La delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del contratto collettivo intercompartimentale prendono atto dei provvedimenti già adottati a livello nazionale e provinciale, concernenti varie misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui, Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, Decreto- Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, DPCM dd. 1, 4, 8 e 9 marzo 2020, DPCM del 1° aprile 2020, varie ordinanze presidenziali contingibili e urgenti del Presidente della Provincia, tra cui n. 13/2020 e n. 20/2020, Decreto- Legge 17 marzo 2020, n. 18, varie direttive ministeriali e circolari dei Direttori Generali, tra cui la circolare 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 1° aprile 2020.
La delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del contratto collettivo intercompartimentale prendono atto che i succitati Decreti-Legge, decreti, regolamenti, direttive e circolari contengono, tra l’altro, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e misure da adottare dal personale delle amministrazioni pubbliche; ribadiscono che le misure adottate sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento e tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa strettamente funzionale alla gestione dell’emergenza e delle attività indifferibili; prendono atto che le misure adottate prevedono lo smart working quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che le pubbliche amministrazioni garantiscono modalità semplificate e temporanee di accesso;
La delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali del contratto collettivo intercompartimentale confermano il loro impegno assunto con il contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, ossia migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra le prestazioni contrattualmente dovute e quelle effettivamente rese, identificando articolazioni e modalità di gestione flessibile dell’orario di lavoro.
La delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali del Contratto collettivo intercompartimentale ritengono fondamentale promuovere orientamenti comuni e condivisi per agevolare le amministrazioni pubbliche interessate, nell’estesa adozione di modalità organizzative di lavoro agile e piani di sicurezza anti-contagio, al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio e mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente a garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi del personale interessato.
In considerazione del fatto che l’attuale stato emergenziale necessita una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro la delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali del Contratto collettivo intercompartimentale, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente,
convengono:
per la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe):
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono modalità di comunicazione e confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative sui punti del presente protocollo al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale.
2. È assolutamente necessario ed opportuno utilizzare la modalità lavorativa dello smart working come forma ordinaria del lavoro, sia per contenere la diffusione del contagio e mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico sia per garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi del personale interessato. La forma agile di attività lavorativa è estesa anche alla possibilità di frequenza a diversi corsi formativi on line obbligatori.
3. Le pubbliche amministrazioni promuovono il più ampio ricorso possibile alla modalità lavorativa dello smart working. Le rispettive decisioni competono, per quanto compatibile con l’organizzazione dell’ente interessato, al/alla responsabile direttore/direttrice di ripartizione o di unità organizzativa ovvero al responsabile del personale.
4. Le pubbliche amministrazioni individuano le attività che non possono essere espletate nella modalità dello smart working e definiscono puntualmente le attività indispensabili e indifferibili da prestare in forma di presenza fisica sul posto di lavoro.
5. Le attività indispensabili e indifferibili da prestare in presenza fisica sul posto di lavoro e le attività eseguibili nella metodologia di smart working, vengono ripartite tra il personale interessato con il metodo della turnazione e/o rotazione. Vengono previsti orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
6. Le pubbliche amministrazioni garantiscono le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività devono essere svolte in presenza del personale, prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività svolte.
