(1) L’articolo 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituito:
“Art. 7 (Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni)
1. Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile validi per l'anno 2020:
- pensione per invalidi civili assoluti; pensione per ciechi civili assoluti; pensione per ciechi civili con residuo visivo; pensione per sordi: 16.982,49 euro;
- pensione per invalidi civili parziali: 4.926,35 euro.
2. Per i fini di cui al comma 1 il reddito da lavoro autonomo e dipendente degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento. Sono altresì esclusi dal calcolo i redditi soggetti a tassazione separata, come individuati dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione. In sede di prima liquidazione il reddito di riferimento è quello, dichiarato in via presuntiva, relativo all'anno nel quale decorre la prestazione.
4. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.
5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.”