In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

y'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020 1)
Secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019 - 2021

1)
Pubblicato nel B.U. 10 dicembre 2020, n. 50.

Sottoscritto in data 03.12.2020 in base deliberazione della Giunta provinciale n. 944 del 28.11.2020

Premessa
A seguito delle trattative tra le organizzazioni sindacali e la delegazione pubblica, le parti convengono sul presente accordo stralcio.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1) Il presente accordo si applica al personale dei seguenti comparti:

  1. Amministrazione provinciale;
  2. Servizio sanitario provinciale;
  3. Comuni, Residenze per anziani e Comunità comprensoriali;
  4. Istituto per l’edilizia sociale;
  5. Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Art. 2  (Durata e decorrenza)

(1) Il presente accordo costituisce il secondo accordo stralcio riferito al periodo contrattuale 2019-2021. Esso rimane comunque in vigore fino a quando non viene sostituito dal successivo contratto collettivo intercompartimentale.

(2) Gli effetti giuridici e/o economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Capo II
Trattamento economico

Art. 3  (Aumento della retribuzione)

(1) Sono confermati gli stipendi annui lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali di cui all’articolo 6, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale del 15 novembre 2011.

(2) L’indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è determinata, con decorrenza 1 gennaio 2021, come segue (+1,1 per cento calcolato sullo stipendio iniziale del livello retributivo superiore con quattro scatti e sull’indennità integrativa speciale delle singole qualifiche funzionali):

qualifica funzionale

Importo annuo lordo

1

11.523,63

Euro

2

11.624,54

Euro

3

11.698,19

Euro

4

11.792,10

Euro

5

11.895,55

Euro

6

12.033,60

Euro

7

12.212,90

Euro

7 ter

12.289,13

Euro

7 bis

12.368,22

Euro

8

12.437,02

Euro

9

12.686,24

Euro

Qualifica unica dirigenza sanitaria

12.890,89

Euro

1. qualifica dirigenti comunali ad esaurimento

13.217,65

Euro

(3) Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a definire entro il 31 dicembre 2021 una nuova disciplina della struttura retributiva di cui alla parte II, titolo I, del Contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, che dovrà prevedere, tra l’altro, l’unificazione dello stipendio base e dell’indennità integrativa speciale in un’unica voce stipendiale, nonché una nuova disciplina del salario accessorio.

La conclusione di tale accordo costituisce requisito fondamentale per l’inizio della contrattazione collettiva intercompartimentale riferita al triennio 2022-2024.

(4) L’aumento previsto dal presente articolo è corrisposto con le medesime modalità al personale della dirigenza e della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale.

(5) L’aumento di cui al co. 2 non trova applicazione per l’integrazione provinciale della pensione di cui all’articolo 46 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 4  (Effetti dell’aumento della retribuzione)

(1) I benefici economici risultanti dall’applicazione del precedente articolo hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. A tale fine, gli aumenti dell’indennità integrativa speciale sono rideterminati calcolando l’aumento relativo all’anno di cessazione dal servizio in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.

(2) L’aumento dell’indennità integrativa speciale di cui al presente accordo trova applicazione per il lavoro straordinario prestato a partire dal 1 gennaio 2021.

(3) L’aumento previsto dal presente accordo, escluso quanto previsto al comma 2, non producono effetti sugli istituti di carattere economico, per il cui calcolo le disposizioni vigenti rinviano ai relativi elementi retributivi. Per il calcolo, in attesa di nuova disciplina ai sensi dell’articolo 3, co. 3, si fa riferimento agli elementi retributivi in vigore al 31 dicembre 2018.

Art. 5  (Adeguamento all’inflazione)

(1) Al termine del triennio 2019-2021, l’Istituto provinciale di statistica (ASTAT), su incarico formale della parte pubblica e previo confronto con le sigle sindacali firmatarie del presente contratto, verifica gli eventuali scostamenti tra l’IPCA prevista e l’inflazione effettivamente realizzata in tale periodo.

(2) Il conguaglio degli scostamenti avverrà in sede di contrattazione collettiva intercompartimentale per il triennio 2022-2024 e dovrà essere realizzato non oltre il 30 giugno 2023.

