(1) Le prestazioni aggiuntive vengono svolte dagli/dalle infermieri/infermiere e dai tecnici sanitari di radiologia medica, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, dipendenti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Le stesse vengono svolte al di fuori dell’ordinario orario di lavoro con la finalità di una riduzione delle liste di attesa.
Le prestazioni aggiuntive vengono retribuite con un importo orario onnicomprensivo pari ad euro 50,00 lordi.
Il numero delle ore, nonché i reparti e servizi ammessi allo svolgimento di tali prestazioni sono da definirsi a livello aziendale.
Per la corresponsione delle prestazioni aggiuntive di cui al presente articolo viene messo a
disposizione, a partire dall’anno 2021, 1.000.000,00 di euro all’anno, oneri sociali inclusi.
(2) E’ ammesso a svolgere prestazioni aggiuntive il personale di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
- essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
- non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
(3) Qualora anche Io Stato metta a disposizione dei mezzi finanziari a tal fine, i mezzi finanziari che si rendono disponibili possono essere utilizzati per il finanziamento della contrattazione a livello aziendale. l mezzi finanziari resisi eventualmente disponibili devono essere usati ai fini dell’unificazione degli attuali accordi aziendali nell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Ciò vale anche nel caso in cui i mezzi finanziari non vengano utilizzati.