7. Fermo restando il diritto di richiedere il congedo parentale straordinario nonché il prolungamento dei giorni di permesso ex legge n. 104/1992, per il personale, per il quale non sia possibile ricorrere alla modalità di smart working, che abbia attinto a tutte le attività di formazione a distanza possibili, e che non sia chiamato a espletare le proprie mansioni in presenza fisica sul proprio posto di lavoro per motivi strettamente collegati alla pandemia Covid-19, l’assenza dal lavoro viene giustificata con l’utilizzo degli istituti giuridici di seguito indicati, seguendo il seguente ordine:
- congedo ordinario maturato nel 2019 non goduto;
- recupero di ore straordinarie maturate nel 2019 non recuperate rispettivamente pagate;
- congedo ordinario maturato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 non goduto;
- recupero di ore straordinarie maturate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 non recuperate rispettivamente pagate;
- congedo straordinario per gravi motivi (intere 5 giornate, fruibili anche in mezze giornate);
- banca d’ore a debito tramite deposito di ore non lavorate, in base a tempi “morti”, causati dallo stato di emergenza, e per garantire sia il contenimento della diffusione del contagio e la salute del personale, sia i livelli retributivi dello stesso, in una banca ore a debito nella misura massima di un numero di ore corrispondente a due settimane lavorative. Terminato lo stato di emergenza, il recupero delle ore in debito accumulate nella banca d’ore a debito dovrà effettuarsi entro il 2021, secondo un piano da concordare che dovrà tenere conto sia delle esigenze del servizio che delle necessità del personale interessato;
- individuale, motivata esenzione dal servizio come previsto dall’articolo 87, comma 3 del decreto- legge n. 18/2020, per il personale che per la natura delle prestazioni svolte non può ricorrere allo smart working, al fine di salvaguardare la retribuzione complessiva di quel personale costretto ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all’eccezionalità della pandemia da Covid-19;
- con riferimento al congedo parentale straordinario indicato al presente punto si specifica che lo stesso spetta per quindici giorni lavorativi.
8. Il personale, incluso quello di cui al precedente comma 7, può dichiarare la propria disponibilità per essere messo a disposizione di altri enti facenti parte del contratto collettivo intercompartimentale che, in base allo stato di emergenza, ne avessero bisogno.
9. Il personale impossibilitato ad espletare le proprie attività lavorative presso la propria sede di servizio può essere chiamato ad espletare le stesse oppure attività simili presso un’altra sede di servizio dello stesso ente oppure scegliere volontariamente ad espletare la propria attività lavorativa presso una sede di un altro ente dello stesso comparto, qualora ne sussista l’assoluta necessità per far fronte allo stato di emergenza Covid-19 e dietro specifica richiesta.
10. Il personale da esentare dal servizio in forza dell’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera g) del precedente punto 7. può essere chiamato ad espletare le proprie attività lavorative o attività lavorative simili presso un’altra sede di servizio dello stesso ente o presso una sede di servizio di un altro ente, anche non appartenente allo stesso comparto, qualora ne sussista l’assoluta necessità per contrastare lo stato di emergenza Covid-19 e dietro specifica richiesta.
11. Nell’anno 2020 il personale conserva il diritto di fruire, a richiesta, un periodo di congedo ordinario di 10 giorni di lavoro consecutivi nel caso di un orario di servizio settimanale articolato su 5 giorni e di 12 giorni di lavoro consecutivi nel caso di un orario di servizio settimanale articolato su 6 giorni secondo le modalità previste dall’articolo 23, comma 3 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, anche nel caso in cui nel periodo della sua fruizione le giornate di congedo non fossero ancora maturate o fossero maturate solo in parte.
12. Qualora non fosse possibile procedere al recupero delle ore a debito le somme equivalenti vengono decurtate da spettanze al personale, previo accordo con lo stesso, qualora lo stesso non cessi dal servizio.
13. La delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative si impegnano ad avviare, entro breve, l’apertura di un tavolo di contrattazione collettiva ai fini di prevedere un ulteriore riconoscimento economico in sede di definizione del premio di produttività 2020 da destinare al personale che è stato particolarmente coinvolto nell’adempimento della gestione delle attività in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che non rientra tra il personale incaricato dell’assistenza sia diretta che indiretta di persone affette da Covid-19 di cui all’articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3. Per il riconoscimento economico del personale dell’ambito sanitario e sociale, ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 3/2020. Il riconoscimento economico per il personale dell’ambito sanitario e sociale di cui all’articolo 29 della legge provinciale n. 3/2020 avviene previa discussione in coordinamento con le rispettive organizzazioni sindacali del relativo comparto.
14. Al personale del comparto sanità che presta ore di plusorario le stesse sono retribuite anche nel periodo di cui alle lettere f) e g) del succitato punto 7.
Le stesse, devono tuttavia essere effettivamente svolte nel periodo di recupero delle ore negative accumulate in debito nella banca d’ore.
15. Per i firmatari del presente protocollo d'intesa, viene istituito un punto di riferimento centrale presso la ripartizione personale dell’Amministrazione provinciale. Tale organismo fornisce assistenza per garantire l'applicazione corretta e uniforme del presente protocollo d’intesa.