Capo III
Servizio mensa e servizio alternativo di mensa

Art. 6  (Modifiche all’articolo 96 (servizio mensa) del Contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008)

(1) L’articolo 96 del Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica del 12 febbraio 2008 è così sostituito:

  1. L’istituzione di mense o di servizi di refezione aziendali, la stipulazione di convenzioni con esercizi alberghieri o imprese specializzate nel settore vengono disciplinati nel contratto di comparto.
  2. Nel contratto di comparto deve essere garantito che il personale con non meno di sei ore lavorative giornaliere e/o il personale che effettua rientri pomeridiani la cui durata minima viene determinata a livello di comparto possa usufruire del servizio mensa, del servizio alternativo di mensa o di un servizio sostitutivo di mensa per almeno un pasto.
  3. Per casi particolari previsti a livello di contratto di comparto può essere derogato dal limite delle sei ore lavorative.
  4. Al personale che ha diritto al pasto deve essere concesso il tempo necessario per il consumo del pasto.
  5. I servizi di refezione, inclusi quelli scolastici, possono, in quanto compatibili, essere utilizzati anche dal personale di altri enti sulla base di apposita convenzione.
  6. Le amministrazioni e gli enti di cui all’art. 1, co. 1, promuovono la stipula di tali convenzioni.
  7. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo l’Amministrazione provinciale stipula una convenzione con il Consorzio dei Comuni concernente la compartecipazione dell’Amministrazione provinciale al costo dei pasti del personale delle scuole dell’infanzia.
  8. A partire dal 1 gennaio 2021 la quota del buono elettronico a carico dell’Amministrazione è pari all’importo di 7,00 euro. L’implementazione di tale buono di importo pari a 7,00 euro può anche avvenire progressivamente, a livello di comparto, con riferimento all’importo, nonché ai beneficiari, nel rispetto degli eventuali vincoli contrattuali esistenti in capo alle singole amministrazioni.
  9. Nei giorni in cui il dipendente/la dipendente svolge anche solo parte della prestazione lavorativa in modalità agile non ha diritto al servizio mensa o al servizio alternativo di mensa.

Capo IV
Lavoro agile (Smart working)

Art. 7  (Lavoro agile (Smart working))

(1) All’art. 19 del Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica del 12 febbraio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al primo comma, dopo la lettera h), è inserita la seguente lettera i):
    “i) lavoro agile (Smart working):
    il lavoro agile o Smart working, di seguito denominato lavoro agile, è una modalità volontaria di esecuzione del rapporto di lavoro che ha lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che si realizza tramite la stipula di appositi accordi individuali tra le parti nel rispetto della disciplina quadro riportata nel seguente articolo 19/bis”;
  2. il secondo comma è soppresso e sostituito dal presente:
    “2. Nel contratto di comparto sono concordate le modalità di applicazione di uno o più modelli flessibili dell’orario di lavoro di cui al comma 1 tenuto conto delle specificità organizzative dei rispettivi servizi. Per quanto attiene alla lettera i), trova applicazione la disciplina quadro prevista all’art. 19/bis”.

Art. 8  (Disciplina quadro sul lavoro agile (Smart working))

(1) Dopo l’art. 19 del Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica del 12 febbraio 2008 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 19/bis – Disciplina quadro sul lavoro agile

1. Il lavoro agile può avere durata determinata o indeterminata e si caratterizza per un’organizzazione per fasi e/o per cicli di attività. Esso può comprendere l’intero rapporto di lavoro ovvero una parte di esso.

2. Il lavoro agile si basa sul raggiungimento di obiettivi e/o di una performance concordati.

3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, le attività lavorative in modalità di lavoro agile possono essere effettuate secondo un orario liberamente gestito, nella fascia oraria giornaliera compresa, di norma, tra le ore 06.00 e le ore 20.00.

In base alle esigenze di servizio possono essere comunque concordati precisi vincoli di orario e definite precise fasce di reperibilità.

Deve essere in ogni caso garantito il rispetto dei riposi orari e giornalieri previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e nei periodi di riposo deve essere assicurato il diritto alla disconnessione.

4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, le attività lavorative in modalità di lavoro agile possono essere espletate senza vincolo di luogo di lavoro.

Ai fini della scelta del luogo di lavoro, il personale deve prendere in considerazione la necessità di conciliare le esigenze di servizio con quelle personali nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

In caso di comprovate esigenze di servizio possono essere comunque concordati precisi vincoli di luogo di lavoro.

5. Il lavoro agile non prevede la prestazione di lavoro straordinario e non dà diritto ai buoni pasto.

6. Il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del personale che svolge la prestazione in lavoro agile e, a tal fine, consegna al personale e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

7. Il personale è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali dell’ente di appartenenza.

8. Gli enti possono fornire gli strumenti tecnici necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

9. Il datore di lavoro e il personale interessato possono motivatamente recedere dall’accordo individuale sul lavoro agile con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

10. L’accordo individuale tra il datore di lavoro e il personale interessato deve prevedere:

a. la durata dell’accordo;

b. la descrizione generale delle attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere;

c. le giornate e/o mezze giornate di cadenza settimanale oppure il numero di giornate e/o mezze giornate di lavoro agile utilizzabili in modo flessibile, con riferimento ad un periodo;

d. qualora necessario, la fascia oraria nell’ambito della quale deve essere svolta l’attività lavorativa e le fasce minime di rintracciabilità;

e. i tempi di riposo con diritto a disconnessione;

f. le caratteristiche del luogo o dei luoghi in cui è possibile prestare le attività in lavoro agile;

g. la strumentazione tecnologica necessaria per il lavoro agile, nonché l’eventuale strumentazione fornita da parte degli enti;

h. i termini del preavviso di recesso dall’accordo nel rispetto del co. 8.

