(1) E’ definita indennità di posizione storica quella già percepita alla data di entrata in vigore del presente contratto. Essa è corrisposta nella medesima misura e con le medesime modalità al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, anche in vigenza del nuovo contratto collettivo.
(2) Per il personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto sono fissati i seguenti importi annui:
- per il personale inquadrato nella fascia funzionale A: 10.448,24 Euro,
- per il personale inquadrato nella fascia funzionale B: 6.849,40 Euro.
(3) Al personale con esperienza professionale pari o superiore a 5 anni che alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato in fascia A è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella misura di 1.300,00 Euro annuo.
(4) Al personale con esperienza professionale pari o superiore a 5 anni che alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato in fascia A e che beneficia delle disposizioni di cui all’articolo 37 e/o articolo 51 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, l’indennità fissa aggiuntiva indicata al comma 3 viene aumentata dell’importo corrispondente alle ore aggiuntive programmate, attribuite ai sensi degli articoli 37 e 51 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, e prestate alla data di entrata in vigore del presente contratto, decurtate di un’ora. L’importo dell’aumento non può essere superiore al valore di 2 ore aggiuntive programmate prestate alla data di entrata in vigore del presente contratto. Detta indennità, decurtata del rateo della 13. mensilità, sarà corrisposta per 13 mensilità.
(5) Il personale con esperienza professionale pari o superiore a 5 anni, in maternità o congedo parentale alla data di entrata in vigore del presente contratto, che, al momento dell’assenza per maternità o congedo parentale non era titolare di ore aggiuntive programmate percepisce, a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva indicata al comma 3 e calcolata con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.
(6) Il personale con esperienza professionale pari o superiore a 5 anni, in maternità o congedo paren-tale alla data di entrata in vigore del presente contratto, che, al momento dell’assenza per maternità o congedo parentale era titolare di ore aggiuntive programmate, percepisce, a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva determinata secondo la procedura indicata al comma 4 e calcolata con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno.
(7) Per i direttori di struttura complessa, la tariffa di un’ora aggiuntiva programmata ai fini della determinazione dell’indennità di posizione fissa aggiuntiva è pari a 218,00 Euro.
(8) Al personale assunto o riassunto in fascia funzionale B o in fascia funzionale A o passato dalla fascia funzionale B in fascia funzionale A del ruolo unico, con esperienza professionale inferiore a 5 anni, che, al momento dell’entrata in vigore del presente contratto presta ore aggiuntive programmate, è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella seguente misura:
- fascia funzionale “A” : euro 5.400,00 annuo,
- fascia funzionale “B” :euro 1.750,00 annuo.
(9) Nel caso di passaggio del personale di cui al comma 8 dalla fascia funzionale B alla fascia funzionale A, l’indennità è dovuta nella misura di cui al comma 8, lettera a), con perdita di ogni parte economica risultante dalla ex indennità per ore aggiuntive programmate, inclusa l’eventuale indennità ad personam di cui all’articolo 51 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, e successive modifiche.
(10) Al personale assunto o riassunto in fascia funzionale B o in fascia funzionale A, o passato dalla fascia funzionale B in fascia funzionale A del ruolo unico, con esperienza professionale inferiore a 5 anni e che al momento dell’entrata in vigore del presente contratto non presta ore aggiuntive programmate, autorizzate ai sensi degli articoli 37 e 51 del contratto collettivo di comparto 5 novembre 2003, è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva nella seguente misura:
- fascia funzionale “A”: euro 3.000,00 annuo,
- fascia funzionale “B”: euro 1.750,00 annuo.
Gli importi indicati valgono anche per il personale assunto dopo l’entrata in vigore del presente contratto
(11) Al personale in maternità o in congedo parentale con esperienza professionale inferiore a 5 anni, che al momento dell’assenza per maternità o congedo parentale era titolare di ore aggiuntive programmate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva indicata al comma 8.
(12) Al personale in maternità o in congedo parentale, con esperienza professionale inferiore a 5 anni, che al momento dell’assenza per maternità o congedo parentale non prestava ore aggiuntive programmate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto è dovuta l’indennità di posizione fissa aggiuntiva indicata al comma 10.
(13) Per il personale part-time in maternità o in congedo parentale, l’indennità di posizione fissa aggiuntiva corrisposta, ferma restando la base di calcolo, è ridotta in proporzione all’orario di lavoro prestato ovvero agli emolumenti percepiti durante l’assenza per maternità o congedo parentale.
(14) L'indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva è corrisposta per 13 mensilità.
(15) L’indennità di posizione fissa aggiuntiva, che viene istituita con il presente contratto al fine di superare la previgente disciplina della prestazione e retribuzione delle ore aggiuntive programmate ex articolo 37 del contratto collettivo di comparto del 5 novembre 2003, e successive modifiche, e per superare la clausola di garanzia ex articoli 50 e 51 del contratto stesso, non è assoggettata agli aumenti generali della retribuzione fondamentale o di parti di essa, che in futuro verranno applicati.
(16) Per esperienza professionale di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12 del presente articolo si intende quella definita ai commi 4 e 5 dell’articolo 13.