Tenuto conto che il presente contratto modifica l’impianto delle precedenti aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in via eccezionale, sino a che una nuova disciplina collettiva intercompartimentale comune a tutti i comparti non preveda altro.
Per l’area contrattuale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale sono considerate rappresentative e quindi ammesse alla relativa contrattazione le organizzazioni sindacali che:
Per la contrattazione decentrata sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali che sono firmatarie del contratto collettivo provinciale oppure le organizzazioni sindacali che abbiano un numero di iscritti tra il personale dell’area contrattuale non inferiore al 15%.
La rappresentatività sindacale viene accertata al 30 novembre di ogni anno. Tale rappresentatività è valida per l’anno solare successivo.