(1) Le domande per l’assegnazione di un’abitazione in locazione presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono valutate in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie in base ai requisiti e criteri di preferenza previsti da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Al momento dell’assegnazione si verifica che la/il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal succitato regolamento di esecuzione.
(2) Le persone richiedenti che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, non hanno accettato l’abitazione assegnata in locazione, sono escluse per la durata di tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, salvo che la durata di otto anni prevista dall’articolo 101, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, termini prima di questi tre anni.
(3) Le domande di cambio alloggio, di successione nell’assegnazione o di voltura, presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono valutate ai sensi degli articoli 104, 107 e 108 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.
(4) I procedimenti avviati ai sensi degli articoli 109, 110 o 111 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, si concludono ai sensi di questi articoli.
(5) Le persone assegnatarie che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono proprietarie o hanno il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno del proprio nucleo familiare fuori provincia devono restituire l’abitazione all’IPES. L’assegnataria/assegnatario può presentare richiesta per poter rimanere nell’abitazione dell’IPES. Il regolamento di esecuzione determina le modalità e la durata della permanenza.
(6) Per quanto concerne i rapporti di locazione in essere e i nuovi rapporti di locazione instaurati a seguito della successione o della modifica dell’assegnazione a favore della/del partner, la determinazione del canone di locazione è disciplinata dagli articoli 112 e 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14, nonché dagli articoli 7, 24, 113, 114 e 115 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Le disposizioni verranno inserite nel regolamento di esecuzione riguardante la determinazione del canone di locazione; se del caso, potranno essere apportati anche adeguamenti o modifiche alle stesse.
(7) I locatari dell'IPES nei confronti dei quali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, in vigore fino all'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, o ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera f), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è stata revocata l'assegnazione dell'abitazione per superamento del limite di reddito, ma dalla cui “Dichiarazione unificata del reddito e patrimonio” (DURP) del nucleo familiare per l'anno di riferimento risulta un valore della situazione economica non superiore a 4,46, possono presentare domanda entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, affinché nei loro confronti venga revocata la revoca dell'assegnazione dell'abitazione. Di conseguenza essi diventano locatari di abitazione a canone sociale a tutti gli effetti della presente legge.