1. Per la realizzazione dei programmi di attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), possono essere ammesse le seguenti spese:
a) costi per il personale:
1) salari e stipendi;
2) oneri sociali;
3) accantonamenti per trattamenti di fine rapporto di competenza dell'esercizio;
4) accantonamenti di competenza dell'esercizio per trattamenti di quiescenza e altri fondi previdenziali integrativi;
5) rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio del personale;
6) spese per la formazione e l’aggiornamento del personale;
b) costi di gestione:
1) compensi a collaboratori esterni, professionisti e società di servizi;
2) canoni di locazione degli immobili aziendali, spese condominiali e di riscaldamento;
3) energia elettrica, acqua, gas, telefono e pulizie;
4) manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchinari e automezzi;
5) noleggio automezzi;
6) spese di trasporto;
7) consulenze amministrative, organizzative, legali, contabili e fiscali, salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera b);
8) polizze assicurative;
9) assistenza software;
10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni inerenti all’attività;
11) materiale di cancelleria e stampati;
12) spese per organi societari e quote associative;
13) spese per manifestazioni istituzionali.