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1. di approvare l’allegato A concernente la determinazione dei punti di svantaggio ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.
2. La modifica dei punti di svantaggio assegnati che dovesse risultare in singoli casi ha effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per le domande di aiuto di qualsiasi tipo presentate e non ancora evase si tiene conto dei punti di svantaggio più favorevoli per il richiedente al momento del provvedimento definitivo.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1686 del 4 novembre 2013 è revocata.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.