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f''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021 1)
Contratto di comparto per il personale dell’Amministrazione provinciale riguardante il servizio mensa, l’orario di lavoro, la formazione del personale e l’attività di relatore

Sottoscritto il 21/12/2021 sulla base della delibera della Giunta provinciale n. 1107 del 21/12/2021

1)
Pubblicato nel numero straordinario 6 del B.U. 22 dicembre 2021, n.50

Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto)

(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale del comparto dell'Amministrazione provinciale.

(2) Il presente contratto di comparto costituisce l’attuazione dell’articolo 6 del contratto collettivo intercompartimentale del 03/12/2020. Esso contiene, inoltre, modifiche ad articoli contenuti nei contratti collettivi di comparto del 04/07/2002 e del 24/11/2009.

Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto)

(1) La disciplina contenuta nel presente contratto riguarda il periodo dal 01/01/2019 fino al 31/12/2021. Il contratto rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo di comparto.

(2) Gli effetti delle singole disposizioni contrattuali decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal giorno della pubblicazione del presente contratto collettivo di comparto.

Art. 3 (Servizio mensa e servizio alternativo di mensa)  

(1) Per il personale provinciale possono essere istituiti appositi servizi mensa, gestiti direttamente dall'Amministrazione oppure affidati ad un'impresa specializzata nel settore.

(2) Il personale provinciale può fruire dei servizi mensa, incluse le mense scolastiche, di altri enti, a condizione che tra l’Amministrazione provinciale e gli stessi enti sia stata stipulata una convenzione a tal proposito.

(3) L'Amministrazione mette a disposizione del personale provinciale un singolo buono pasto del valore previsto dall’art. 96 del CCI 12/02/2008 per giorno di lavoro, il quale può essere utilizzato in alternativa alla fruizione di un servizio mensa diretto, affidato o convenzionato di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto dei presupposti di cui al comma 4.

(4) Il personale provinciale ha diritto al buono pasto di cui al comma 3 a condizione che sussista uno dei seguenti presupposti:

  1. quando è prestata un’attività lavorativa giornaliera di non meno di sei ore, oppure un’attività di insegnamento giornaliera di non meno di 300 minuti da lunedì a giovedì, e di 5 ore oppure di un’attività di insegnamento giornaliera di non meno di 240 minuti il venerdì;
  2. quando l’orario giornaliero, in base alla determina da parte del/la superiore competente, è frazionato alla mattina e al pomeriggio o alla sera, a condizione che il rientro abbia una durata minima pari ad almeno un’ora o un’unità didattica;
  3. quando l’orario giornaliero, in base alla determina da parte del/la superiore competente, è frazionato al pomeriggio e alla sera, a condizione che il rientro abbia una durata minima pari ad almeno un’ora o un’unità didattica.

Il buono pasto deve essere utilizzato, a pena di decadenza, senza limiti di fasce orarie nel giorno di lavoro di riferimento;

(5) Il buono pasto dà diritto al consumo o all’acquisto di un pasto in un esercizio convenzionato. Se il consumo o l’acquisto di un pasto presso un esercizio convenzionato non è possibile a causa di un’intolleranza alimentare comprovata, il personale interessato è autorizzato a consumare o ad acquistare un pasto presso un esercizio non convenzionato.

(6) Qualora il personale che presta servizio prevalentemente in un distretto o in un’area assegnatoli non abbia la possibilità di consumare o di acquistare il pasto in un esercizio convenzionato o – in casi eccezionali – non convenzionato allo stesso spetta, alternativamente al buono pasto, un rimborso forfettario pari a 12,00 euro al giorno ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12/02/2008. 2)

2)
L’art. 3 è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, del Contratto collettivo di comparto per il personale provinciale 16 12.2024.

Art. 4 (Orario di lavoro del personale provinciale a tempo parziale)

(1) L’articolo 17, comma 1, del contratto di comparto del 24/11/2009 è così sostituito:

“1. Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale del 50 per cento può essere autorizzata, con il suo consenso e per particolari e temporanee esigenze di servizio, la prestazione di massimo 57 ore supplementari all’anno, che possono essere retribuite in applicazione della disciplina sulle ore straordinarie. Al personale con un contratto a tempo parziale di diversa entità il numero delle ore citate è corrispondentemente adattato.”.

(2) Entro un anno dalla pubblicazione del presente contratto le parti contrattuali valutano l’applicazione di questa disposizione.

Art. 5 (Formazione del personale)

(1) La lettera b) del comma 4 dell’articolo 18 del contratto di comparto del 04/07/2002 è così sostituita:

“b) partecipazione volontaria del personale che risulta essere di particolare interesse per l'Amministrazione, con fruizione di un congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi l'anno e assunzione del 50 per cento delle spese connesse da parte dell'Amministrazione (vedasi comma 6); questa percentuale può essere aumentata fino ad un massimo dell’80 per cento in caso di formazione particolarmente onerosa e lunga e in base ad un accordo individuale con il personale interessato in cui si definisce il numero di giorni di congedo straordinario retribuito.”.

Art. 6 (Compenso per relatori)

(1) Il comma 2 dell’articolo 6 dell’allegato 1 al contratto di comparto del 04/07/2002 è così sostituito:

“2. I compensi di cui al comma 1 non possono superare nell'anno solare il limite di 100 ore. In casi di comprovata eccezionalità tale limite massimo può essere aumentato a 130 ore.”.

Art. 7 (Clausola di salvaguardia)

(1) L’esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo può essere sospesa, anche parzialmente, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa di cui alla relazione sui costi.

Art. 8 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell’articolo 15 del contratto di comparto del 04/07/2002.

 

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