1° gennaio 2019.
La formazione e la formazione continua del dipendente è assunta dall’azienda sanitaria come metodo permanente per la valorizzazione della capacità, delle attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario provinciale e delle competenze richieste al singolo professionista ed al team multi professionale.
(2) La formazione si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei piani triennali individuati a livello nazionale e provinciale, contenuti in appositi progetti formativi e rispettivi piani aziendali di formazione continua.
(3) La formazione continua si articola come segue:
- Formazione interna: Si intendono tali gli eventi formativi organizzati a livello aziendale o provinciale (ripartizione salute e ripartizione politiche sociali);
- Formazione esterna: Si intendono tali gli eventi formativi che non rientrano nella formazione di cui alla lettera a).
(4) L'azienda sanitaria garantisce l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dipendenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni.
Ai sensi della normativa vigente in materia, sono destinatari dell’obbligo formativo ECM tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.
(5) Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi le motivazioni previste dalla normativa vigente quali ad es. il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Salvo diverse disposizione normative, il periodo utile al fine dell'acquisizione dei crediti formativi riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
(6) Sono previste le seguenti tipologie formative:
- Formazione residenziale classica, convegni, congressi, simposi e conferenze
- Formazione sul campo (FSC)
- Formazione a distanza (FAD)
- Formazione Blended
MODALITÀ DI CONCESSIONE
(7) Qualora in servizio, il dipendente può optare se la sua partecipazione ad un evento formativo debba essere riconosciuta quale orario di lavoro oppure riconosciuta con permessi formativi, fuori orario di lavoro.
Per eventi formativi che si protraggono o si svolgono nei fine settimana, l’opzione di cui sopra vale sia per la giornata del sabato che per la domenica.
La formazione obbligatoria per legge, in capo all’Amministrazione, così come i percorsi formativi della FSC autorizzati sono riconosciuti, per l’intera durata, quale normale orario di lavoro.
Per tutto il personale medico, medico veterinario, della dirigenza sanitaria, della dirigenza delle professioni sanitarie che é assoggettato all’acquisizione dei crediti formativi ECM viene fissato il limite individuale temporale massimo di 20 giorni (160 ore lavorative incluso il tempo di viaggio).
L’autorizzazione di partecipazione all’evento formativo da parte del dipendente compete al rispettivo superiore.
In presenza di motivate esigenze, previa informazione al Direttore sanitario o suo delegato, il diretto superiore può, a prescindere dai crediti formativi maturati, derogare al limite massimo temporale come sopra definito.
FORMAZIONE IN ORARIO DI LAVORO
(8) La formazione in orario di lavoro è a tutti gli effetti da considerarsi orario di lavoro e di norma utile anche ai fini del computo del riposo giornaliero.
A causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, se richiesto, il dipendente può concordare la ripresa della propria attività ordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 66/2003.
Al dipendente spettano i rimborsi relativi alle spese d’iscrizione, vitto, alloggio e di viaggio cosi determinati:
• Evento formativo giornaliero: l’effettivo tempo di viaggio (A/R) impiegato dal dipendente, anche se in part time, è considerato orario di lavoro.
• Evento formativo di più giorni: il tempo di viaggio (A/R) impiegato dal dipendente è riconosciuto quale orario di lavoro nei limiti sottostanti:
- per distanze di percorrenza complessiva (A/R) fino a 300 km vengono riconosciute - 2 ore;
- per distanze di percorrenza complessiva (A/R) da 300 a 500 km vengono riconosciute - 4 ore;
- per distanze di percorrenza complessiva (A/R) con più di 500 km vengono riconosciute – 8 ore.
La presente regolamentazione trova applicazione anche per le trasferte per formazione all’estero.
FORMAZIONE FUORI ORARIO DI LAVORO
PERMESSI FORMATIVI
(9) La tariffa oraria lorda dei permessi formativi per attività di formazione è fissata:
• per le prime 80 ore in Euro 41,00;
• per le successive 80 ore in Euro 52,00;
Le assenze dei dipendenti sono autorizzate dai rispettivi direttori delle strutture d’appartenenza compatibilmente alle esigenze di servizio. I permessi formativi orari sono esclusi dal computo dell’orario settimanale dovuto dal singolo.
