(1) I commi 3, 4, 5 e 8 dell’articolo 27 del Testo Unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 sono così sostituiti:
“3. Il fondo destinato al premio di produttività dall’anno scolastico 2022/2023 è fissato al netto dei contributi previdenziali, in euro 4.900.000,00 annui.
4. Il fondo destinato al premio di produttività è ripartito tra le singole scuole dei gruppi linguistici sulla base di criteri definiti con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata con le tre Direzioni istruzione e formazione. Questo contratto decentrato contempla che
a) per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche soltanto a un numero limitato di docenti;
b) il premio è attribuibile al personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato, compreso il personale utilizzato dalla Provincia o comandato ad enti dipendenti dalla Provincia stessa, salvo che il premio di produttività sia già compreso in un’altra indennità.
5. Il/la dirigente scolastico/a attribuisce i premi di produttività al personale docente sulla base dei criteri concordati nel contratto integrativo di istituto con l’obiettivo di premiare l’impegno individuale o le attività o le prestazioni effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico. Tale contratto deve tenere conto del fatto, che per l’assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche a un numero limitato di docenti. In caso di mancata stipulazione del contratto integrativo di istituto, i criteri sono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Direzione istruzione e formazione.
8. I premi di produttività vengono corrisposti al personale interessato in un’unica soluzione nel mese di luglio o di agosto.”
(2) Dall’anno scolastico 2022/2023 l’articolo 7 del Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per l’anno 2009 del 13 giugno 2013 è abrogato.
(3) A decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 7 dell’articolo 27 del Testo Unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 è abrogato.