(1) Nel comma 1 dell’articolo 11 del contratto collettivo di comparto 24 novembre 2009 sull'orario di lavoro del personale provinciale, le parole “o in possesso dell’idoneità e con un’anzianità di servizio di almeno 3 anni alla data prevista per la presentazione delle domande” sono soppresse.
(2) Il comma 2 dell’articolo 11 del contratto di comparto 24 novembre 2009 sull'orario di lavoro del personale provinciale è così sostituito:
“2. I posti a tempo parziale previsti per l’orario prolungato, i posti a tempo parziale per l’integrazione delle bambine o dei bambini con disabilità e i posti a tempo parziale per il progetto concernente la seconda lingua L2 non vengono presi in considerazione per la determinazione del contingente dei posti a tempo parziale di cui al comma 1.”
(3) Il comma 5 dell’articolo 11 del contratto di comparto 24 novembre 2009 sull'orario di lavoro del personale provinciale è così sostituito:
“5. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato non può presentare domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un tempo parziale. Tale personale può però scegliere, nel rispetto della disciplina vigente per l’assegnazione dei posti al personale delle scuole di infanzia, un posto a tempo parziale, se disponibile e nella forma indicata nell’elenco dei posti. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 che valgono anche per il personale a tempo determinato con idoneità.”
(4) Nel comma 3 dell’articolo 13 del contratto di comparto 24 novembre 2009 sull'orario di lavoro del personale provinciale le parole “entro il 31 marzo” sono sostituite dalle parole “entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale”.
(5) L’articolo 14 del contratto di comparto 24 novembre 2009 sull'orario di lavoro del personale provinciale è così sostituito:
“Art. 14 (Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si rinnova tacitamente, salvo disdetta presentata da parte del personale o da parte dell’Amministrazione entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, di anno in anno scolastico nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili e nel rispetto dell’eventuale graduatoria formata ai sensi dell’articolo 13, comma 4.
2. Al fine di poter adottare la stabilizzazione massima possibile del personale delle scuole di infanzia, per il personale a tempo parziale, che originariamente era titolare di un posto a tempo pieno nella stessa scuola di infanzia, non esiste il diritto di ritornare direttamente su tale posto a tempo pieno. Nel caso di disdetta del rapporto di lavoro a tempo parziale, presentata da parte del personale o da parte dell’Amministrazione, il personale sceglie, nel rispetto della disciplina vigente per l’assegnazione dei posti al personale delle scuole di infanzia e secondo la disponibilità, un posto a tempo parziale o a tempo pieno con inizio dall’anno scolastico successivo.”
(6) Dopo l’articolo 14 del contratto di comparto 24 novembre 2009 sull'orario di lavoro del personale provinciale è inserito il seguente articolo 14/bis:
“Art. 14/bis (Disposizione transitoria per il personale delle scuole di infanzia a tempo parziale)
1. In deroga all’articolo 14 ed esclusivamente nell’ambito dell’assegnazione dei posti per l’anno scolastico 2020/2021, il seguente personale a tempo indeterminato può richiedere nel caso di disdetta del rapporto di lavoro a tempo parziale il ritorno diretto sul posto originario a tempo pieno, se disponibile:
- il personale che originariamente era titolare di un posto a tempo pieno nella stessa scuola di infanzia, nella quale era titolare di un posto a tempo parziale nell’anno scolastico 2019/2020;
- il personale di cui all’articolo 12.
2. In caso di dubbio, l’assegnazione dei posti disponibili avviene nel rispetto di apposita graduatoria interna, formata secondo i criteri previsti per i trasferimenti.
3. Se il personale non esercita la facoltà di cui al comma 1, la sede di servizio è assegnata d’ufficio sul posto a tempo parziale occupato o scelto.”