Con riferimento al Contratto collettivo integrativo per il personale docente del Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” del 31 ottobre 2014 è insorta una controversia sull’interpretazione in relazione al contenuto dell’articolo 9 riguardante “l’indennità di bilinguismo”.
Le parti concordano l’interpretazione autentica dell’articolo 9 del Contratto collettivo integrativo del 31 ottobre 2014 come segue:
L’articolo 9 del contratto collettivo integrativo per il personale docente del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano firmato in data 31.10.2014, che recita: “1. L’indennità per la seconda lingua, prevista dall’art 6 della legge 13 agosto 1980, n.454, è determinata con riferimento agli importi previsti per il personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano, con decorrenza dal mese successivo all’entrata in vigore del relativo contratto provinciale” è da interpretare nel senso che al personale docente del Conservatorio musicale “Claudio Monteverdi” di Bolzano è corrisposta l’indennità di bilinguismo nella misura pari all’importo dell’indennità di cui all’articolo 6 della legge n. 454 del 1980, a carico dello Stato, incrementata del differenziale derivante tra l’importo di detta indennità e l’ammontare dell’indennità di bilinguismo riconosciuta per il personale docente delle Scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano, a carico della Provincia Autonoma di Bolzano, fino a concorrenza di quest’ultima indennità.