(1) Le graduatorie del personale docente delle scuole primarie che ha presentato domanda sono formate sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:
a) Frequenza dei seguenti corsi di studio:
• Corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria;
• Laurea magistrale in scienze religiose ad indirizzo pedagogico-didattico (quinquennale);
• corsi di formazione per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;
• corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria,
• corsi finalizzati al conseguimento della specializzazione per il tedesco risp. italiano come seconda lingua e lingua straniera per le alunne e alunni con background migratorio (classi di concorso 23/bis e 23/ter).
b) frequenza di corsi di studio finalizzati al conseguimento di un grado accademico di almeno 180 CFU nell’ambito pedagogico che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a);
c) frequenza di:
• corsi post-universitari;
• corsi per l’insegnamento ad indirizzo didattico differenziato Montessori riconosciuti dall’Amministrazione scolastica oppure per l’insegnamento in ospedale (“Heilstättenpädagogik”).
d) frequenza di corsi di studio finalizzati al conseguimento di un grado accademico di almeno 180 CFU che non rientra nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b).
e) Tirocinio che i docenti devono sostenere nell’ambito del concorso per la formazione e l’assunzione di dirigenti scolastici.
(2) Le graduatorie del personale docente delle scuole secondarie che ha presentato domanda sono formate sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:
a) frequenza dei seguenti corsi di studio:
• corso di tirocinio formativo attivo (TFA) oppure corso di studio per il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie;
• corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento
• della laurea (L) o del diploma accademico di primo livello nonché della laurea magistrale (LM) o del diploma accademico di secondo livello di cui al DM 249/2010;
• della Laurea magistrale in scienze religiose ad indirizzo pedagogico-didattico;
• del corso di studio “Lehramt”;
• della specializzazione per il tedesco risp. italiano come seconda lingua e lingua straniera per le alunne e alunni con background migratorio (classi di concorso 23/bis e 23/ter) e di titoli utili all’insegnamento di Tedesco come Lingua 2/straniera (“DAF/DAZ”) e di Italiano come Lingua 2/straniera.
c) frequenza dei seguenti corsi:
• Corsi universitari per l’insegnamento della materia nella seconda lingua o nella lingua straniera (CLIL);
• corsi per l’insegnamento ad indirizzo didattico differenziato Montessori riconosciuti dall’Amministrazione scolastica oppure per l’insegnamento in ospedale (“Heilstättenpädagogik”).
d) conseguimento di una seconda abilitazione all’insegnamento;
e) frequenza di corsi:
• post-universitari;
• finalizzati al conseguimento di titoli richiesti per l’insegnamento della disciplina in cui si sta prestando servizio;
• finalizzati al conseguimento di 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche (massimo 40 ore di permessi studio).
f) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea magistrale che non rientra nella fattispecie delle lettere b) – e).
g) Tirocinio che i docenti devono sostenere nell’ambito del concorso per la formazione e l’assunzione di dirigenti scolastici.
(3) I titoli di studio elencati alle singole lettere dei commi 1 e 2 hanno la stessa valenza.
(4) Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale o con orario ridotto ha diritto ai permessi per motivi di studio nel caso in cui il contingente non sia esaurito da parte del personale docente con contratto di lavoro a tempo pieno.
(5) A parità di posizione nell’ordine previsto dai commi 1 e 2, nell’ambito della stessa lettera, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio. In caso di parità di ordine e di anzianità di servizio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. La precedenza tra il personale docente con contratto di lavoro a tempo parziale o con orario ridotto è determinata dal maggiore numero di ore.
(6) Il rinnovo annuale dei permessi per motivi di studio finalizzati alla prosecuzione dei corsi di studio autorizzati avviene con priorità rispetto a nuove domande.
(7) I permessi per motivi di studio non utilizzati all’interno di un grado di scuola sono distribuiti, a necessità, fra gli altri gradi di scuola.
(8) Nel rispetto del contingente orario complessivo determinato ai sensi dell’art. 2, in caso di necessità, le ore a disposizione di una Intendenza, rispettivamente di una Direzione provinciale Scuole, possono essere concesse in fruizione ad altra Direzione provinciale Scuole o, rispettivamente, ad altra Intendenza scolastica.
(9) Le graduatorie provvisorie sono approvate e pubblicate entro il termine stabilito con circolare dall’Intendente scolastico competente risp. dalla Direttrice della Direzione provinciale Scuole.
(10) Entro cinque giorni di calendario dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte del personale all’Intendente scolastico competente risp. alla Direttrice della Direzione provinciale Scuole. L’amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
(11) Ultimate le operazioni di propria competenza, le graduatorie vengono approvate definitivamente e pubblicate.