11. Al personale in lavoro agile spetta il trattamento normativo ed economico complessivamente applicato al personale che svolge le proprie mansioni in presenza.

12. Il personale in lavoro agile vanta gli stessi diritti di formazione e aggiornamento del personale che svolge le proprie mansioni in presenza.

13. La prestazione dell’attività lavorativa in lavoro agile non varia la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, la posizione della lavoratrice o del lavoratore all’interno dell’amministrazione o dell’ente non modifica la relativa sede di lavoro assegnata.

14. Al termine di ciascun anno di applicazione dell’istituto viene assicurata puntuale informazione alle organizzazioni sindacali in merito alla numerosità e alla tipologia delle posizioni attivate.

15. Qualora non siano previsti precisi vincoli di orario e/o definite precise fasce di reperibilità ai sensi del co. 3, secondo periodo, nei giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile non trova applicazione l’art. 30, co. 16, laddove prevede che il competente superiore, in presenza di valide ragioni e nel rispetto delle norme sulla privacy, autorizza, con successiva giustificazione da parte del dipendente, la visita medica anche durante l’ordinario orario di lavoro, con la facoltà di fare rientrare in tale orario, in tutto o in parte, il tempo occorrente per raggiungere la destinazione e per il ritorno, nonché che in tale caso l’assenza dal servizio, pari o superiore a mezza giornata, è equi, agli effetti giuridici ed economici, all’assenza per malattia.”.

Capo V
Premio di produttività e premio speciale per l’eccezionale incremento del carico di lavoro durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Art. 9  (Produttività generale)

(1) I fondi degli enti già in dotazione per la produttività generale del personale di cui all’ art. 79 del Contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 sono incrementati, per l’anno 2020, come segue:

  1. per il comparto del personale dell’Amministrazione provinciale, il fondo per il 2020 viene incrementato di 6.973.218,00 euro lordi compresi gli oneri sociali;
  2. per il comparto del personale del Servizio sanitario provinciale, il fondo per il 2020 viene incrementato di 5.026.718,20 euro lordi compresi gli oneri sociali;
  3. i fondi degli altri enti di comparto di cui all’articolo 1 vengono incrementati in analogia a quanto previsto per l’incremento del fondo per il comparto del personale dell’Amministrazione provinciale e del comparto del personale del Servizio sanitario provinciale, tenendo conto delle particolari situazioni dei singoli comparti, fra cui anche la consistenza del fondo già in dotazione, in comparazione ai fondi dei due comparti del personale dell’Amministrazione provinciale e del Servizio sanitario provinciale.

(2) Le amministrazioni e gli enti si impegnano a provvedere all’erogazione del premio di produttività entro il 30 giugno 2021.

Art. 10  (Premio speciale per l’eccezionale incremento del carico di lavoro durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19)  

(1) Al personale delle amministrazioni e degli enti di cui all’art. 1 che, per le circostanze eccezionali determinate dalla proclamazione dello stato di emergenza a livello statale e dalla successiva adozione di provvedimenti restrittivi a causa dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dovuto far fronte ad un eccezionale incremento del carico di lavoro e che non rientra nell’ambito del personale incaricato dell’assistenza diretta e indiretta di persone affette da Covid-19 di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale del 2 settembre 2020, n. 678, nonché tra il personale di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale del 2 settembre 2020, n. 662, è riconosciuto un premio speciale una tantum di importo pari a 750,00 euro lordi.

(2) Per l’individuazione delle collaboratrici e dei collaboratori a cui destinare il premio speciale si fa riferimento ai seguenti criteri:

a. l’eccezionale incremento del carico di lavoro nel periodo dal 9 marzo 2020 al 3 maggio 2020, rispettivamente data di introduzione delle prime misure restrittive aventi ad oggetto l’intero territorio nazionale (e, quindi, anche la Provincia autonoma di Bolzano) e data di transizione alla c.d. fase due dell’emergenza epidemiologica;

b. ai fini dell’assegnazione del premio non rileva la circostanza che la prestazione lavorativa si sia svolta in presenza o attraverso altre modalità (ad es. in smart working);

c. ai fini dell’assegnazione del premio non rileva la qualifica funzionale della collaboratrice o del collaboratore e nemmeno il tipo di rapporto di lavoro, ovvero se a tempo pieno o a tempo parziale.