L’amministrazione riconosce l’assenza retribuita solo in presenza di attestato di partecipazione fornita dal dipendente.
Identico riconoscimento è riservato al personale con un rapporto di lavoro part time indipendentemente dall’ammontare delle ore e dalla distribuzione dell’orario di servizio.
Ulteriori modalità applicative del presente articolo possono essere definite a livello aziendale.
Su richiesta dei singoli e qualora la struttura d’appartenenza esprima interesse, possono essere autorizzati l’utilizzo di permessi formativi fuori orario di lavoro per eventi formativi non previsti nel piano aziendale.
Al dipendente spettano i rimborsi relativi alle spese d’iscrizione, viaggio, vitto e alloggio
I permessi formativi così come disciplinati, non rientrando nelle finalità di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 66/2003 non sono considerati orario di lavoro.
RIMBORSI
(10) Qualora la formazione venga svolta nelle strutture ospedaliere dei singoli comprensori sanitari, il dipendente ha diritto, alle stesse condizioni come se fosse in servizio, al consumo del pasto presso le mense ospedaliere.
Attraverso regolamentazione aziendale, nei limiti del finanziamento erogato, previo confronto sindacale possono essere regolamentati ulteriori contributi a spese non contemplate nel presente articolato.
NORMA PARTICOLARE
(11) Non è previsto un compenso per la formazione continua svolta in forma di reclutamento dei discenti ai sensi dell’art. 80 dell’accordo Stato-Regione del 2 febbraio 2017 qualora il dipendente decida di effettuarla fuori orario di lavoro.
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
(12) A livello Aziendale viene istituito il comitato tecnico per la formazione continua formato da esperti che comprenda nella sua composizione anche personale del ruolo sanitario (medica e non medica) nominato dalla Direzione Aziendale.
Il comitato ha le seguenti competenze e compiti:
a. sulla base degli obiettivi Nazionali, Provinciali ed Aziendale coordina e collabora all’elaborazione del Piano di Formazione Aziendale;
b. esprime il proprio parere rispetto alle richieste avanzate nel tempo di attivazione di eventi formativi non ricompresi nel Piano di Formazione Aziendale;
c. raccoglie le richieste pervenute riguardanti la formazione sul campo (FSC) e, se conformi al Piano di Formazione Aziendale, suggerisce i relativi percorsi organizzativi;
d. elabora i criteri e i piani annuali per la distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
FINANZIAMENTO
(13) A partire dall’anno 2019, l’azienda sanitaria determina all'inizio di ogni anno il fondo per la formazione. Per ogni anno solare il fondo è così determinato:
- dal 5,2 per cento degli elementi retributivi conferiti al personale nell'anno precedente destinati al calcolo della 13a mensilità esclusi gli oneri sociali;
- dai mezzi finanziari delle entrate derivanti dalle sperimentazioni scientifiche dei farmaci nell’azienda sanitaria.
Con questi mezzi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, oltre ai permessi formativi, sono finanziati anche l'acquisto di libri, riviste specializzate, studi, ricerche ed altri strumenti utili per la formazione continua dei dipendenti.
DISPOSIZIONI FINALI
(14) In caso di una iniziativa formativa comportante per l'Azienda sanitaria costi superiori ad euro 4.000,00 nel corso dell'anno solare, la partecipazione viene subordinata all'impegno da parte della/del dipendente di prestare servizio presso l'Azienda sanitaria per un determinato periodo di tempo, proporzionale ai costi complessivi della relativa attività di formazione. Tale periodo deve essere di almeno tre anni. In caso di mancato rispetto del relativo periodo il/la dipendente corrisponde all’Azienda sanitaria un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di servizio non rispettato nonché al costo complessivo sostenuto dall’Azienda. Ulteriori modalità sono determinate a livello Aziendale.