(1) Al comma 2 dell’articolo 2 del Contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano per il periodo 01/09/2003 - 31/08/2007 (parte economica) dell’8 ottobre 2007 è aggiunto il seguente periodo:
„A decorrere da tale data quest’indennità viene corrisposta nella forma stabilita dall’articolo 7 e conserva l’efficacia ai fini dell’inquadramento dei nuovi dirigenti scolastici ai sensi dell’articolo 6 del presente contratto.“
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del Contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano per il periodo 01/09/2003 - 31/08/2007 (parte economica) dell’8 ottobre 2007, modificato dall’articolo 3 del Contratto collettivo dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano per il periodo 1.9.2007 – 31.12.2009 del 6 febbraio 2013, viene inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il trattamento economico lordo annuale di cui al comma 1, lettera a) comprende anche la quota 2 dell’indennità di bilinguismo prevista e stabilita dalle norme vigenti per il personale del comparto dell’Amministrazione provinciale.”
(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 6 del Contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano per il periodo 01/09/2003 - 31/08/2007 (parte economica) dell’8 ottobre 2007 viene inserito il seguente comma 3/bis:
“3/bis. Ai fini dell’inquadramento
a) il personale docente delle scuole professionali conserva il livello retributivo inferiore o superiore dell’ottava qualifica funzionale, per classi e scatti ai sensi del contratto vigente per il personale dell’Amministrazione provinciale in godimento al momento dell’assunzione quale dirigente scolastico/a con contratto a tempo indeterminato;
b) al personale docente delle scuole paritarie viene attribuita la posizione stipendiale del livello retributivo inferiore o superiore dell’ottava qualifica funzionale, per classi e scatti ai sensi del contratto vigente per il personale dell’Amministrazione provinciale, pari o immediatamente superiore al trattamento economico maturato al momento dell’assunzione quale dirigente scolastico/a con contratto a tempo indeterminato e che è formato dalla somma degli elementi retributivi di cui al comma 3;
c) i docenti cessati dal servizio vengono trattati secondo il regime stabilito per il relativo ruolo di provenienza.”
(4) Il comma 4 dell’articolo 6 del Contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano per il periodo 01/09/2003 - 31/08/2007 (parte economica) dell’8 ottobre 2007 è così sostituito:
“4. L’inquadramento di cui ai commi 1, 3 e 3/bis è utile per il calcolo della retribuzione di posizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) nonché quale posizione di partenza per la progressione professionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”