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q'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 01)
Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019 - 2021

1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 13 dicembre 2019, n. 50

Premessa

Con deliberazione n. 352 del 14/05/2019 la Giunta Provinciale ha emanato le direttive riguardanti la contrattazione collettiva per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio giuridico ed economico 2019-2021. Con la medesima deliberazione, la delegazione pubblica è stata autorizzata alla stipulazione di accordi stralcio.

A seguito di articolate trattative con le organizzazioni sindacali e la delegazione pubblica trattante si è ritenuto necessario procedere ad un accordo stralcio (di seguito “accordo”) relativamente ad un adeguamento all’inflazione, alla produttività e alla valorizzazione delle competenze linguistiche, nonché della retribuzione professionale.

Il presente accordo sarà parte essenziale ed integrante del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente accordo si applica al personale dei seguenti comparti:

  1. Amministrazione provinciale;
  2. Servizio sanitario provinciale;
  3. Comuni, Residenze per anziani e Comunità comprensoriali;
  4. Istituto per l’edilizia sociale;
  5. Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Art. 2 (Durata, decorrenza e procedure di applicazione)

(1) Il presente accordo riguarda il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021. Esso rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo intercompartimentale. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Art. 3 (Aumento della retribuzione)

(1) Sono confermati gli stipendi annui lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali di cui all’articolo 6, comma 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 15 novembre 2011.

(2) L’indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è determinata, con decorrenza 1° gennaio 2019, come segue (+0,9 per cento calcolato sullo stipendio iniziale del livello retributivo superiore con quattro scatti e sull’indennità integrativa speciale delle singole qualifiche funzionali):

 

qualifica funzionale

 

importo annuo lordo

1

11.074,07

 Euro

2

 11.123,95

 Euro

3

 11.171,73

 Euro

4

 11.238,85

 Euro

5

 11.301,38

 Euro

6

11.388,95  

 Euro

7

11.491,05  

 Euro

7 ter

 11.546,93

 Euro

7 bis

 11.596,32

 Euro

8

 11.616,75

 Euro

9

11.732,96  

 Euro

qualifica unica dirigenza sanitaria

11.755,36

 Euro

1° qualifica dirigenti comunali ad esaurimento

12.096,00

 Euro

 

(3) L’indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è determinata, con decorrenza 1° gennaio 2020, come segue (+1,0 per cento calcolato sullo stipendio iniziale del livello retributivo superiore con quattro scatti e sull’indennità integrativa speciale delle singole qualifiche funzionali):

 

qualifica funzionale

importo annuo lordo

1

11. 287,03

 Euro

2

 11.361,08

 Euro

3

 11.421,12

 Euro

4

 11.500,93

 Euro

5

 11.582,84

 Euro

6

11.694,32  

 Euro

7

11.832,99  

 Euro

7 ter

 11.898,52

 Euro

7 bis

 11.961,97

 Euro

8

 12.005,32

 Euro

9

12.184,54  

 Euro

qualifica unica dirigenza sanitaria

12.293,27

 Euro

1° qualifica dirigenti comunali ad esaurimento

12.627,24

 Euro

 

(4)2)

(5) Gli aumenti previsti dal presente articolo sono corrisposti con le medesime modalità al personale della dirigenza e della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale.

(6) Gli aumenti di cui ai commi 2 fino a 4 non trovano applicazione per l’integrazione provinciale della pensione di cui all’articolo 46 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

2)
Abrogato dall'art 14, comma 1, lettera a), del "Secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021" del 3 dicembre 2020.

Art. 4 (Effetti degli aumenti della retribuzione)

(1) I benefici economici risultanti dall’applicazione dei precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. A tale fine gli aumenti dell’indennità integrativa speciale sono rideterminati calcolando l’aumento relativo all’anno di cessazione dal servizio in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.

(2) Gli aumenti dell’indennità integrativa speciale di cui al presente accordo trovano applicazione per il lavoro straordinario prestato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente contratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3) Gli aumenti previsti dal presente accordo, escluso quanto previsto al comma 2, non producono effetti sugli istituti di carattere economico per il cui calcolo le disposizioni vigenti rinviano ai relativi elementi retributivi. Per il calcolo, in attesa di nuova disciplina ai sensi del comma 4 dell’articolo 3, si fa riferimento, agli elementi retributivi in vigore al 31/12/2018.

Art. 5 (Adeguamento all’inflazione)

(1) Previo confronto tra le parti sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale una verifica circa eventuali scostamenti tra inflazione prevista e quella reale effettivamente documentata. Il recupero dell’eventuale scostamento avverrà entro il primo anno del successivo triennio contrattuale.

Art. 6 (Indennità di bilinguismo – ambito di applicazione, definizione e determinazione – indennità per l’uso della lingua ladina)  

(1) Al personale di cui all’articolo 1 del presente accordo, è corrisposta l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato richiesto per l’accesso al profilo di appartenenza, ovvero, nei casi di assunzione in deroga al requisito di bilinguismo, consentiti dalla legge, anche per quello inferiore posseduto.

(2) Per il personale di cui al comma 1 l’indennità di bilinguismo è corrisposta, quale elemento distinto dallo stipendio. Tale indennità è corrisposta mensilmente e ha effetto sulla tredicesima mensilità.

