(1) Al personale di cui all’articolo 1 del presente accordo, è corrisposta l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato richiesto per l’accesso al profilo di appartenenza, ovvero, nei casi di assunzione in deroga al requisito di bilinguismo, consentiti dalla legge, anche per quello inferiore posseduto.
(2) Per il personale di cui al comma 1 l’indennità di bilinguismo è corrisposta, quale elemento distinto dallo stipendio. Tale indennità è corrisposta mensilmente e ha effetto sulla tredicesima mensilità.
(3) L’indennità di bilinguismo mensile lorda è determinata come segue:
| indennità di bilinguismo |
attestato di bilinguismo A2 (ex livello D) |
€51,50 |
attestato di bilinguismo B1 (ex livello C) |
€56,65 |
attestato di bilinguismo B2 (ex livello B) |
€79,31 |
attestato di bilinguismo C1 (ex livello A) |
€88,58 |
(4) L’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, certificato dall’apposita Commissione istituita in applicazione dell’articolo 12 dell’allegato 2 del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell’area medica-medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del 28 agosto 2001, ai fini del riconoscimento della identità di bilinguismo del presente articolo è equiparato all’attestato di bilinguismo B2 (ex livello B).
(5) Rimangono esclusi dalla disciplina di cui al presente e al successivo articolo 7 CCI 2008 il personale dirigente medico e medico veterinario, i dirigenti sanitari farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi e la dirigenza delle professioni sanitarie e i dirigenti amministrativi come definito nel contratto collettivo intercompartimentale della dirigenza del 24/08/2023.
(6) Rimangono esclusi dalla disciplina di cui al presente e al successivo articolo 7 del CCI 2019 il personale docente delle scuole provinciali, gli/le insegnanti della scuola dell’infanzia, i/le collaboratori/trici pedagogici/che e i/le collaboratori/trici all’integrazione. Per tale personale rimangono in vigore le discipline specifiche previste nei relativi contratti collettivi vigenti, in particolare l’articolo 33 del contratto di comparto per il personale docente delle scuole provinciale del 27 giugno 2013.
(7) In aggiunta all’indennità di bilinguismo del presente articolo, rimane confermata per gli aventi diritto, nella percentuale e nelle modalità previste, l’indennità per l’uso della lingua ladina così come disciplinata all’articolo 81 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008. 3)