(3) I dirigenti responsabili assicurano un’ade-guata trasparenza rispetto ai criteri utilizzati per l’assegnazione dei premi alle collabora-trici e ai collaboratori, nonché un’adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

Capo VI
Disposizioni varie

Art. 11  (Interpretazione autentica dell’art. 8 dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019 – 2021 del 4 dicembre 2019)

(1) L’art. 8, co. 1, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019 – 2021 del 4 dicembre 2019 è da interpretare nel senso che l’aumento della retribuzione professionale docente mensile lorda spettante al personale docente delle scuole provinciali spetta anche al personale docente delle scuole provinciali in distacco dall’insegnamento nelle diverse forme previste.

(2) L’art. 8, co. 2, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019 – 2021 del 4 dicembre 2019 è da interpretare nel senso che la retribuzione professionale prevista per gli/le insegnanti della scuola dell’infanzia spetta anche agli/alle insegnanti della scuola dell’infanzia in distacco dall’insegnamento nelle diverse forme previste.

(3) L’art. 8, co. 3, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019 – 2021 del 4 dicembre 2019 è da interpretare nel senso che la retribuzione professionale prevista per gli/le collaboratori/trici pedagogici/che e per gli/le collaboratori/trici all’integrazione spetta anche ai/alle collaboratori/trici pedagogici/che e ai/alle collaboratori/trici all’integrazione in distacco dall’attività pedagogica e di integrazione nelle diverse forme previste.

Art. 12  (Modifica all’art. 84, co. 2, del Contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 (Indennità di coordinamento))

(1) All’art. 84, co. 2, del Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica del 12 febbraio 2008 è apportata la seguente modifica:

  1. dopo il secondo periodo, è inserita la seguente frase:
    “Per il personale del Servizio sanitario provinciale e per il personale delle Residenze per anziani l’indennità di coordinamento può essere erogata fino al doppio della misura massima prevista.”.

Art. 13  (Assistenza sanitaria integrativa)

(1) A partire dal 1 gennaio 2021 la quota annuale di contribuzione di cui all’art. 6 del Contratto collettivo intercompartimentale relativo al fondo sanitario integrativo della Provincia autonoma di Bolzano del 12 ottobre 2017 a carico del datore di lavoro per ogni dipendente iscritto/a è incrementata per un importo pari a euro 14,92.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 14  (Abrogazione di norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo e delle sue singole disposizioni cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso ed in particolare delle seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 3, co. 4, dell’Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021 del 4 dicembre 2019;
  2. l’art. 74, co. 4, del Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica del 12 febbraio 2008.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionAction Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActionc) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActiond) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActionf) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) Contratto di comparto
ActionActionh) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActioni) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionl) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActionn) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionq) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActions) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionu) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActionc') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActionh') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionn') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActiono') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActionr') Accordo24 novembre 2009
ActionActions') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionu') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionv') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActiona'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActionc'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActione'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActionf'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActioni'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionj'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionk'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo 24 luglio 2018
ActionActionm'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActionn'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActiono'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionp'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionq'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActions'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActiont'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionu'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionv'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActionx'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActionSottoscritto in data 03.12.2020 in base deliberazione della Giunta provinciale n. 944 del 28.11.2020
ActionActionA seguito delle trattative tra le organizzazioni sindacali e la delegazione pubblica, le parti convengono sul presente accordo stralcio.
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionTrattamento economico
ActionActionServizio mensa e servizio alternativo di mensa
ActionActionLavoro agile (Smart working)
ActionActionPremio di produttività e premio speciale per l’eccezionale incremento del carico di lavoro durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionb''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActionf''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionh''') Contratto collettivo 28 febbraio 2023
ActionActioni''') Accordo 28 febbraio 2023
ActionActionj''') Contratto collettivo intercompartimentale 24 agosto 2023
ActionActionk''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
ActionActionl''') Contratto collettivo intercompartimentale 31 ottobre 2023
ActionActionm''') Contratto collettivo 7 novembre 2023
ActionActionn''') Contratto collettivo 14 novembre 2023
ActionActiono''') Contratto collettivo 1 dicembre 2023
ActionActionp''') Contratto collettivo 22 dicembre 2023
ActionActionq''') Contratto collettivo 18 novembre 2024
ActionActionq''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024
ActionActionr''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActiont''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActionu''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024, n. 0000
ActionActionv''') Contratto collettivo 16 dicembre 2024
ActionActionw''') Contratto collettivo 18 dicembre 2024, n. 0
ActionActionx''') Contratto collettivo 9 gennaio 2025
ActionActionx''') Contratto collettivo 9 gennaio 2025
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico