(1) Salvo quanto previsto agli articoli 2, 4, 5, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 32, 33 e 35 all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.