(1) L’articolo 15 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituito:
“Art. 15 (Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva)
1. Ai fini della verifica del diritto a percepire le prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi l’Agenzia competente, non appena ricevuta, ai sensi dell'articolo 13, la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all’interessato una dichiarazione sostitutiva in cui attesta:
- di essere residente in provincia di Bolzano;
- di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea (UE), o cittadino di Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno con una durata minima di 1 anno da allegare in copia.
2. Al fine di percepire una prestazione di cui all’articolo 7, comma 1, l’interessato dichiara altresì:
- di non godere di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, erogate da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per cui si richiedono le prestazioni economiche per invalidità civile;
- il reddito presunto assoggettabile a IRPEF relativo all'anno nel quale decorre la prestazione.
3. Qualora la richiesta di cui ai commi 1 e 2 non abbia esito, l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all’Agenzia stessa nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.
4. Il beneficiario di una prestazione di cui all’articolo 7, comma 1, riconosciuta in sede di prima liquidazione in base ai redditi dichiarati in via presuntiva, presenta all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, entro il 30 settembre dell'anno successivo, una dichiarazione dei redditi personali assoggettabili a IRPEF effettivamente conseguiti. La dichiarazione è volta a verificare il non superamento della soglia massima di reddito nel primo anno di liquidazione della prestazione nonché ad accertare il diritto alla stessa dal secondo anno di liquidazione e fino al 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dev'essere presentata.
5. Ai soggetti che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente conseguiti entro il termine previsto dal comma 4, previo avviso e decorsi senza riscontro 30 giorni dal suo ricevimento, è sospesa l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito, a partire dal mese di dicembre. In caso di presentazione dei dati reddituali entro il termine previsto per la presentazione della successiva dichiarazione la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo, con erogazione degli arretrati; se la comunicazione è presentata dopo questo termine non si corrisponde alcun arretrato.
6. Il reddito del richiedente della prestazione deve rientrare nei limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione.”