Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Decorrenza e durata dell‘accordo
Art. 3 Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro
Art. 4 Abrogazione di norme
(1) Il presente accordo stralcio, se non diversamente previsto nei singoli articoli, si applica a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato dell’area della Dirigenza Sanitaria del Servizio sanitario provinciale.
(1) Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 andando pertanto a costituire il primo accordo stralcio di questo triennio. Il trattamento giuridico decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto.
(2) Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo.
(3) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo, trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni in vigore contenute nei contratti colletivi intercompartimentali e di comparto per il personale della dirigenza sanitaria di cui all’articolo 1.
(1) Gli importi di cui all’articolo 11 sono cosí sostituti:
(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2023.
(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo e delle singole disposizioni dello stesso, cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso.
- PERIODO CONTRATTUALE -
In riferimento alla delibera n. 669 del 08/08/2023 le parti convengono sulla opportunità di disciplinare previamente l'aumento dell'indennità di esclusività, quale tematica relativa al triennio contrattuale 2019-21, rispetto alle tematiche contrattuali ancora aperte e da definire, relative al pregresso periodo contrattuale 2016-18 e che saranno dunque affrontate successivamente, quali, per esempio:
1) revisione dell’indennità per le guardie e le reperibilità, nonché revisione del compenso orario per le guardie fuori dall’orario di lavoro (guardia aggiuntiva);
2) potenziamento della carriera professionale;
3) Flessibilizzazione dell’orario di lavoro: concessione del part time alle/ai dirigenti di strutture semplici con un orario di lavoro non inferiore al 75% dell’orario previsto per il tempo pieno."