(1) La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle persone iscritte nella Sezione A dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
(2) La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle persone iscritte nelle Sezioni B e C dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Le persone in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico, nelle predette sezioni A, B e C dell’Albo, per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l’interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico.
(4) I dirigenti e le dirigenti nominati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto almeno due incarichi dirigenziali di durata complessiva pari ad almeno otto anni presso strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale e abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati, previo espletamento di una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. 10)
(5) I dirigenti e le dirigenti apicali degli enti e delle agenzie di cui all’articolo 2, ovvero delle società a totale partecipazione pubblica controllate dalla Provincia, affidatarie di funzioni o servizi dalla stessa esternalizzati, che sono stati nominati tramite selezioni pubbliche e, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la funzione dirigenziale da almeno cinque anni, sono iscritti a richiesta e a esaurimento nella fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, corrispondente alle caratteristiche dimensionali dell’ente, come da Allegato A, che può essere modificato dalla Giunta provinciale. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge sono confermati, fino alla loro scadenza a esaurimento, fatti salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge.
(6) Le persone di cui ai commi 1 e 2, anche se collocate in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altre posizioni analoghe, sono inquadrate d’ufficio nelle rispettive fasce del ruolo unico di cui all’articolo 2, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti. 11)
(7) In sede di prima applicazione, nell’Amministrazione provinciale alle persone di cui al comma 1 è conferito un incarico dirigenziale ai sensi della presente legge per la durata di tre anni, mentre alle persone di cui al comma 2 il medesimo è conferito per la durata di quattro anni; fanno eccezione i dirigenti apicali e i direttori e le direttrici di dipartimento, per i quali gli incarichi conferiti ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono confermati fino alla cessazione del mandato del Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora. Detti incarichi dirigenziali di dirigenti apicali e direttori e direttrici di dipartimento in scadenza con la cessazione del mandato del Presidente della Provincia o del rispettivo assessore/della rispettiva assessora sono prorogati di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione degli affari tra le singole assessore e i singoli assessori.
(8) I dirigenti e le dirigenti di cui ai commi 1 e 2 ai quali non sono conferiti incarichi dirigenziali di cui alla presente legge restano iscritti al ruolo unico della dirigenza del sistema pubblico provinciale fino alla cessazione dal servizio.
(9) Gli incarichi vigenti all’entrata in vigore della presente legge, conferiti ai sostituti e alle sostitute dei direttori/delle direttrici di ufficio e ai sostituti incaricati e alle sostitute incaricate negli enti strumentali della Provincia, sono confermati fino alla loro scadenza. Il personale cui sono conferiti tali incarichi coadiuva il rispettivo dirigente/la rispettiva dirigente nell’organizzazione dell’attività della struttura di appartenenza fino alla scadenza naturale dell’incarico.
(10) I dirigenti e le dirigenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono un incarico dirigenziale e ai/alle quali siano stati conferiti almeno due incarichi dirigenziali di una durata complessiva di almeno otto anni presso strutture organizzative del Consiglio provinciale ed abbiano ottenuto una valutazione positiva, sono inquadrati/inquadrate d’ufficio, ad esaurimento, previo espletamento di una procedura comparativa, nella corrispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. 12)
(11) I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali della Provincia concluse e in corso all’entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all’atto del conferimento dell’incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell’Albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, si applica il comma 3.