(1) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.
(2) Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “sul piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “sui documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.
(3) Nel comma 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “a una delle ripartizioni competenti” sono sostituite dalle parole: “alla ripartizione competente”.
(4) Nella rubrica dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “Piano pluriennale provinciale” sono sostituite dalle parole: “Strumenti di programmazione strategica”.
(5) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La Giunta provinciale delibera i documenti di programmazione pluriennale, che delineano il quadro strategico di un’efficace politica per la ricerca scientifica e l’innovazione, definiscono gli indirizzi e le priorità di promozione e costituiscono la base del sistema di incentivazione”.
(6) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “dei documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui al comma 1”.
(7) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione” sono sostituite dalle parole: “i documenti di programmazione pluriennale per la ricerca scientifica e l’innovazione di cui all’articolo 6”.
(8) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) assegnazioni e altri vantaggi economici, anche pluriennali, per garantire e sostenere la continuità di programmazione e l’attività ordinaria di università e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati dotati di personalità giuridica, di enti funzionali e strumentali della Provincia nonché di altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca scientifica;”.
(9) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“k) attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.”.
(10) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 9/bis (Forme di agevolazione per la ricerca scientifica)
1. La Provincia attua le azioni previste all’articolo 9 utilizzando i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:
- contributi;
- assegnazioni;
- premi e borse di studio;
- quote di partecipazione.
2. La Provincia può inoltre effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi per l’attuazione di iniziative nel campo della divulgazione e della comunicazione scientifica nonché di campagne di sensibilizzazione ed eventi su tematiche inerenti alla ricerca scientifica.”
(11) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “formazione e consulenza” sono sostituite dalle parole: “consulenza in materia di innovazione anche”.
(12) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:
“d) sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento dell’assunzione di personale altamente qualificato oppure del distacco temporaneo di personale altamente qualificato da parte di università, organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e imprese, nonché tramite la concessione di premi alle imprese per l’assunzione di personale altamente qualificato;”.
(13) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “strutture di ricerca” sono sostituite dalle parole: “organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e privati”.
(14) Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “alla realizzazione di brevetti” sono sostituite dalle parole: “all’acquisizione di diritti di proprietà industriale”.
(15) Nella lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “promozione della”.
(16) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:
“j) partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese nonché capitalizzazione di nuove imprese o di imprese innovative in fase di costituzione;”
(17) Nella lettera k) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “alle spese di gestione per” sono sostituite dalle parole: “finanziamento delle spese di gestione di” e le parole: “centri di competenza” sono sostituite dalle parole: “poli di innovazione”.
(18) Nella lettera m) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, le parole: “iniziative rivolte” sono sostituite dalle parole: “aiuti alle imprese volti”.
(19) Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“o) attuazione di campagne di sensibilizzazione, eventi e altre iniziative in materia di innovazione, ricerca e sviluppo. A tal fine la Provincia può anche effettuare spese dirette e conferire appositi incarichi.”.
(20) Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. La Provincia può concedere le agevolazioni economiche di cui al comma 1 direttamente o tramite società controllate, in-house, aziende speciali, enti strumentali della Provincia stessa o enti da essa dipendenti. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di tali agevolazioni.”
(21) Al termine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “, gli enti funzionali e strumentali della Provincia nonché le altre strutture di alta formazione, pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca scientifica;”.
(22) Al termine della lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “oppure che svolgano attività di ricerca scientifica;”.
(23) Nel comma 7 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, dopo la parola: “innovazione” sono inserite le parole: “e della ricerca scientifica” e dopo le parole: “strutture provinciali” sono aggiunte le parole: “oppure anche di soggetti esperti esterni, pubblici o privati.”.
(24) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, le parole: “Il piano pluriennale” sono sostituite dalle parole: “I documenti di programmazione pluriennale”.
(25) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 217.500,00 euro per l’anno 2020, in 332.500,00 euro per l’anno 2021 e in 332.500,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.