(1) Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell’incarico dirigenziale in corso, al/alla dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura dirigenziale dell’amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, al/alla dirigente è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.
(2) Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.
(3) Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito dell’individuazione delle risorse a copertura dell’onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di un terzo il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. La disciplina di cui al primo periodo si applica, in caso di processi di riorganizzazione e in assenza di valutazione negativa, anche qualora non sia conferito un nuovo incarico, ma esclusivamente fino alla data di scadenza dell’incarico precedentemente ricoperto e rispettando l’obbligo, ai sensi della vigente disciplina, di partecipare alle procedure per il conferimento di altri incarichi dirigenziali della rispettiva fascia.
(4) Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di retribuzione di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.
(5) L’onere per i differenziali di retribuzione di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi appositamente istituiti e finanziati a livello di contrattazione collettiva di comparto. In sede di contrattazione collettiva di comparto, sono individuate la percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato resesi disponibili a seguito dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 e alle somme non utilizzate a fine anno destinate alla retribuzione di posizione.
(6) La contrattazione collettiva di comparto disciplina altresì la corresponsione di un differenziale di retribuzione di posizione, con onere a carico dei fondi di cui al comma 5, anche nei casi in cui, alla scadenza dell’incarico, in assenza di una valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico. In tal caso, il differenziale è definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi al primo, permanendo l’incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di un terzo il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall’anno successivo. Nella retribuzione connessa al precedente incarico non sono computati i differenziali di retribuzione di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo. La medesima contrattazione collettiva di comparto può altresì stabilire, ferma restando la necessaria assenza di una valutazione negativa, soglie di valutazione positiva che occorre superare per poter accedere al beneficio di cui al presente comma.
(7) La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al/alla dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.
(8) Il presente articolo non si applica agli incarichi di direttore/direttrice generale, di segretario/segretaria generale e alle rispettive vicedirezioni, agli incarichi di direttore/direttrice di dipartimento e capo di gabinetto.