(1) Per il personale provinciale possono essere istituiti appositi servizi mensa, gestiti direttamente dall'Amministrazione oppure affidati ad un'impresa specializzata nel settore.
(2) Il personale provinciale può fruire dei servizi mensa, incluse le mense scolastiche, di altri enti, a condizione che tra l’Amministrazione provinciale e gli stessi enti sia stata stipulata una convenzione a tal proposito.
(3) L'Amministrazione mette a disposizione del personale provinciale un singolo buono pasto del valore previsto dall’art. 96 del CCI 12/02/2008 per giorno di lavoro, il quale può essere utilizzato in alternativa alla fruizione di un servizio mensa diretto, affidato o convenzionato di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto dei presupposti di cui al comma 4.
(4) Il personale provinciale ha diritto al buono pasto di cui al comma 3 a condizione che sussista uno dei seguenti presupposti:
- quando è prestata un’attività lavorativa giornaliera di non meno di sei ore, oppure un’attività di insegnamento giornaliera di non meno di 300 minuti da lunedì a giovedì, e di 5 ore oppure di un’attività di insegnamento giornaliera di non meno di 240 minuti il venerdì;
- quando l’orario giornaliero, in base alla determina da parte del/la superiore competente, è frazionato alla mattina e al pomeriggio o alla sera, a condizione che il rientro abbia una durata minima pari ad almeno un’ora o un’unità didattica;
- quando l’orario giornaliero, in base alla determina da parte del/la superiore competente, è frazionato al pomeriggio e alla sera, a condizione che il rientro abbia una durata minima pari ad almeno un’ora o un’unità didattica.
Il buono pasto deve essere utilizzato, a pena di decadenza, senza limiti di fasce orarie nel giorno di lavoro di riferimento;
(5) Il buono pasto dà diritto al consumo o all’acquisto di un pasto in un esercizio convenzionato. Se il consumo o l’acquisto di un pasto presso un esercizio convenzionato non è possibile a causa di un’intolleranza alimentare comprovata, il personale interessato è autorizzato a consumare o ad acquistare un pasto presso un esercizio non convenzionato.
(6) Qualora il personale che presta servizio prevalentemente in un distretto o in un’area assegnatoli non abbia la possibilità di consumare o di acquistare il pasto in un esercizio convenzionato o – in casi eccezionali – non convenzionato allo stesso spetta, alternativamente al buono pasto, un rimborso forfettario pari a 12,00 euro al giorno ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12/02/2008. 2)