(3) L’indennità di bilinguismo mensile lorda è determinata come segue:

indennità di bilinguismo

attestato di bilinguismo A2 (ex livello D)

51,50

attestato di bilinguismo B1 (ex livello C)

56,65

attestato di bilinguismo B2 (ex livello B)

79,31

attestato di bilinguismo C1 (ex livello A)

88,58

(4) L’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, certificato dall’apposita Commissione istituita in applicazione dell’articolo 12 dell’allegato 2 del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell’area medica-medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del 28 agosto 2001, ai fini del riconoscimento della identità di bilinguismo del presente articolo è equiparato all’attestato di bilinguismo B2 (ex livello B).

(5) Rimangono esclusi dalla disciplina di cui al presente e al successivo articolo 7 CCI 2008 il personale dirigente medico e medico veterinario, i dirigenti sanitari farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi e la dirigenza delle professioni sanitarie e i dirigenti amministrativi come definito nel contratto collettivo intercompartimentale della dirigenza del 24/08/2023.

(6) Rimangono esclusi dalla disciplina di cui al presente e al successivo articolo 7 del CCI 2019 il personale docente delle scuole provinciali, gli/le insegnanti della scuola dell’infanzia, i/le collaboratori/trici pedagogici/che e i/le collaboratori/trici all’integrazione. Per tale personale rimangono in vigore le discipline specifiche previste nei relativi contratti collettivi vigenti, in particolare l’articolo 33 del contratto di comparto per il personale docente delle scuole provinciale del 27 giugno 2013.

(7) In aggiunta all’indennità di bilinguismo del presente articolo, rimane confermata per gli aventi diritto, nella percentuale e nelle modalità previste, l’indennità per l’uso della lingua ladina così come disciplinata all’articolo 81 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008. 3)

3)
L’art. 6 è stato così sostituito dall’art. 20, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 18 novembre 2024.

Art. 7 (Indennità di bilinguismo – norme speciali)

(1) Al fine di favorire l'implementazione della cultura della bilinguità, elemento cardine dell’autonomia e fondamentale per la cultura di convivenza in Alto Adige, al personale in possesso di un attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca superiore a quello previsto dai requisiti d’accesso al proprio profilo professionale o d’inquadramento, compete l’indennità di bilinguismo corrispondente al livello di conoscenza superiore attestata. Tale indennità è corrisposta mensilmente e ha effetti sulla 13. mensilità.

(2) Compete al dipendente produrre la documentazione attestante il requisito necessario per l’indennità superiore, che viene riconosciuta, previa domanda, dal primo giorno del mese successivo. 4)

4)
L’art. 7 è stato così sostituito dall’art. 21, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 18 novembre 2024.

Art. 8 (Retribuzione professionale per il personale docente delle scuole provinciali, per gli/le insegnanti della scuola dell’infanzia, per i/le collaboratori/trici pedagogici/che e per i/le collaboratori/trici all’integrazione insegnante della scuola dell’infanzia)

(1) A decorrere dal 01/01/2020 la retribuzione professionale docente mensile lorda spettante al personale docente delle scuole provinciali è incrementata di euro 120,00 lordi.

(2) A decorrere dal 01/01/2020 agli/alle insegnanti della scuola dell’infanzia è corrisposta una retribuzione professionale mensile lorda pari a euro 120,00.

(3) A decorrere dal 01/01/2020 ai/alle collaboratori/trici pedagogici/che e ai/alle collaboratori/trici all’integrazione è corrisposta una retribuzione professionale mensile lorda pari a euro 110,00.

(4) La retribuzione professionale docente, come incrementata in forza del comma 1 e la retribuzione professionale di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte in dodici rate mensili.

(5) Le indennità di cui al presente articolo non seguono gli aumenti generali della retribuzione. 5)

5)
Vedi anche l'art. 11 (Interpretazione autentica) del "Secondo accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021" del 3 dicembre 2020.

Art. 9 (Personale del servizio handicap)

(1) Al personale del servizio handicap di prima assunzione antecedente il 01/02/2002 di cui all’articolo 4 dell’accordo integrativo del 30/11/2001 all’accordo di comparto dei dipendenti Comunali, delle Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P., l’indennità d’istituto è aumentata con decorrenza 01/01/2020 di euro 40,00 lordi mensili.

(2) L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta in 12 rate mensili.

Art. 10 (Produttività generale)

(1) I fondi degli enti già in dotazione per la produttività generale del personale di cui all’art. 79 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 sono incrementati, per l’anno 2019, come segue:

  1. Per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale il fondo per il 2019 viene incrementato di 7.204.261,54 euro lordi compresi gli oneri sociali;
  2. Per il comparto del personale del servizio sanitario provinciale il fondo per il 2019 viene incrementato di 4.795.738,46 euro lordi compresi gli oneri sociali;
  3. I fondi degli altri enti di comparto di cui all’articolo 1 vengono incrementati in analogia a quanto previsto per l’incremento del fondo per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale e del comparto del personale del servizio sanitario provinciale, tenendo conto delle particolari situazioni dei singoli comparti, fra cui anche la consistenza del fondo già in dotazione, in comparizione ai fondi dei due comparti, personale dell’amministrazione provinciale e servizio sanitario provinciale.

Art. 11 (Abrogazione di norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo e delle singole disposizioni dello stesso cessa l’applicazione delle norme in-compatibili con lo stesso, ed in particolare delle seguenti disposizioni:

  1. L’articolo 12, dell’allegato 2 del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale dell’area medica-medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del 28 agosto 2001.
  2. Il blocco della progressione economica, previsto al comma 2 dell’articolo 4 allegato 2 del contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale, escluso il personale dell’area medica-medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del 7 aprile 2005.
  3. Il comma 3 dell’articolo 36 del contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica del 27 giugno 2013 relativo al periodo 2005-2008.

 

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