(1) Le risorse riservate alla carriera gestionale e alla carriera professionale e definite nel 2° accordo stralcio del 23 gennaio 2020 all’art. 7, commi 1a), 1b), 1c) e 1d), eventualmente non impegnate, confluiscono, per l’anno di riferimento, nei fondi riservati alla retribuzione di risultato, come di seguito indicato:
- i residui del fondo di cui all’art. 7, comma 1a) sono destinati al fondo della retribuzione di risultato dei responsabili di struttura complessa o responsabili di dipartimento della dirigenza sanitaria;
- i residui dei fondi di cui all’art. 7, commi 1b) e 1d) sono destinati ai fondi della retribuzione di risultato dei dirigenti sanitari (esclusi i dirigenti delle professioni sanitarie) ad esclusione dei responsabili di struttura complessa o responsabili di dipartimento;
- i residui del fondo di cui all’art. 7, comma 1c) sono destinati al fondo della retribuzione di risultato dei dirigenti delle professioni sanitarie.
L’ammontare a livello aziendale dei residui, distinto per le tre categorie indicate nei precedenti punti a), b) e c) viene suddiviso tra i fondi in proporzione al numero di unità di dicembre dell’anno di riferimento nelle singole aree di appartenenza.
Viene data annualmente informazione alle OO.SS. sull'ammontare dei residui e sulla relativa suddivisione.
(2) Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.
(3) Le norme dei previgenti contratti collettivi in contrasto con le disposizioni del presente articolo sono abrogate.